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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27206/2026

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niela [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzomotivo di ricorso, limitatamente alla richiesta ex art. 131 bis cod. pen.;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento dei motividi ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola sentenza resa l'1 marzo 2023 dal Tribunale di Castrovillari, che ha affermato laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002,perché nella qualità di imputato in un procedimento penale dichiarava falsamente,nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito inferiore a quelloeffettivamente percepito dal suo nucleo familiare per l'anno 2016.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo quantosegue.2.1.

Violazione di legge processuale per erronea applicazione della normaincriminatrice e vizio per motivazione assente e manifestamente illogica in punto disussistenza dell'elemento soggettivo del reato.Per integrare il delitto di cui all'art. 95 è necessario il dolo generico, inteso comecoscienza e volontà della falsità della dichiarazione, che va escluso quando la condottasia frutto di mera leggerezza, negligenza o errore; nel caso di specie, la Corte ha omessodi considerare un elemento di fatto decisivo, dedotto con i motivi di appello, e cioè laconstatazione che il reddito effettivo del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2016 paria circa 8.000 euro era comunque inferiore al limite di legge previsto per l'ammissioneal patrocinio a spese dello Stato.Il ricorrente riconosce che il reato sussiste sotto il profilo oggettivo,indipendentemente dal superamento della soglia di reddito, ma osserva che secondo lagiurisprudenza di legittimità in questo caso si impone un penetrante controllo in meritoall'elemento soggettivo del reato, poiché il mancato superamento della soglia può essereconsiderato sintomo di una condotta non dolosa o dovuta ad un difetto di controllo.La sentenza impugnata non si è confrontata con questo principio e non haspiegato perché l'omessa dichiarazione di redditi che non avrebbe precluso l'accessoall’istituto debba comunque essere considerata espressione di una deliberata volontà dimentire, piuttosto che il risultato di un errore.2.2.

Violazione degli artt. 95 DPR 115/2002 e 42 e 43 cod. pen. e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché la Cortedi appello ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla ritenuta sussistenza del dolo,desumendolo dalla incompletezza della dichiarazione presentata dall'imputato eosservando che l’indicazione dell'esatto ammontare del reddito non gli avrebbeconsentito di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di un’inferenza deltutto arbitraria e contraddetta dalla determinazione del reddito complessivo nondichiarato che, comunque, non supera quello consentito per essere ammessi alpatrocinio.La motivazione è di conseguenza illogica perché si basa su una premessasmentita per tabulas.2.3.

Violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e vizio di motivazione per omessapronunzia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, poiché la Corte ha respinto la richiesta, osservando che la gravità dellacondotta, desumibile dall'ammontare del reddito omesso, e l'intensità del dolo risultanoostative al riconoscimento della invocata causa di non punibilità.

Così facendo è venutameno ai principi affermati in tema della giurisprudenza, secondo cui occorre valutarecomplessivamente una serie di indici normativi e tutte le peculiarità della fattispecieconcreta, e non ha considerato nel caso specifico l'esiguità del danno o del pericolo,poiché il danno per l'Erario è risultato inesistente, in quanto la spesa pubblica per ilpatrocinio sarebbe stata comunque sostenuta.Va poi considerata illogica la motivazione sull’intensità del dolo che viene desuntadall'ammontare del reddito, così incorrendo in una argomentazione tautologica poichél'elemento psicologico del reato deve essere valutato nella sua concreta dimensione enon può essere presunto iuris et de iure dalla materialità del fatto.Così facendo la Corte si pone in contrasto con l’orientamento della giurisprudenzatesa a fornire una valutazione sostanziale dell'offensività della condotta, specialmentequando sono coinvolti interessi patrimoniali dello Stato.Con nota del 19 maggio 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso il decreto diammissione al gratuito patrocinio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.Per consolidata giurisprudenza, integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nelladichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista perl'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettivasussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez.

U, n. 6591 del27/11/2008 (dep. 2009 ) Rv. 242152 – 01).La giurisprudenza successiva ha, tuttavia, chiarito che in tema di gratuitopatrocinio a spese dello Stato, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R.30 maggio 2002 n. 115, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito perl'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni,dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato,al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso.

Nella fattispecie la Corte di legittimitàha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato, il cui redditonon era ostativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza adeguatamentemotivare sulla inattendibilità della prospettazione difensiva, secondo la quale il fatto eraascrivibile ad un errore dovuto al rilascio di due distinti CUD. (Sez. 4, n. 45786 del04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051 - 01)Nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo avere verificato chenell’autocertificazione depositata il 5.9.2017 in relazione al procedimento penale RG.n.4124/17 è stato indicato un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare pari adeuro 1.589,80 per l’anno 2016, in luogo di quello effettivo pari ad euro 8.364,09 , harichiamato la sentenza di primo grado, osservando che sussiste il reato in quanto ilreddito effettivamente accertato non avrebbe consentito l’accesso al beneficio.Si tratta di affermazione erronea in quanto con decreto in data 7 maggio 2015,la soglia prevista dall’art. 76 co. 1 DPR 309/1990 ammontava ad euro 11.528,41 annui,sicchè il dolo intenzionale dell’imputato non è integrato dalla volontà di essere ammessoal beneficio, come sostenuto in motivazione, poiché il falso non risultava necessario atale fine e l’elemento soggettivo va verificato con maggiore attenzione e desunto,eventualmente, da altre circostanze.Nel caso in esame il giudice del gravame ha desunto il dolo dalla macroscopicadivergenza tra i redditi lordi dichiarati, pari ad euro 1.589,80 annui lordi, e quellieffettivi, pari a oltre 8000 euro, e ha escluso la “buona fede” , affermando chel’imputato non poteva non essere a conoscenza dei redditi pensionistici dallo stessopercepiti, né poteva essere all’oscuro della percezione di redditi INPS da parte deifamiliari conviventi, senza tuttavia prendere in considerazione il dato valorizzato dalladifesa, della sostanziale irrilevanza della falsa, dichiarazione ai fini dell’ammissibilitàdella domanda, che potrebbe essere sintomo di colpa e non di dolo.1.2.

Il secondo motivo deve ritenersi assorbito in ragione dell’accoglimento delprimo, ma va ricordato che la causa di non punibilità può essere riconosciuta dal giudiceall'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve lecondizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere laparticolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tengaconto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravitàdegli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delledisposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalleloro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dalcontesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanzaUbaldi, Rv. 283064 – 01; S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589))2.

Per le ragioni sin qui esposte il ricorso può trovare accoglimento con ilconseguente annullamento con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per la verificadella sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e delle condizioni di applicabilitàdella invocata causa di non punibilità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di Catanzaro.Roma 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
niela [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzomotivo di ricorso, limitatamente alla richiesta ex art. 131 bis cod. pen.;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento dei motividi ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola sentenza resa l'1 marzo 2023 dal Tribunale di Castrovillari, che ha affermato laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002,perché nella qualità di imputato in un procedimento penale dichiarava falsamente,nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito inferiore a quelloeffettivamente percepito dal suo nucleo familiare per l'anno 2016.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo quantosegue.2.1. Violazione di legge processuale per erronea applicazione della normaincriminatrice e vizio per motivazione assente e manifestamente illogica in punto disussistenza dell'elemento soggettivo del reato.Per integrare il delitto di cui all'art. 95 è necessario il dolo generico, inteso comecoscienza e volontà della falsità della dichiarazione, che va escluso quando la condottasia frutto di mera leggerezza, negligenza o errore; nel caso di specie, la Corte ha omessodi considerare un elemento di fatto decisivo, dedotto con i motivi di appello, e cioè laconstatazione che il reddito effettivo del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2016 paria circa 8.000 euro era comunque inferiore al limite di legge previsto per l'ammissioneal patrocinio a spese dello Stato.Il ricorrente riconosce che il reato sussiste sotto il profilo oggettivo,indipendentemente dal superamento della soglia di reddito, ma osserva che secondo lagiurisprudenza di legittimità in questo caso si impone un penetrante controllo in meritoall'elemento soggettivo del reato, poiché il mancato superamento della soglia può essereconsiderato sintomo di una condotta non dolosa o dovuta ad un difetto di controllo.La sentenza impugnata non si è confrontata con questo principio e non haspiegato perché l'omessa dichiarazione di redditi che non avrebbe precluso l'accessoall’istituto debba comunque essere considerata espressione di una deliberata volontà dimentire, piuttosto che il risultato di un errore.2.2. Violazione degli artt. 95 DPR 115/2002 e 42 e 43 cod. pen. e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché la Cortedi appello ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla ritenuta sussistenza del dolo,desumendolo dalla incompletezza della dichiarazione presentata dall'imputato eosservando che l’indicazione dell'esatto ammontare del reddito non gli avrebbeconsentito di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di un’inferenza deltutto arbitraria e contraddetta dalla determinazione del reddito complessivo nondichiarato che, comunque, non supera quello consentito per essere ammessi alpatrocinio.La motivazione è di conseguenza illogica perché si basa su una premessasmentita per tabulas.2.3. Violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e vizio di motivazione per omessapronunzia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, poiché la Corte ha respinto la richiesta, osservando che la gravità dellacondotta, desumibile dall'ammontare del reddito omesso, e l'intensità del dolo risultanoostative al riconoscimento della invocata causa di non punibilità. Così facendo è venutameno ai principi affermati in tema della giurisprudenza, secondo cui occorre valutarecomplessivamente una serie di indici normativi e tutte le peculiarità della fattispecieconcreta, e non ha considerato nel caso specifico l'esiguità del danno o del pericolo,poiché il danno per l'Erario è risultato inesistente, in quanto la spesa pubblica per ilpatrocinio sarebbe stata comunque sostenuta.Va poi considerata illogica la motivazione sull’intensità del dolo che viene desuntadall'ammontare del reddito, così incorrendo in una argomentazione tautologica poichél'elemento psicologico del reato deve essere valutato nella sua concreta dimensione enon può essere presunto iuris et de iure dalla materialità del fatto.Così facendo la Corte si pone in contrasto con l’orientamento della giurisprudenzatesa a fornire una valutazione sostanziale dell'offensività della condotta, specialmentequando sono coinvolti interessi patrimoniali dello Stato.Con nota del 19 maggio 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso il decreto diammissione al gratuito patrocinio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.Per consolidata giurisprudenza, integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nelladichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista perl'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettivasussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del27/11/2008 (dep. 2009 ) Rv. 242152 – 01).La giurisprudenza successiva ha, tuttavia, chiarito che in tema di gratuitopatrocinio a spese dello Stato, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R.30 maggio 2002 n. 115, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito perl'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni,dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato,al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso. Nella fattispecie la Corte di legittimitàha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato, il cui redditonon era ostativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza adeguatamentemotivare sulla inattendibilità della prospettazione difensiva, secondo la quale il fatto eraascrivibile ad un errore dovuto al rilascio di due distinti CUD. (Sez. 4, n. 45786 del04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051 - 01)Nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo avere verificato chenell’autocertificazione depositata il 5.9.2017 in relazione al procedimento penale RG.n.4124/17 è stato indicato un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare pari adeuro 1.589,80 per l’anno 2016, in luogo di quello effettivo pari ad euro 8.364,09 , harichiamato la sentenza di primo grado, osservando che sussiste il reato in quanto ilreddito effettivamente accertato non avrebbe consentito l’accesso al beneficio.Si tratta di affermazione erronea in quanto con decreto in data 7 maggio 2015,la soglia prevista dall’art. 76 co. 1 DPR 309/1990 ammontava ad euro 11.528,41 annui,sicchè il dolo intenzionale dell’imputato non è integrato dalla volontà di essere ammessoal beneficio, come sostenuto in motivazione, poiché il falso non risultava necessario atale fine e l’elemento soggettivo va verificato con maggiore attenzione e desunto,eventualmente, da altre circostanze.Nel caso in esame il giudice del gravame ha desunto il dolo dalla macroscopicadivergenza tra i redditi lordi dichiarati, pari ad euro 1.589,80 annui lordi, e quellieffettivi, pari a oltre 8000 euro, e ha escluso la “buona fede” , affermando chel’imputato non poteva non essere a conoscenza dei redditi pensionistici dallo stessopercepiti, né poteva essere all’oscuro della percezione di redditi INPS da parte deifamiliari conviventi, senza tuttavia prendere in considerazione il dato valorizzato dalladifesa, della sostanziale irrilevanza della falsa, dichiarazione ai fini dell’ammissibilitàdella domanda, che potrebbe essere sintomo di colpa e non di dolo.1.2. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito in ragione dell’accoglimento delprimo, ma va ricordato che la causa di non punibilità può essere riconosciuta dal giudiceall'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve lecondizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere laparticolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tengaconto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravitàdegli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delledisposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalleloro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dalcontesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanzaUbaldi, Rv. 283064 – 01; S.U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589))2. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso può trovare accoglimento con ilconseguente annullamento con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per la verificadella sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e delle condizioni di applicabilitàdella invocata causa di non punibilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di Catanzaro.Roma 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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