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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 22559/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle7DUti; —l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno, mesi dieci di reclusione ed tremila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo il vizio della carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche

3. Il ricorso è inammissibile.

Si osserva come il raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. determini la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelle inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/07/2018, Casero, Rv. 273194: "E' inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel.

La doglianza prospettata dalla difesa del ricorrente esula dalle ipotesi per le quali è consentita impugnazione.

La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022.

Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle7DUti; —l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno, mesi dieci di reclusione ed tremila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo il vizio della carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche 3. Il ricorso è inammissibile. Si osserva come il raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. determini la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelle inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/07/2018, Casero, Rv. 273194: "E' inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel. La doglianza prospettata dalla difesa del ricorrente esula dalle ipotesi per le quali è consentita impugnazione. La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consigliere este
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