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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02074/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 12 dicembre 2018, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 250,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge nonché il vizio di motivazione assumendo che la Corte territoriale ha riformato la sentenza di assoluzione resa in primo grado soltanto sulla base della nuova assunzione del test Cavaleri senza fornire una motivazione che abbia una forza persuasiva superiore rispetto alla motivazione resa in primo grado.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

La Corte di appello ha valutato in termini logici e rigorosi il materiale probatorio, illustrando, in dettaglio le ragioni dell'affermazione, di responsabilità del Ciuni, derivanti principalmente dalle dichiarazioni del teste verificatore Enel, che aveva riferito che il contatore di cui l'imputato era intestatario era stato disattivato ma che a circa dieci mesi di cessazione della fornitura aveva continuato ad erogare energia elettrica di cui l'odierno imputato aveva fruito.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 12 dicembre 2018, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 250,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge nonché il vizio di motivazione assumendo che la Corte territoriale ha riformato la sentenza di assoluzione resa in primo grado soltanto sulla base della nuova assunzione del test Cavaleri senza fornire una motivazione che abbia una forza persuasiva superiore rispetto alla motivazione resa in primo grado. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha valutato in termini logici e rigorosi il materiale probatorio, illustrando, in dettaglio le ragioni dell'affermazione, di responsabilità del Ciuni, derivanti principalmente dalle dichiarazioni del teste verificatore Enel, che aveva riferito che il contatore di cui l'imputato era intestatario era stato disattivato ma che a circa dieci mesi di cessazione della fornitura aveva continuato ad erogare energia elettrica di cui l'odierno imputato aveva fruito. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma