Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2021
ECLI:EU:T:2021:203
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0252_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2021 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑252/19)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Tutela della consulenza legale – Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 – Tutela del processo decisionale – Diniego di accesso integrale a un parere giuridico del servizio giuridico del Consiglio»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)
(v. punti 27‑30)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Presupposti – Pregiudizio concreto, effettivo e grave a tale processo – Portata – Diniego di accesso integrale a un parere giuridico del servizio giuridico del Consiglio – Assenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, comma 1)
(v. punti 42‑44, 48)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Obbligo per l’istituzione di esaminare la natura di parere giuridico dell’atto e la possibilità concreta di pregiudizio alla tutela dei pareri giuridici e di verificare l’assenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)
(v. punti 78, 79, 83)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Obbligo per l’istituzione di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco – Divulgazione dei pareri giuridici relativi a processi legislativi – Obbligo per l’istituzione di motivare ogni decisione di diniego di accesso in modo circostanziato
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)
(v. punti 80, 81)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Consiglio del 12 febbraio 2019 recante diniego di accesso integrale al parere del suo servizio giuridico contenuto nel documento ST 13593 2018 INIT e vertente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 maggio 2018, sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri [COM(2018) 324 final].
Dispositivo
1)
La decisione del Consiglio dell’Unione europea del 12 febbraio 2019 recante diniego di accesso integrale al documento ST 13593 2018 INIT, contenente il parere del servizio giuridico del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri [COM(2018) 324 final], è annullata.
2)
Il Consiglio si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia si farà carico delle proprie spese.