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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 21460/2026

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e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n.103/2026depositata il 23/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 8 maggio 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6689/2026Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 21460/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n.103/2026depositata il 23/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 8 maggio 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6689/2026Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 21460/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Laura Tricomi
Sentenza Cassazione n. 21460/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris