CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta del 04/02/2025, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, Codice della strada, rideterminava la pena in mesi sei di arresto, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per contraddittorietà o manifesta illogicità della ,0 ,Gtil GAI. e motivazione. Osserva che la Corte territoriale ha e un giudizio particolarmente grave in ordine alla condotta tenuta dall'imputato, sorrettt, da 1erronee argomentazioni; che, invero, hanno valorizzato la circostanza secondo la quale la guida senza patente sarebbe stata commessa nel corso di un'evasione; che tale dato è frutto di un palese errore, atteso che in data 07/04/2024, quando cioè l'imputato ha commesso il reato per cui si procede, era libero; che verosimilmente tale errore è dovuto al fatto che la precedente guida senza patente del 09/05/2023, richiamata nel capo di imputazione ai soli fini della configurazione della recidiva nel biennio, fu posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una evasione; che tale inesatta valutazione dei fatti ha determinato un'erronea valutazione della condotta tenuta dall'odierno ricorrente, giudicata particolarmente grave perché commessa nel corso di un'evasione, tale da negargli anche l'applicazione del minimo della pena ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il giudice di primo grado ha applicato il massimo della pena edittale prevista per il reato di guida senza patente (che scatta nel caso di recidiva nel biennio), pari ad un anno di arresto. Sul punto, vi è stata conferma della Corte territoriale, che, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., l'ha ridotta a mesi sei di arresto per la scelta del rito, così emendando l'errore in cui era incorso il Giudice dell'udienza preliminare, che aveva irrogato la pena di mesi otto di reclusione, all'esito della riduzione per il giudizio abbreviato di un terzo, non considerando che trattasi di contravvenzione. Entrambe le sentenze, per irrogare il massimo della pena prevista per il reato di guida senza patente, nel giudizio sulla gravità del fatto commesso, hanno valorizzato anche la circostanza per cui il reato sarebbe stato posto in essere nel corso di un'evasione, circostanza questa non corrispondente alla realtà, essendo l'evasione piuttosto riferita al primo illecito amministrativo di guida senza patente commesso in data 09/05/2023. Trattasi di un elemento che evidentemente ha inciso sia sull'individuazione della pena base - si ribadisce, applicata nel massimo edittale - sia, unitamente alla valutazione dei plurimi precedenti penali da cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Del resto, la valorizzazione della recidiva nel biennio, «avendo commesso due violazioni dello stesso tipo» (pag. 2 della sentenza impugnata) è un non senso, sol che si consideri che tale elemento rende configurabile il reato, costituendo altrimenti la condotta di guida senza patente un illecito amministrativo. Il difensore aveva evidenziato tale travisamento del dato relativo 2all'evasione nel primo motivo di appello, ma la Corte non lo ha preso in considerazione, registrandosi l'assenza di motivazione sul punto. Va, altresì, rilevato che l'art. 132 cod. pen. riconosce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena, bilanciato e circoscritto, in rito, con la prescrizione di indicare i motivi che ne giustificano l'uso, nel merito, con la indicazione - nel successivo art. 133 cod. pen. - di precisi parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi, che lo guidano nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Alle previsioni codicistiche si aggiunge il dettato dell'art. 27, comma 3, Cost., che cristallizza la funzione rieducativa cui deve tendere la pena, alla quale va attribuita una specifica valenza rispetto a quella retributiva e di prevenzione generale. Trattasi di una prescrizione che è rivolta sia al legislatore, quale parametro di legittimità, che al giudice, quale canone autoapplicativo. In proposito, la Corte costituzionale in più occasioni ha avuto cura di precisare, con riferimento all'art. 27, comma 3, Cost., che «la finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (ex plurimis, C. cost. n. 183 del 2011), dunque, anche nel momento della quantificazione della pena base. Complementare rispetto al parametro costituzionale è poi la prescrizione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che sancisce il principio di proporzionalità che deve sussistere tra la gravità del fatto accertato nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi e la pena irrogata (art. 49, comma 3) e in proposito il Giudice delle leggi ha sottolineato che la finalità rieducativa della pena implica «un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» (Corte Cost. n. 341 del 1994). Dalle considerazioni che precedono discende che il giudice, nel fissare la pena - ed innanzitutto la pena base - per il reato di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile, deve tener conto non solo della funzione retributiva, perché la pena sia proporzionata alla gravità del reato e all'offensività in concreto della condotta del reo (art. 133, comma primo, cod. pen.) e di quella di prevenzione generale, che tiene conto della capacità a delinquere del medesimo (art. 133, comma secondo, cod. pen.), ma necessariamente anche della funzione rieducativa, che concorre con quella retributiva, dovendo la pena, in ragione del parametro costituzionale, essere «fortemente individualizzata in rapporto con le caratteristiche personali dei soggetti destinatari» (C. cost. n. 50 del 1980) e all'«obiettivo della rieducazione del condannato» (C. cost. n. 183 del 2011, cit.). Orbene, sulle premesse ora sintetizzate si fonda il principio, che può dirsi 3ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01). A maggior ragione, l'irrogazione di una pena pari al massimo edittale - come è accaduto nel caso che si sta scrutinando - impone una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, che nel caso di specie è mancata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01). 2. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame sulla dosimetria della pena. P P.Q.M