CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1975
Cassazione n. 28953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1975 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è consentito, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'erroneo inquadramento giuridico della condotta contestata e l'assenza di una prova rilevante in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 474, comma 2, cod. peri, nonché del reato di cui all'art. 648 cod. pen. è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nella parte in cui, nel caso in esame, ha correttamente ritenuto l'imputato inserito in una rete di relazioni finalizzate alla vendita di prodotti con marchi contraffatti (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La corte ha offerto sul punto contestato una motivazione esente da evidenti illogicità, e rispetto sa delle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Cassazione secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha precisato che l'imputato risulta essere gravato da numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali E, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] ndraoRec5irt Piero Nsfflr6Agostini Li DEPOSAV\TA tN C