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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23024/2026

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ppello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso perl'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente allaquantificazione della confisca e ha chiesto il rigetto nel resto;udito, per la parte civile costituita, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha depositatonuovamente atto di costituzione di parte civile e atto di nomina e procuraspeciale nonché nota delle spese, unitamente alle conclusioni scritte, alle quali siè riportato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto delricorso;udito, per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità penale delNasini per i delitti di bancarotta fraudolenta, falsificazione del bilancio e peralcuni reati tributari, dichiarando, tuttavia, non doversi procedere perintervenuta prescrizione per alcune imputazioni relative a reati tributari eriducendo, di qui, il trattamento sanzionatorio.Le decisioni di merito riguardano l’affermazione della responsabilità penaledel ricorrente per i predetti fatti, che sarebbero stati commessi nella veste diamministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. dalla costituzione fino al 4luglio 2011 e, successivamente, in quella di amministratore di fatto della stessasocietà.Le risultanze processuali in forza delle quali l'imputato è stato condannatosono essenzialmente costituite dalle dichiarazioni rese in sede di esame dai testiesaminati in dibattimento, nonché dalle dichiarazioni ex art. 210 cod. proc. pen.dagli amministratori di diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, dalledichiarazioni rese dagli imputati che hanno scelto un rito alternativo, ossia glialtri soci e amministratori di fatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

L’ imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia,affidandosi a sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limitistrettamente necessari per la decisione.2.1.

Con il primo, denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaqualificazione di amministratore di fatto in relazione agli artt. 216, 218, 219, 223l. fall., 40, secondo comma, cod. pen., 2392 cod. civ. e 192, commi 2 e 3, cod.proc. pen., nonché agli artt. 496, 498 e 499 del medesimo codice, con riguardoai capi da 1) a 18) della rubrica.In particolare, il Nasini lamenta che la Corte territoriale ha confermato lasua responsabilità penale sull’erroneo presupposto che era stato amministratoredi fatto della società, nel periodo successivo al 4 luglio 2011, quando avevadismesso la carica formale di amministratore di diritto, pervenendo a taleconclusione sulla scorta di elementi probatori insufficienti e travisando ilsignificato delle risultanze processuali.Al riguardo deduce, segnatamente, che:le dichiarazioni delle dipendenti della società, che lo avevano indicato comeil soggetto che impartiva loro direttive unitamente ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], sono stateutilizzate quali fonti di prova, sebbene inattendibili perché imprecise,contraddittorie e reticenti, in quanto finalizzate esclusivamente a tutelare lapropria posizione rispetto alla causazione del dissesto societario e, comunque,inidonee a dimostrare l’esercizio di poteri amministrativi autonomi edeterminanti, tenuto anche conto del suo ruolo di dirigente nella società, dopo ladismissione della carica di amministratore formale nel 2011;le dichiarazioni rese dai coimputati accusatorie rese dai coimputati GianlucaMorelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state valutate in violazione dellaregola di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stateriscontrate da altri elementi di prova;quanto alla gestione dei rapporti con le banche, è stato attribuito valoreprobatorio alle dichiarazioni dei dipendenti delle stesse, senza considerare che sitrattava di rapporti marginali riconducibili alle funzioni operative rientranti nellasua qualifica di dirigente;rispetto alla partecipazione alla falsificazione dei bilanci e dei DURC era statoerroneamente inteso il significato di alcuni scambi di posta elettronica relativi alsolo anno 2012, e riferite al bilancio dell’anno 2011, non essendo emerso inmodo certo il suo coinvolgimento sugli aggiustamenti operati materialmentedalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], che aveva eseguito le direttiva delcommercialista Peruzzo, a fronte delle indicazioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] che insiemeal padre erano stati comunque gli unici beneficiari delle distrazioni accertate insentenze;quanto al controllo sui pagamenti e sulle rateizzazioni fiscali, evidenzia chela prima circostanza non corrisponde al vero, mentre le indicazioni fornite suiversamenti da effettuare all’Agenzia delle Entrate rientravano nelle competenzetecniche proprie della funzione dirigenziale.Assume di qui che la decisione della Corte territoriale è viziata da manifestacontraddittorietà laddove, in contrasto con i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, lo ha considerato amministratore di fatto senza chefosse stato dimostrato l'esercizio effettivo, continuativo e significativo di poteriamministrativi ed economici e trascurando che egli era un dirigente della società,talché le dichiarazioni testimoniali dei dipendenti non avevano che corroboratol’esercizio di dette funzioni dirigenziali.Deduce che, oltre a non aver partecipato attivamente alle operazioni difalsificazione dei bilanci e dei durc, non aveva alcun potere per intervenire al finedi evitarle.Soggiunge che il mantenimento di una partecipazione di minoranza del 22%nella società fallita non era indicativa dell'esercizio di poteri amministrativi.Lamenta che, del resto, non sono stati considerati una serie di elementiconcreti che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sua qualifica diamministratore di fatto, costituiti, oltre che dalla posizione contrattuale didirigente, dall'assenza di poteri di firma e di controllo finanziario, dallalimitazione delle competenze operative alla gestione di dirigenziale commercialee alla supervisione tecnica di specifici cantieri, e, dunque, dallo svolgimentodell’attività gestionale in via esclusiva da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].Denuncia, inoltre, travisamento probatorio per non essere stata esclusa lasua qualifica di fatto nonostante dall’attività di intercettazione, protrattasi peroltre due mesi, non fosse emerso il suo nome e, anzi, si potesse desumere chele falsificazioni dei bilanci erano effettuate dal commercialista dottor Peruzzo conl'ausilio della difendente [OSCURATO:PERSONA] su indicazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che questistavano cercando un soggetto su cui far ricadere le responsabilità penali, cosìcome avvenuto con lui.

Dacché il travisamento nel quale era incorsa la Corteterritoriale era stato quello di non ritenere rilevanti rispetto alla sua posizione taliintercettazioni, sul mero argomento che avevano riguardato un periodo limitatoa due mesi nell'anno 2015.Nello stesso motivo il Nasini censura una serie di passaggi della motivazionedella decisione impugnata utilizzati per confermare l’affermazione della suaresponsabilità penale come amministratore di fatto, ovvero: a pag. 19 e 20,l’assunto per il quale la sottoscrizione dei bilanci da parte del [OSCURATO:PERSONA] eraavvenuta al cospetto suo e dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA], sarebbe rimasta una meraasserzione sfornita di corrispondente riscontro probatorio, con conseguentetravisamento della prova per invenzione; a pag. 20, sarebbe frutto di distorsioneprobatoria la considerazione per la quale la circostanza, risultante dalleintercettazioni, che il socio [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto alle direttive dei fratelli Morellinon escludeva che lo fosse anche lui; a pag. 25, laddove si valorizza che le testiPreiata e Ferraris gli hanno attribuito un’autorità pari a quella dei fratelli [OSCURATO:PERSONA],è frutto di un travisamento delle risultanze probatorie, stante la genericità delledichiarazioni; a pag. 34 la ritenuta attendibilità delle propalazioni della testeLoredana [OSCURATO:PERSONA] rese all’udienza del 23 gennaio 2018 avrebbe trascurato diconsiderare che ella era l’autore materiale delle falsificazioni dei bilanci e quindipartecipe delle condotte illecite dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], talché aveva uno specificointeresse a coinvolgerlo per far venir meno la sua responsabilità penale esostenere la tesi degli stessi [OSCURATO:PERSONA], ai quali era legata da un patto fiduciario; apag. 20-21, laddove era stato attribuito valore a quanto riferito dai testi nelsenso che dopo un’ispezione della Guardia di Finanza in una riunione avevaminacciato di licenziarli se avessero detto che era amministratore di società,mentre, in realtà, nella stessa riunione egli si era limitato a chiedere aidipendenti di evitare di coinvolgerlo in condotte delle quali erano artefici glistessi dipendenti della società; sempre a pag. 20 e 21, la sentenza avrebbeerroneamente affermato, come detto, che, sebbene non era menzionato nelleintercettazioni telefoniche, ciò non ne escludeva la responsabilità per il limitatoperiodo di osservazione; le dichiarazioni della teste Sibilia, in quanto autricemateriale della falsificazione dei bilanci e dei DURC, avrebbero dovuto essereritenute inattendibili; le dichiarazioni del teste Cerutti, così come quelle deidipendenti degli istituti di credito Melfi e Brunelli, non confermavano altro che lasua funzione di dirigente della società e non certo lo svolgimento della funzionedi amministratore di fatto; erroneamente è stata attribuita rilevanza allasentenza civile che ha ritenuto simulato il contratto di dirigente che aveva con lasocietà, trattandosi di una sentenza non passata in giudicato e quindiinutilizzabile ex art. 238-bis cod. proc. pen. e comunque fondata sulle solerisultanze delle sommarie informazioni; quanto all'assunzione fittizia della moglieStefania Madeddu, non era stato considerato che egli si era contestualmenteridotto il compenso di dirigente di un importo pari allo stipendio della predetta eche, in ogni caso, il costo per la società era stato complessivamente di euro120.000,00 su un passivo di oltre quindici milioni di euro.2.2.

L'imputato, con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza della sua responsabilità penale sensidell'art. 40, secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 2639 cod. civ.,216, 219, 223, l. fall. rispetto ai capi da uno a diciotto, e degli artt. 2 e 4 deld.lgs. n. 74 del 2000 per i capi 19-21 e 24.Al riguardo rammenta che, in base alla consolidata giurisprudenza dilegittimità, la responsabilità per omesso impedimento dell'evento richiede lasussistenza di una posizione di garanzia, la conoscenza della situazione di fatto,la concreta possibilità di impedire l’evento e l’equivalenza causale tra l'omissionee l’evento.Sottolinea, di qui, innanzitutto, che è stata assunta la sua conoscenza dellecondotte distrattive dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] in base alla sua qualifica di fatto, con unragionamento viziato da circolarità, trascurando che i predetti [OSCURATO:PERSONA] avevanomantenuto, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, la delega a operaresui conti della società, rendendo impossibile l'impedimento di operazioni che nonerano direttamente controllabili né, a monte, conoscibili.

Analogamente, quantoai delitti tributari, sottolinea che le fatture di cui al capo n. 21 sono stateemesse dallo studio [OSCURATO:PERSONA] e che, anche in questo caso, è mancato unapprofondimento sulla effettiva conoscibilità da parte sua di tale condotta, cuinon ha partecipato e dalla quale non ha tratto vantaggi.

Soggiunge che leargomentazioni della decisione fondate sulle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] nelsenso che gli si era lamentato con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] dei loro prelievi, che nonconsentivano di onorare il pagamento delle rateizzazioni in corso con l'erario,non provano che egli avesse contezza delle distrazioni operate dai Morellimedesimo ma solo che facevano effettuare alle dipendenti prelievi attraversol’home banking sul conto sociale.2.3.

Con il terzo motivo l'imputato deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità per il delitto dibancarotta fraudolenta in relazione agli artt. 216, 217 e 223 l. fall.In particolare, deduce, in via subordinata rispetto ai primi due motivi diricorso, che la Corte territoriale ha erroneamente qualificato come bancarottafraudolenta condotte che, alla luce delle risultanze processuali, integrano, al più,quelle di bancarotta semplice, ormai prescritte.2.4.

Mediante il quarto motivo deduce violazione di legge in ordineall'erronea applicazione della confisca per equivalente poiché non si è tenutoconto che tale misura presuppone sia l'accertamento della responsabilità penaledell'imputato sia la realizzazione di un concreto ed effettivo profitto, cui laconfisca deve essere proporzionale, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cortedi cassazione con la sentenza n. 13783 del 2024.2.5.

L'imputato, mediante il quinto motivo, contesta sia il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che la violazione dei criteridi commisurazione della pena.Sotto il primo profilo denuncia che la Corte territoriale ha omesso diconsiderare il suo ruolo indubbiamente secondario rispetto a quello dei fratelliMorelli, il corretto comportamento processuale collaborativo, lo stato diincensuratezza e la limitata intensità del dolo, ove pure ritenuto sussistente,dovendosi considerare che non aveva ottenuto alcun vantaggio patrimoniale dalfallimento della società che, anzi, lo aveva danneggiato in modo significativo perla perdita del suo lavoro di dirigente.Deduce analoghe questioni con riguardo all’omessa considerazione deipredetti elementi nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.2.6.

Con il sesto motivo il Nasini assume violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla quantificazione del danno della parte civile, quanto allaliquidazione di una provvisionale dell’importo di un milione di euro, applicandocriteri di calcolo non conformi ai principi consolidati in materia di responsabilitàcivile degli amministratori.2.7.

Mediante il settimo motivo denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 181, 182, 191 e 407 cod. proc. pen. per l’utilizzo ai fini della decisione diche avrebbe dovuto essere individuato in quello del 23 settembre 2015, tenendoconto del momento nel quale erano emersi i presupposti della sua assuntaresponsabilità.2.7.

Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e in relazione di articoli244, comma 2, 247 comma 1-bis, 254-bis, 259, comma 2, 352, comma 1-bis e354, comma 2, cod. proc. pen., sottolineando che, nel corso delle indaginipreliminari, sono stati estratti documenti informatici dai supporti presentiall'interno della società con successiva attività di manipolazione tali file, inviolazione delle predette prescrizioni normative, e che, nonostante l'opposizionedella difesa, le relative risultanze sono confluite nel fascicolo dibattimentalesenza alcuna verifica da parte del Tribunale.2.9.

Con il nono motivo assume violazione degli artt. 181, 182, 195, 498,199 cod. proc. pne. e 149 disp att. cod. proc. pen., poiché la testimonianza delcuratore fallimentare, dottor Roman, avrebbe dovuto essere ritenutainutilizzabile, avendo egli assistito alla deposizione del teste Lavarini.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.1.1.

Al riguardo, su un piano generale è opportuno ricordare che, come piùvolte affermato da questa Corte, la nozione di amministratore di fatto, introdottadall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo deipoteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

In particolare, la posizionedell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici dellabancarotta fraudolenta, si traduce, in ambito processuale, nell’accertamento dielementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organicoinserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche edirettive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione ecommercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti,rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in ogni brancaaziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.

L’accertamentodegli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisceoggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, sesostenuto da motivazione congrua e logica (tra le altre, Sez. 5 n. 35346 del20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli,Rv. 234254).1.2.

Le pronunce di merito – che, costituendo una doppia conforme, sisaldano l’un l’altra, rappresentando un compendio argomentativo unitario (exaliis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01) – hanno congruamenteargomentato in ordine alla sussistenza della carica di fatto in capo all’imputato.In particolare, la Corte territoriale, richiamando una serie di convergentidichiarazioni testimoniali, esaminate correttamente nella loro portatacomplessiva e non frazionata, ha affermato che il ricorrente esercitava inmaniera continuativa funzioni decisorie, impartendo istruzioni ai dipendenti econdizionando le scelte aziendali, intrattenendo rapporti con i fornitori,occupandosi dei pagamenti e dei rapporti con le banche.In tale contesto, non può neppure ravvisarsi il denunciato travisamentoprobatorio: invero, come è stato condivisibilmente chiarito in sede di legittimità ilvizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vedecircoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esattatrasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio,rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacificadistorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del"significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura edi re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).Nella fattispecie in esame, invece, in realtà, mediante la parcellizzazionedelle dichiarazioni dei testi il ricorrente pretende, a fronte di una congruamotivazione delle decisioni di merito fondata su convergenti risultanzeprocessuali nel senso del compimento di rilevanti atti gestori da parte dellostesso in tutte gli ambiti operativi della vita sociale, di ottenere una rinnovatavalutazione delle prove, preclusa a questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).1.3.Al riguardo, occorre considerare, per vero, che la decisione censurata,prima ancora di vagliare gli elementi concreti idonei a disvelare lo svolgimentodella carica di fatto, ha inquadrato, in modo logico, la figura dell’imputatoavendo riguardo al ruolo rivestito dallo stesso di socio della fallita, sin dallacostituzione (con una partecipazione nella misura del venti per cento, in seguitovariata al trenta per cento e poi al ventidue per cento e ceduta al padre tregiorni prima della dichiarazione di fallimento), e di componente del consiglio diamministrazione, quale amministratore delegato sino all’anno 2011.Inoltre, è stato valorizzato che, dalla data del 1° gennaio 2008, è diventatodirigente della società, con un contratto la cui simulazione è stata non soloaccertata con sentenza civile del Tribunale di Verbania (della quale anche se nondefinitiva, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, il giudice penale puòtenere conto quale prova liberamente valutabile: cfr. Sez. 6, n. 30119 del17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288627 – 02), ma corroborata anche dalledichiarazioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].Infine, ancora con riguardo al ruolo in generale rivestito dal ricorrente nellasocietà, la pronuncia impugnata ha sottolineato, con logico incedere, che è statarigettata la domanda di insinuazione al passivo fallimentare della moglie dellostesso, stante la natura simulata del rapporto di lavoro che aveva con la società,alla medesima stregua delle mogli dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], così corroborando laricostruzione operata dai giudici di merito di un contesto di gestione unitariadella fallita da parte dei tre soci.1.4.Quanto, poi, agli indici idonei a disvelare, nel quadro delineato, losvolgimento della carica di fatto da parte del Nasini sono state in primo luogocongruamente valorizzate, sia dalla pronuncia di primo grado che da quella diappello, le concordanti dichiarazioni rese dalle dipendenti Preiata, Ferraris eConte in ordine alle direttive ricevute in via continuativa dall’imputato che, comeprecisato dalla Ferraris, si occupava soprattutto della gestione dei clienti e deicantieri, mentre i fratelli [OSCURATO:PERSONA] si interessavano di altri settori e, in dettocontesto, all’amministratore di diritto era demandato il compito, meramenteformale, di sottoscrivere i documenti già predisposti dagli altri.Peculiare rilevanza è stata inoltre congruamente attribuita alle dichiarazionidella Preiata, laddove ha riferito che anche il Nasini autorizzava i pagamentitramite l’home banking e ha confermato che, quando erano iniziate le ispezionidella Guardia di finanza, i dipendenti sono stati convocati dal ricorrente e daiMorelli ed è stato loro “consigliato” di dichiarare che il primo non eraamministratore per tutelare il loro posto di lavoro.Lo svolgimento delle funzioni gestorie da parte dell’imputato è stato altresìcorroborato dalle dichiarazioni degli altri testi, quanto, ad esempio, al ruolo dirappresentante della società svolto dal medesimo rispetto all’autorizzazione deifidi bancari.Di poi, la Corte d’Appello ha argomentato congruamente anche in ordine allacredibilità dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], sia in ragione dell’ammissione delle loro graviresponsabilità, sia dei plurimi riscontri delle loro dichiarazioni nell’istruttoriadibattimentale in forza delle dichiarazioni degli altri testi.Il profilo decisivo della motivazione, con il quale la difesa non si confronta(pur insistendo sul ruolo di dirigente della società del ricorrente qualegiustificazione per l’esercizio delle funzioni svolte come corroborate dalle plurimedichiarazioni testimoniali), è quello per il quale l’attività era svolta in assolutaautonomia, autonomia che non era riconosciuta al Nasini nella sua veste didirigente, per la quale doveva sempre rapportarsi con il Consiglio diamministrazione e con l’amministratore unico (pag. 22).2.

Anche il secondo motivo non è fondato.Come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, infatti,l'amministratore di fatto è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui èsoggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni diordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti icomportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili; principio affermato inriferimento alla bancarotta fraudolenta.

Inevitabile corollario di tale principio èche il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., laqualifica di amministratore di fatto di una società, essendo gravato dell'interagamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore formale, è penalmenteresponsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nelcaso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, inapplicazione della regola dettata dall'art. 40, secondo comma, cod. pen.Detti principi sono stati più volte affermati, invero, nella giurisprudenza dilegittimità con riguardo alla speculare ipotesi di concorso dell’amministratore didiritto, che funge da mero prestanome, nel reato tributario commessodall’amministratore di fatto, atteso che la semplice accettazione della caricacomporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezzache dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolodi dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino(tra le molte, Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 02; Sez. 3, n.7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Todesco, Rv. 258850).Deve ritenersi, poiché, a voler opinare diversamente, basterebbe svolgerel’attività di amministratore senza una formalizzazione della carica per andareesente da detta responsabilità per omesso controllo, che detta responsabilitàopera anche quando la condotta sia ascrivibile all’amministratore di diritto(concorrente nella gestione dell’impresa con l’amministratore di fatto).Ciò posto, nella fattispecie per cui è processo la Corte territoriale (pag. 27)ha congruamente evidenziato che il Nasini, sebbene non direttamente autoredelle operazioni distrattive “vestite” da fatture per prestazioni in realtà inesistentiemesse da società della famiglia [OSCURATO:PERSONA], era ben a conoscenza, dato il ruoloprimario svolto nella società, delle condotte predatorie degli altri soci e non si è2.1.

Sennonché occorre rilevare, quanto ai reati fiscali, e in particolarerispetto alle condotte ascritte al capo n. 21), che, stante la non manifestainfondatezza del ricorso in esame, i fatti commessi sino alla data del 26 febbraio2015 si sono estinti per intervenuta prescrizione in data 27 dicembre 2025,tenendo conto del relativo termine applicabile avendo riguardo alla pena(ricompresa nella cornice edittale da un anno a sei mesi a sei anno) contemplataper il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, al momento dellacommissione del fatto, ossia prima delle modifiche introdotte dall'art. 39, comma1, lettera a), del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazionidalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, oltre a n. 340 giorni complessivi disospensione.2.2.

La predetta declaratoria di prescrizione non investe, chiaramente, lestatuizioni civili anche rispetto alle relative condotte.3.

Il terzo motivo, oltre che generico rispetto al complesso delleprospettazioni accusatorie di cui ai capi da 1) e 18), è manifestamente infondato.3.1.

Sotto un primo aspetto, il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, adifferenza di quanto assume il ricorrente, non deve essere sorretto dal dolospecifico di arrecare pregiudizio ai creditori.L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione èinfatti costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria laconsapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delleobbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv.266805).3.2.

A fortiori il dolo specifico non deve essere integrato nell’ipotesi di reatoconsistente nell’aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose sisostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale,nella quale l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione dellaconsapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue ildissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azioneanti-doverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell'elementosoggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.

Di qui, perla configurabilità del reato è necessaria la rappresentazione dell'azione nei suoielementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto chesvolge un ruolo gestorio nella società a fronte degli interessi dell’impresa (Sez. 5,n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247315).

Vi è infattiche l’art 223, comma 1, l.fall. prevede due autonome fattispecie criminose; esse,dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, daquello soggettivo, vanno tenute distinte, perché nella ipotesi di causazionedolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimentoconseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condottavolontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare,anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa,talché la prima fattispecie è a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico(Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214856-01).

In sostanza,nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti unimmediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabilequando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilodell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto dellacondotta anti-doverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).3.3.

Rispetto, infine, alla bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art.223comma 1 legge fallimentare e 2621 cod. civ., se il dolo ha natura specifica econsiste nella fraudolenta esposizione, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali,di fatti non corrispondenti al vero sulle condizioni economiche della società,ovvero nell'occultamento, totale o parziale, di fatti concernenti le suddettecondizioni, con la volontà di indurre in errore i soci o i terzi in ordine alla effettivasituazione patrimoniale della società, al fine di procurare ingiusto profitto a sé oad altri, detto dolo specifico non abbraccia anche, come pretende l’imputato, ilproposito di cagionare un danno, essendo sufficiente la semplice previsione delsuo verificarsi, quale correlativo all'ingiusto profitto perseguito (ex plurimis, Sez.5, n. 2784 del 24/11/2010, dep. 2011, Piccolo, Rv. 249258; Sez. 5, n. 854 del18/02/1999, Galli, Rv. 212857).4.Il quarto motivo è fondato, per le ragioni di seguito esposte.Con una recente decisione le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietàpassiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrentelimitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisceoggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancataindividuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima laripartizione in parti uguali (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini,Rv. 287756 – 01).La pronuncia censurata, disattendendo tale principio, pur essendo staticondannati, sebbene in separato giudizio, anche altri concorrenti nei reatitributari, ha disposto a carico del ricorrente la confisca dell’intero profitto deipredetti reati, senza peraltro neppure indicare quale sarebbe stato il profittoritratto dal Nasini dagli stessi.5.

Il quinto motivo è inammissibile per genericità, stante l’omesso confrontodel ricorrente con le ampie e congrue argomentazioni con le quali la Corteterritoriale ha ritenuto lo stesso non meritevole delle circostanze attenuantigeneriche e congruo il trattamento sanzionatorio irrogato (pag. 130).

Inproposito sono stati invero valorizzati la gravità dei fatti, in ragione sia dellapluralità dei fatti di bancarotta commessi che dei diversificati e numerosi attilesivi dell’integrità del patrimonio sociale, dei delitti tributari realizzati, delladurata nel tempo delle condotte illecite, dell’ammontare del passivo (superiore aquindici milioni di euro) e della capacità a delinquere del Nasini, che per anni hagestito in modo dissennato la società, destinata da almeno quattro anni alfallimento.6.

Il sesto motivo è del pari inammissibile, alla luce del consolidato econdivisibile assunto in forza del quale non è impugnabile con ricorsoper cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa allaconcessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione dinatura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, persua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travoltadall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (tra le altre, Sez. 2, n. 44859del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015,D.G., Rv. 263486).7.

Il settimo motivo è inammissibile per genericità, per l’assorbente ragioneche l’imputato non indica gli atti che sarebbero conseguentemente inutilizzabili.Invero, come è stato più volte affermato da questa Corte, il decorso deltermine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazionedell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto l'inutilizzabilità - adistanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto (tra le altre, Sez. 2, n.12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337 – 02; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015,Guarischi, Rv. 262459).Ne deriva che le acquisizioni tardive devono costituire oggetto di specificadeduzione e documentazione (tra le altre, Sez. 5, n. 15844 del 05/02/2013, M.,Rv. 255505).8.L’ottavo motivo è inammissibile, poiché, vieppiù in considerazione del fattoche le pronunce di merito hanno fondato la condanna del ricorrente soprattuttoper le dichiarazioni testimoniali assunte, non spiega in quale misura le prove cheassume essere state acquisite dai dati archiviati sul computer in spregio dellenorme processuali evocate siano state decisive per l’affermazione dellaresponsabilità penale dell’imputato.E’ infatti onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processualiindicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli attispecificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivocompendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività inriferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009,9.

Il nono motivo è manifestamente infondato alla luce del principio,consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale l’inosservanzadel divieto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il teste daescutere non deve comunicare con le parti - non comporta l'inutilizzabilità dellatestimonianza, ex art. 191 cod. proc. pen., il quale concerne esclusivamente leprove illegittimamente acquisite.

La violazione di una qualsiasi norma che dettiregole per l'assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avutoriguardo alla sua natura e gravità, può determinare la nullità assoluta o relativa,secondo il principio di tassatività, ex art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che,tuttavia, non può derivare dall'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 disp.alcuna sanzione processuale (ex ceteris, Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013, dep.2014, Calì, Rv. 259036; Sez. 5, n. 21886 del 09/04/2010, Panaioli, Rv. 247312).10.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio aglieffetti penali, limitatamente al capo 21, per i fatti commessi sino al 26 febbraio2015, perché i reati sono estinti per prescrizione nonché, rispetto alla confisca,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.Il ricorso deve invece essere rigettato agli effetti civili.11.

L’imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, cheliquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamenteal capo 21 per i fatti commessi sino al 26.2.2015, perché i reati sono estinti perprescrizione.

Rigetta per tale capo il ricorso agli effetti civili;Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino;Rigetta nel resto il ricorso;Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivieuro 5000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso perl'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente allaquantificazione della confisca e ha chiesto il rigetto nel resto;udito, per la parte civile costituita, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha depositatonuovamente atto di costituzione di parte civile e atto di nomina e procuraspeciale nonché nota delle spese, unitamente alle conclusioni scritte, alle quali siè riportato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto delricorso;udito, per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità penale delNasini per i delitti di bancarotta fraudolenta, falsificazione del bilancio e peralcuni reati tributari, dichiarando, tuttavia, non doversi procedere perintervenuta prescrizione per alcune imputazioni relative a reati tributari eriducendo, di qui, il trattamento sanzionatorio.Le decisioni di merito riguardano l’affermazione della responsabilità penaledel ricorrente per i predetti fatti, che sarebbero stati commessi nella veste diamministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. dalla costituzione fino al 4luglio 2011 e, successivamente, in quella di amministratore di fatto della stessasocietà.Le risultanze processuali in forza delle quali l'imputato è stato condannatosono essenzialmente costituite dalle dichiarazioni rese in sede di esame dai testiesaminati in dibattimento, nonché dalle dichiarazioni ex art. 210 cod. proc. pen.dagli amministratori di diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, dalledichiarazioni rese dagli imputati che hanno scelto un rito alternativo, ossia glialtri soci e amministratori di fatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. L’ imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia,affidandosi a sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limitistrettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaqualificazione di amministratore di fatto in relazione agli artt. 216, 218, 219, 223l. fall., 40, secondo comma, cod. pen., 2392 cod. civ. e 192, commi 2 e 3, cod.proc. pen., nonché agli artt. 496, 498 e 499 del medesimo codice, con riguardoai capi da 1) a 18) della rubrica.In particolare, il Nasini lamenta che la Corte territoriale ha confermato lasua responsabilità penale sull’erroneo presupposto che era stato amministratoredi fatto della società, nel periodo successivo al 4 luglio 2011, quando avevadismesso la carica formale di amministratore di diritto, pervenendo a taleconclusione sulla scorta di elementi probatori insufficienti e travisando ilsignificato delle risultanze processuali.Al riguardo deduce, segnatamente, che:le dichiarazioni delle dipendenti della società, che lo avevano indicato comeil soggetto che impartiva loro direttive unitamente ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], sono stateutilizzate quali fonti di prova, sebbene inattendibili perché imprecise,contraddittorie e reticenti, in quanto finalizzate esclusivamente a tutelare lapropria posizione rispetto alla causazione del dissesto societario e, comunque,inidonee a dimostrare l’esercizio di poteri amministrativi autonomi edeterminanti, tenuto anche conto del suo ruolo di dirigente nella società, dopo ladismissione della carica di amministratore formale nel 2011;le dichiarazioni rese dai coimputati accusatorie rese dai coimputati GianlucaMorelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state valutate in violazione dellaregola di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stateriscontrate da altri elementi di prova;quanto alla gestione dei rapporti con le banche, è stato attribuito valoreprobatorio alle dichiarazioni dei dipendenti delle stesse, senza considerare che sitrattava di rapporti marginali riconducibili alle funzioni operative rientranti nellasua qualifica di dirigente;rispetto alla partecipazione alla falsificazione dei bilanci e dei DURC era statoerroneamente inteso il significato di alcuni scambi di posta elettronica relativi alsolo anno 2012, e riferite al bilancio dell’anno 2011, non essendo emerso inmodo certo il suo coinvolgimento sugli aggiustamenti operati materialmentedalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], che aveva eseguito le direttiva delcommercialista Peruzzo, a fronte delle indicazioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] che insiemeal padre erano stati comunque gli unici beneficiari delle distrazioni accertate insentenze;quanto al controllo sui pagamenti e sulle rateizzazioni fiscali, evidenzia chela prima circostanza non corrisponde al vero, mentre le indicazioni fornite suiversamenti da effettuare all’Agenzia delle Entrate rientravano nelle competenzetecniche proprie della funzione dirigenziale.Assume di qui che la decisione della Corte territoriale è viziata da manifestacontraddittorietà laddove, in contrasto con i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, lo ha considerato amministratore di fatto senza chefosse stato dimostrato l'esercizio effettivo, continuativo e significativo di poteriamministrativi ed economici e trascurando che egli era un dirigente della società,talché le dichiarazioni testimoniali dei dipendenti non avevano che corroboratol’esercizio di dette funzioni dirigenziali.Deduce che, oltre a non aver partecipato attivamente alle operazioni difalsificazione dei bilanci e dei durc, non aveva alcun potere per intervenire al finedi evitarle.Soggiunge che il mantenimento di una partecipazione di minoranza del 22%nella società fallita non era indicativa dell'esercizio di poteri amministrativi.Lamenta che, del resto, non sono stati considerati una serie di elementiconcreti che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sua qualifica diamministratore di fatto, costituiti, oltre che dalla posizione contrattuale didirigente, dall'assenza di poteri di firma e di controllo finanziario, dallalimitazione delle competenze operative alla gestione di dirigenziale commercialee alla supervisione tecnica di specifici cantieri, e, dunque, dallo svolgimentodell’attività gestionale in via esclusiva da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].Denuncia, inoltre, travisamento probatorio per non essere stata esclusa lasua qualifica di fatto nonostante dall’attività di intercettazione, protrattasi peroltre due mesi, non fosse emerso il suo nome e, anzi, si potesse desumere chele falsificazioni dei bilanci erano effettuate dal commercialista dottor Peruzzo conl'ausilio della difendente [OSCURATO:PERSONA] su indicazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che questistavano cercando un soggetto su cui far ricadere le responsabilità penali, cosìcome avvenuto con lui. Dacché il travisamento nel quale era incorsa la Corteterritoriale era stato quello di non ritenere rilevanti rispetto alla sua posizione taliintercettazioni, sul mero argomento che avevano riguardato un periodo limitatoa due mesi nell'anno 2015.Nello stesso motivo il Nasini censura una serie di passaggi della motivazionedella decisione impugnata utilizzati per confermare l’affermazione della suaresponsabilità penale come amministratore di fatto, ovvero: a pag. 19 e 20,l’assunto per il quale la sottoscrizione dei bilanci da parte del [OSCURATO:PERSONA] eraavvenuta al cospetto suo e dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA], sarebbe rimasta una meraasserzione sfornita di corrispondente riscontro probatorio, con conseguentetravisamento della prova per invenzione; a pag. 20, sarebbe frutto di distorsioneprobatoria la considerazione per la quale la circostanza, risultante dalleintercettazioni, che il socio [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto alle direttive dei fratelli Morellinon escludeva che lo fosse anche lui; a pag. 25, laddove si valorizza che le testiPreiata e Ferraris gli hanno attribuito un’autorità pari a quella dei fratelli [OSCURATO:PERSONA],è frutto di un travisamento delle risultanze probatorie, stante la genericità delledichiarazioni; a pag. 34 la ritenuta attendibilità delle propalazioni della testeLoredana [OSCURATO:PERSONA] rese all’udienza del 23 gennaio 2018 avrebbe trascurato diconsiderare che ella era l’autore materiale delle falsificazioni dei bilanci e quindipartecipe delle condotte illecite dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], talché aveva uno specificointeresse a coinvolgerlo per far venir meno la sua responsabilità penale esostenere la tesi degli stessi [OSCURATO:PERSONA], ai quali era legata da un patto fiduciario; apag. 20-21, laddove era stato attribuito valore a quanto riferito dai testi nelsenso che dopo un’ispezione della Guardia di Finanza in una riunione avevaminacciato di licenziarli se avessero detto che era amministratore di società,mentre, in realtà, nella stessa riunione egli si era limitato a chiedere aidipendenti di evitare di coinvolgerlo in condotte delle quali erano artefici glistessi dipendenti della società; sempre a pag. 20 e 21, la sentenza avrebbeerroneamente affermato, come detto, che, sebbene non era menzionato nelleintercettazioni telefoniche, ciò non ne escludeva la responsabilità per il limitatoperiodo di osservazione; le dichiarazioni della teste Sibilia, in quanto autricemateriale della falsificazione dei bilanci e dei DURC, avrebbero dovuto essereritenute inattendibili; le dichiarazioni del teste Cerutti, così come quelle deidipendenti degli istituti di credito Melfi e Brunelli, non confermavano altro che lasua funzione di dirigente della società e non certo lo svolgimento della funzionedi amministratore di fatto; erroneamente è stata attribuita rilevanza allasentenza civile che ha ritenuto simulato il contratto di dirigente che aveva con lasocietà, trattandosi di una sentenza non passata in giudicato e quindiinutilizzabile ex art. 238-bis cod. proc. pen. e comunque fondata sulle solerisultanze delle sommarie informazioni; quanto all'assunzione fittizia della moglieStefania Madeddu, non era stato considerato che egli si era contestualmenteridotto il compenso di dirigente di un importo pari allo stipendio della predetta eche, in ogni caso, il costo per la società era stato complessivamente di euro120.000,00 su un passivo di oltre quindici milioni di euro.2.2. L'imputato, con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza della sua responsabilità penale sensidell'art. 40, secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 2639 cod. civ.,216, 219, 223, l. fall. rispetto ai capi da uno a diciotto, e degli artt. 2 e 4 deld.lgs. n. 74 del 2000 per i capi 19-21 e 24.Al riguardo rammenta che, in base alla consolidata giurisprudenza dilegittimità, la responsabilità per omesso impedimento dell'evento richiede lasussistenza di una posizione di garanzia, la conoscenza della situazione di fatto,la concreta possibilità di impedire l’evento e l’equivalenza causale tra l'omissionee l’evento.Sottolinea, di qui, innanzitutto, che è stata assunta la sua conoscenza dellecondotte distrattive dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] in base alla sua qualifica di fatto, con unragionamento viziato da circolarità, trascurando che i predetti [OSCURATO:PERSONA] avevanomantenuto, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, la delega a operaresui conti della società, rendendo impossibile l'impedimento di operazioni che nonerano direttamente controllabili né, a monte, conoscibili. Analogamente, quantoai delitti tributari, sottolinea che le fatture di cui al capo n. 21 sono stateemesse dallo studio [OSCURATO:PERSONA] e che, anche in questo caso, è mancato unapprofondimento sulla effettiva conoscibilità da parte sua di tale condotta, cuinon ha partecipato e dalla quale non ha tratto vantaggi. Soggiunge che leargomentazioni della decisione fondate sulle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] nelsenso che gli si era lamentato con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] dei loro prelievi, che nonconsentivano di onorare il pagamento delle rateizzazioni in corso con l'erario,non provano che egli avesse contezza delle distrazioni operate dai Morellimedesimo ma solo che facevano effettuare alle dipendenti prelievi attraversol’home banking sul conto sociale.2.3. Con il terzo motivo l'imputato deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità per il delitto dibancarotta fraudolenta in relazione agli artt. 216, 217 e 223 l. fall.In particolare, deduce, in via subordinata rispetto ai primi due motivi diricorso, che la Corte territoriale ha erroneamente qualificato come bancarottafraudolenta condotte che, alla luce delle risultanze processuali, integrano, al più,quelle di bancarotta semplice, ormai prescritte.2.4. Mediante il quarto motivo deduce violazione di legge in ordineall'erronea applicazione della confisca per equivalente poiché non si è tenutoconto che tale misura presuppone sia l'accertamento della responsabilità penaledell'imputato sia la realizzazione di un concreto ed effettivo profitto, cui laconfisca deve essere proporzionale, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cortedi cassazione con la sentenza n. 13783 del 2024.2.5. L'imputato, mediante il quinto motivo, contesta sia il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che la violazione dei criteridi commisurazione della pena.Sotto il primo profilo denuncia che la Corte territoriale ha omesso diconsiderare il suo ruolo indubbiamente secondario rispetto a quello dei fratelliMorelli, il corretto comportamento processuale collaborativo, lo stato diincensuratezza e la limitata intensità del dolo, ove pure ritenuto sussistente,dovendosi considerare che non aveva ottenuto alcun vantaggio patrimoniale dalfallimento della società che, anzi, lo aveva danneggiato in modo significativo perla perdita del suo lavoro di dirigente.Deduce analoghe questioni con riguardo all’omessa considerazione deipredetti elementi nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.2.6. Con il sesto motivo il Nasini assume violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla quantificazione del danno della parte civile, quanto allaliquidazione di una provvisionale dell’importo di un milione di euro, applicandocriteri di calcolo non conformi ai principi consolidati in materia di responsabilitàcivile degli amministratori.2.7. Mediante il settimo motivo denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 181, 182, 191 e 407 cod. proc. pen. per l’utilizzo ai fini della decisione diche avrebbe dovuto essere individuato in quello del 23 settembre 2015, tenendoconto del momento nel quale erano emersi i presupposti della sua assuntaresponsabilità.2.7. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e in relazione di articoli244, comma 2, 247 comma 1-bis, 254-bis, 259, comma 2, 352, comma 1-bis e354, comma 2, cod. proc. pen., sottolineando che, nel corso delle indaginipreliminari, sono stati estratti documenti informatici dai supporti presentiall'interno della società con successiva attività di manipolazione tali file, inviolazione delle predette prescrizioni normative, e che, nonostante l'opposizionedella difesa, le relative risultanze sono confluite nel fascicolo dibattimentalesenza alcuna verifica da parte del Tribunale.2.9. Con il nono motivo assume violazione degli artt. 181, 182, 195, 498,199 cod. proc. pne. e 149 disp att. cod. proc. pen., poiché la testimonianza delcuratore fallimentare, dottor Roman, avrebbe dovuto essere ritenutainutilizzabile, avendo egli assistito alla deposizione del teste Lavarini.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.1.1. Al riguardo, su un piano generale è opportuno ricordare che, come piùvolte affermato da questa Corte, la nozione di amministratore di fatto, introdottadall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo deipoteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. In particolare, la posizionedell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici dellabancarotta fraudolenta, si traduce, in ambito processuale, nell’accertamento dielementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organicoinserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche edirettive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione ecommercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti,rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in ogni brancaaziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L’accertamentodegli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisceoggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, sesostenuto da motivazione congrua e logica (tra le altre, Sez. 5 n. 35346 del20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli,Rv. 234254).1.2. Le pronunce di merito – che, costituendo una doppia conforme, sisaldano l’un l’altra, rappresentando un compendio argomentativo unitario (exaliis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01) – hanno congruamenteargomentato in ordine alla sussistenza della carica di fatto in capo all’imputato.In particolare, la Corte territoriale, richiamando una serie di convergentidichiarazioni testimoniali, esaminate correttamente nella loro portatacomplessiva e non frazionata, ha affermato che il ricorrente esercitava inmaniera continuativa funzioni decisorie, impartendo istruzioni ai dipendenti econdizionando le scelte aziendali, intrattenendo rapporti con i fornitori,occupandosi dei pagamenti e dei rapporti con le banche.In tale contesto, non può neppure ravvisarsi il denunciato travisamentoprobatorio: invero, come è stato condivisibilmente chiarito in sede di legittimità ilvizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vedecircoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esattatrasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio,rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacificadistorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del"significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura edi re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).Nella fattispecie in esame, invece, in realtà, mediante la parcellizzazionedelle dichiarazioni dei testi il ricorrente pretende, a fronte di una congruamotivazione delle decisioni di merito fondata su convergenti risultanzeprocessuali nel senso del compimento di rilevanti atti gestori da parte dellostesso in tutte gli ambiti operativi della vita sociale, di ottenere una rinnovatavalutazione delle prove, preclusa a questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).1.3.Al riguardo, occorre considerare, per vero, che la decisione censurata,prima ancora di vagliare gli elementi concreti idonei a disvelare lo svolgimentodella carica di fatto, ha inquadrato, in modo logico, la figura dell’imputatoavendo riguardo al ruolo rivestito dallo stesso di socio della fallita, sin dallacostituzione (con una partecipazione nella misura del venti per cento, in seguitovariata al trenta per cento e poi al ventidue per cento e ceduta al padre tregiorni prima della dichiarazione di fallimento), e di componente del consiglio diamministrazione, quale amministratore delegato sino all’anno 2011.Inoltre, è stato valorizzato che, dalla data del 1° gennaio 2008, è diventatodirigente della società, con un contratto la cui simulazione è stata non soloaccertata con sentenza civile del Tribunale di Verbania (della quale anche se nondefinitiva, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, il giudice penale puòtenere conto quale prova liberamente valutabile: cfr. Sez. 6, n. 30119 del17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288627 – 02), ma corroborata anche dalledichiarazioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].Infine, ancora con riguardo al ruolo in generale rivestito dal ricorrente nellasocietà, la pronuncia impugnata ha sottolineato, con logico incedere, che è statarigettata la domanda di insinuazione al passivo fallimentare della moglie dellostesso, stante la natura simulata del rapporto di lavoro che aveva con la società,alla medesima stregua delle mogli dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], così corroborando laricostruzione operata dai giudici di merito di un contesto di gestione unitariadella fallita da parte dei tre soci.1.4.Quanto, poi, agli indici idonei a disvelare, nel quadro delineato, losvolgimento della carica di fatto da parte del Nasini sono state in primo luogocongruamente valorizzate, sia dalla pronuncia di primo grado che da quella diappello, le concordanti dichiarazioni rese dalle dipendenti Preiata, Ferraris eConte in ordine alle direttive ricevute in via continuativa dall’imputato che, comeprecisato dalla Ferraris, si occupava soprattutto della gestione dei clienti e deicantieri, mentre i fratelli [OSCURATO:PERSONA] si interessavano di altri settori e, in dettocontesto, all’amministratore di diritto era demandato il compito, meramenteformale, di sottoscrivere i documenti già predisposti dagli altri.Peculiare rilevanza è stata inoltre congruamente attribuita alle dichiarazionidella Preiata, laddove ha riferito che anche il Nasini autorizzava i pagamentitramite l’home banking e ha confermato che, quando erano iniziate le ispezionidella Guardia di finanza, i dipendenti sono stati convocati dal ricorrente e daiMorelli ed è stato loro “consigliato” di dichiarare che il primo non eraamministratore per tutelare il loro posto di lavoro.Lo svolgimento delle funzioni gestorie da parte dell’imputato è stato altresìcorroborato dalle dichiarazioni degli altri testi, quanto, ad esempio, al ruolo dirappresentante della società svolto dal medesimo rispetto all’autorizzazione deifidi bancari.Di poi, la Corte d’Appello ha argomentato congruamente anche in ordine allacredibilità dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], sia in ragione dell’ammissione delle loro graviresponsabilità, sia dei plurimi riscontri delle loro dichiarazioni nell’istruttoriadibattimentale in forza delle dichiarazioni degli altri testi.Il profilo decisivo della motivazione, con il quale la difesa non si confronta(pur insistendo sul ruolo di dirigente della società del ricorrente qualegiustificazione per l’esercizio delle funzioni svolte come corroborate dalle plurimedichiarazioni testimoniali), è quello per il quale l’attività era svolta in assolutaautonomia, autonomia che non era riconosciuta al Nasini nella sua veste didirigente, per la quale doveva sempre rapportarsi con il Consiglio diamministrazione e con l’amministratore unico (pag. 22).2. Anche il secondo motivo non è fondato.Come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, infatti,l'amministratore di fatto è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui èsoggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni diordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti icomportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili; principio affermato inriferimento alla bancarotta fraudolenta. Inevitabile corollario di tale principio èche il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., laqualifica di amministratore di fatto di una società, essendo gravato dell'interagamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore formale, è penalmenteresponsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nelcaso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, inapplicazione della regola dettata dall'art. 40, secondo comma, cod. pen.Detti principi sono stati più volte affermati, invero, nella giurisprudenza dilegittimità con riguardo alla speculare ipotesi di concorso dell’amministratore didiritto, che funge da mero prestanome, nel reato tributario commessodall’amministratore di fatto, atteso che la semplice accettazione della caricacomporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezzache dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolodi dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino(tra le molte, Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 02; Sez. 3, n.7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Todesco, Rv. 258850).Deve ritenersi, poiché, a voler opinare diversamente, basterebbe svolgerel’attività di amministratore senza una formalizzazione della carica per andareesente da detta responsabilità per omesso controllo, che detta responsabilitàopera anche quando la condotta sia ascrivibile all’amministratore di diritto(concorrente nella gestione dell’impresa con l’amministratore di fatto).Ciò posto, nella fattispecie per cui è processo la Corte territoriale (pag. 27)ha congruamente evidenziato che il Nasini, sebbene non direttamente autoredelle operazioni distrattive “vestite” da fatture per prestazioni in realtà inesistentiemesse da società della famiglia [OSCURATO:PERSONA], era ben a conoscenza, dato il ruoloprimario svolto nella società, delle condotte predatorie degli altri soci e non si è2.1. Sennonché occorre rilevare, quanto ai reati fiscali, e in particolarerispetto alle condotte ascritte al capo n. 21), che, stante la non manifestainfondatezza del ricorso in esame, i fatti commessi sino alla data del 26 febbraio2015 si sono estinti per intervenuta prescrizione in data 27 dicembre 2025,tenendo conto del relativo termine applicabile avendo riguardo alla pena(ricompresa nella cornice edittale da un anno a sei mesi a sei anno) contemplataper il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, al momento dellacommissione del fatto, ossia prima delle modifiche introdotte dall'art. 39, comma1, lettera a), del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazionidalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, oltre a n. 340 giorni complessivi disospensione.2.2. La predetta declaratoria di prescrizione non investe, chiaramente, lestatuizioni civili anche rispetto alle relative condotte.3. Il terzo motivo, oltre che generico rispetto al complesso delleprospettazioni accusatorie di cui ai capi da 1) e 18), è manifestamente infondato.3.1. Sotto un primo aspetto, il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, adifferenza di quanto assume il ricorrente, non deve essere sorretto dal dolospecifico di arrecare pregiudizio ai creditori.L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione èinfatti costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria laconsapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delleobbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv.266805).3.2. A fortiori il dolo specifico non deve essere integrato nell’ipotesi di reatoconsistente nell’aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose sisostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale,nella quale l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione dellaconsapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue ildissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azioneanti-doverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell'elementosoggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. Di qui, perla configurabilità del reato è necessaria la rappresentazione dell'azione nei suoielementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto chesvolge un ruolo gestorio nella società a fronte degli interessi dell’impresa (Sez. 5,n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247315). Vi è infattiche l’art 223, comma 1, l.fall. prevede due autonome fattispecie criminose; esse,dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, daquello soggettivo, vanno tenute distinte, perché nella ipotesi di causazionedolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimentoconseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condottavolontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare,anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa,talché la prima fattispecie è a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico(Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214856-01). In sostanza,nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti unimmediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabilequando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilodell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto dellacondotta anti-doverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).3.3. Rispetto, infine, alla bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art.223comma 1 legge fallimentare e 2621 cod. civ., se il dolo ha natura specifica econsiste nella fraudolenta esposizione, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali,di fatti non corrispondenti al vero sulle condizioni economiche della società,ovvero nell'occultamento, totale o parziale, di fatti concernenti le suddettecondizioni, con la volontà di indurre in errore i soci o i terzi in ordine alla effettivasituazione patrimoniale della società, al fine di procurare ingiusto profitto a sé oad altri, detto dolo specifico non abbraccia anche, come pretende l’imputato, ilproposito di cagionare un danno, essendo sufficiente la semplice previsione delsuo verificarsi, quale correlativo all'ingiusto profitto perseguito (ex plurimis, Sez.5, n. 2784 del 24/11/2010, dep. 2011, Piccolo, Rv. 249258; Sez. 5, n. 854 del18/02/1999, Galli, Rv. 212857).4.Il quarto motivo è fondato, per le ragioni di seguito esposte.Con una recente decisione le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietàpassiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrentelimitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisceoggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancataindividuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima laripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini,Rv. 287756 – 01).La pronuncia censurata, disattendendo tale principio, pur essendo staticondannati, sebbene in separato giudizio, anche altri concorrenti nei reatitributari, ha disposto a carico del ricorrente la confisca dell’intero profitto deipredetti reati, senza peraltro neppure indicare quale sarebbe stato il profittoritratto dal Nasini dagli stessi.5. Il quinto motivo è inammissibile per genericità, stante l’omesso confrontodel ricorrente con le ampie e congrue argomentazioni con le quali la Corteterritoriale ha ritenuto lo stesso non meritevole delle circostanze attenuantigeneriche e congruo il trattamento sanzionatorio irrogato (pag. 130). Inproposito sono stati invero valorizzati la gravità dei fatti, in ragione sia dellapluralità dei fatti di bancarotta commessi che dei diversificati e numerosi attilesivi dell’integrità del patrimonio sociale, dei delitti tributari realizzati, delladurata nel tempo delle condotte illecite, dell’ammontare del passivo (superiore aquindici milioni di euro) e della capacità a delinquere del Nasini, che per anni hagestito in modo dissennato la società, destinata da almeno quattro anni alfallimento.6. Il sesto motivo è del pari inammissibile, alla luce del consolidato econdivisibile assunto in forza del quale non è impugnabile con ricorsoper cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa allaconcessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione dinatura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, persua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travoltadall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (tra le altre, Sez. 2, n. 44859del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015,D.G., Rv. 263486).7. Il settimo motivo è inammissibile per genericità, per l’assorbente ragioneche l’imputato non indica gli atti che sarebbero conseguentemente inutilizzabili.Invero, come è stato più volte affermato da questa Corte, il decorso deltermine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazionedell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto l'inutilizzabilità - adistanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto (tra le altre, Sez. 2, n.12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337 – 02; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015,Guarischi, Rv. 262459).Ne deriva che le acquisizioni tardive devono costituire oggetto di specificadeduzione e documentazione (tra le altre, Sez. 5, n. 15844 del 05/02/2013, M.,Rv. 255505).8.L’ottavo motivo è inammissibile, poiché, vieppiù in considerazione del fattoche le pronunce di merito hanno fondato la condanna del ricorrente soprattuttoper le dichiarazioni testimoniali assunte, non spiega in quale misura le prove cheassume essere state acquisite dai dati archiviati sul computer in spregio dellenorme processuali evocate siano state decisive per l’affermazione dellaresponsabilità penale dell’imputato.E’ infatti onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processualiindicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli attispecificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivocompendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività inriferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009,9. Il nono motivo è manifestamente infondato alla luce del principio,consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale l’inosservanzadel divieto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen. - per il quale il teste daescutere non deve comunicare con le parti - non comporta l'inutilizzabilità dellatestimonianza, ex art. 191 cod. proc. pen., il quale concerne esclusivamente leprove illegittimamente acquisite. La violazione di una qualsiasi norma che dettiregole per l'assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avutoriguardo alla sua natura e gravità, può determinare la nullità assoluta o relativa,secondo il principio di tassatività, ex art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che,tuttavia, non può derivare dall'inosservanza del divieto di cui all'art. 149 disp.alcuna sanzione processuale (ex ceteris, Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013, dep.2014, Calì, Rv. 259036; Sez. 5, n. 21886 del 09/04/2010, Panaioli, Rv. 247312).10. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio aglieffetti penali, limitatamente al capo 21, per i fatti commessi sino al 26 febbraio2015, perché i reati sono estinti per prescrizione nonché, rispetto alla confisca,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.Il ricorso deve invece essere rigettato agli effetti civili.11. L’imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, cheliquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamenteal capo 21 per i fatti commessi sino al 26.2.2015, perché i reati sono estinti perprescrizione. Rigetta per tale capo il ricorso agli effetti civili;Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino;Rigetta nel resto il ricorso;Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivieuro 5000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris