CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 14198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 10 giugno 2025 la Corte di appello di Cagliari, in riformadella pronuncia in data 22 settembre 2023 del Tribunale della medesima città, harideterminato la pena e nel resto confermato la pronuncia con la quale FazzinoGerardo era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di bancarottafraudolenta distrattiva e documentale.2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputatonei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Con il primo e il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e viziodi motivazione quanto alla qualifica di amministratore di fatto.2.2.Con il terzo e quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla sussistenza delle condotte contestate.2.3. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione del principio dicorrispondenza tra imputazione e sentenza.2.4 Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento altrattamento sanzionatorio.3. In data 24 novembre 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso a firma deldifensore e procuratore speciale.4. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art.610 comma 5 bis cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] seguito della rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a rinunciare alla propostaimpugnazione.Non può essere dunque richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondocui, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza diinteresse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta chequest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle speseprocessuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per leammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisionenon configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S.,Rv. 288594).Va dunque disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]