CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 febbraio 2004; avverso la sentenza n. 2874 della Corte di appello di Torino del 29 aprile 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, in data 29 aprile 2021 ha pronunziato sentenza con la quale ha integralmente confermato la precedente decisione, assunta in data 7 gennaio 2021 in esito a giudizio celebrato nella forma del rito abbreviato, dal Tribunale di Torino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, per avere detenuto illecitamente a fine di spacci gr 5 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre era stato assolto, con la formula relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo, dal reato di cui all'art. 495 cod. pen.; l'imputato era stato, pertanto, condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. Il Tribunale aveva, altresì, disposto il sequestro conservativo del danaro e la confisca, oltre che dello stupefacente, anche di un telefono cellulare. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando due motivi di ricorso; con il primo dei quali ha censurato la sentenza impugnata in quanto la stessa sarebbe stata viziata nella parte in cui non era stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena inflitta; mentre con il secondo è stata lamentata la congruità, rispetto ai criteri legali, della pena "comminata" (recte: irrogata) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo risultati privi di fondamento i motivi di impugnazione con esso introdotti, deve essere, conseguentemente, rigettato. Quanto alla prima doglianza, si rileva che con essa è stata dedotta la questione attinente alla ritenuta carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena irrogata: sostiene, infatti, la ricorrente difesa che sebbene vada considerato il fatto che il prevenuto, soggetto che la stessa Corte subalpina definisce formalmente incensurato, abbia, in linea astratta i requisiti di illibatezza penale per potere accedere al beneficio, lo stesso gli sia stato negato senza una apparente ragione valida. Tanto segnalato non può non osservarsi che - premessa la natura discrezionale della valutazione prognostica in ordine al futuro comportamento che il condannato terrà successivamente alla pronunzia della sentenza emessa a suo carico, che, in sede di merito, il giudice e tenuto a fare ai fini della riconoscibilità o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena - nel caso che interessa la Corte di Torino ha ritenuto che il Niang, in quanto nella disponibilità di una somma di danaro di non modesta entità, si parla infatti di oltre 5.400,00 euro, la cui massima parte era, peraltro, custodita all'interno delle scarpe dell'imputato con modalità tali da far ritenere che lo stesso intendesse celarne il possesso, e della quale lo stesso non ha inteso indicare una legittima provenienza, fosse aduso procurarsi il necessario per vivere attraverso la commissione di reati; tale motivazione, di per sé plausibile, alla luce degli elementi fattuali evidenziati in sede di merito, non è stata assolutamente contestata dalla difesa dell'imputato, conservando, pertanto, essa la propria efficacia persuasiva. Il corollario tratto da parte della Corte di Torino dagli elementi sopra descritti, cioè che non è possibile formulare una prognosi fausta sul successivo comportamento penale del prevenuto, appare, in definitiva, rt pienamente accettabile e sicuramente non frutto di un uso arbitrario della discrezionalità goduta in tema dai giudici del merito. Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio - in sede di ricorso ritenuto motivato su sulla base di mere formule di stile e perciò non legittimamente - si rileva, in conformità con la granitica giurisprudenza di questa Corte, che, laddove tale trattamento sia contenuto entro il medio edittale, circostanza ora indubbiamente presente, trattandosi di una sanzione che, nella sua formulazione di base, è di poco superiore al minimo edittale, l'onere motivazionale del giudicante ica nte è sufficientemente en soddisfatto attraverso il riferimento alla ritenuta adeguatezza e congruità della sanzione concretamente inflitta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968; idem Sezione II penale, 21 luglio 2017, n. 36104). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato infondato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 ma