CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12546/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE ENTRATE - RISCOSSIONE-già intimato-MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-già resistente-relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 10348/2025, depositata il 19.4.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATONumero registro generale 10068/2025Numero sezionale 4088/2025Numero di raccolta generale 12546/2026Data pubblicazione 04/05/2026che questa Corte, con ordinanza n. 10348/2025, ha rigettato il ricorso perCassazione proposto dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e AgenziaEntrate e Riscossione, condannando i ricorrenti alla refusione, in favoredella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, delle spese di liteliquidate in complessivi euro 35.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge ;che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore e procuratorecostituito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ha presentatoistanza di correzione di errore materiale, deducendo che nella predettaordinanza era stata omessa la pronuncia sull'istanza dallo stessopresentata di distrazione delle spese di lite, in favore dello stesso, qualeprocuratore antistatario, come da espressa dichiarazione riportata nelleconclusioni del controricorso nel procedimento di questa Corte RG n.27680/2022;CONSIDERATOche, esaminati gli atti, tale istanza è fondata e va accolta;che, infatti, questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n.12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso diomessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta daldifensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazionelegislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinarimezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsicome domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere inlinea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che adessa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto ilcredito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto delprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantiscecon maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere unNumero registro generale 10068/2025Numero sezionale 4088/2025Numero di raccolta generale 12546/2026Data pubblicazione 04/05/2026titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod.proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”;che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto erroremateriale nei termini di cui in dispositivo. P.Q.MCorregge per integrazione il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n.10348/2025, depositata il 19.4.2025, aggiungendo, dopo le parole“accessori di legge”, alla fine del 4° rigo, le seguenti parole: ”da distrarsi afavore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”.Dispone l'annotazione della presente correzione, a cura della Cancelleria,in calce alla predetta ordinanza.Così deciso in Roma in data 26.11.2025Il PresidenteGuido Mercolino