CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il 1 Maggio 1992 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 19/5/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; letti i motivi nuovi depositati dal difensore; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Roma, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 1.533,00 di multa in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata ascrittogli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto l'illegalità della pena applicata. La difesa assume che la pena sia stata illegalmente determinata in quanto l'aumento per l'aggravante (99-, ex art. 604 ter cod.pen. risulta operato a seguito della riduzione per il tentativo a norma dell'art. 56 e non prima, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che impone, al fine della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio, di avere riguardo al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato. Inoltre, poiché nella specie risultano contestate due circostanze aggravanti ad effetto speciale, il computo della pena è stato effettuato in violazione dell'art. 63, commi 3 e 4, cod.pen. Con i motivi nuovi la difesa ha ulteriormente illustrato, con richiami a precedenti di legittimità, la dedotta violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l'art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Rv. 280500; n. 35617 del 24/01/2019, Rv. 276807; Sez. 2, n. 7995 del 16/11/2010, dep. 2011, Rv. 249914; Sez. 4, n. 1611 del 21/06/1996, Rv. 205678). Nondimeno l'errore nella procedura di determinazione della pena non si traduce in via automatica nell'illegalità della stessa, deducibile in sede di legittimità. 1.1 Infatti il concetto di "pena illegale", alla stregua della ricognizione ermeneutica da ultimo effettuata da Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934, in linea con i principi già affermati da Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205, concerne la pena che, per specie o per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice contestata, ponendosi, pertanto, al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole. 2 d), n Entro le richiamate coordinate resta circoscritto il sindacato del giudice di legittimità in relazione alla determinazione della pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. 1.2 La giurisprudenza di legittimità con orientamento risalente e consolidato ha precisato che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Rv. 233185; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Rv. 257151; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019; n. 19757 del 16/04/2019 Rv. 276509) donde la generale irrilevanza degli errori relativi ai vari passaggi intermedi attraverso i quali si giunge al risultato finale, salvo che gli stessi approdino ad una pena illegale. Si è, in particolare, affermato che non è illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra circostanze, non proceda alla simultanea comparazione di tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti, in quanto l'erronea pena così determinata corrisponde comunque, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, Rv. 282104; nello stesso senso circa la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione, Sez. 3, n. 14775 del 06/03/2020, Rv. 278777); analogamente si è esclusa la sindacabilità per illegalità della pena della sentenza che abbia omesso di applicare l'incremento sanzionatorio imputabile alla continuazione tra i reati (Sez. 5 , n. 15413 del 28/01/2020, Rv. 279080) ovvero abbia omesso l'indicazione dell'"iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione prevista per il rito (Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 277892). 1.3 I richiamati approdi giurisprudenziali sono del tutto coerenti con la natura dell'istituto in esame, configurato quale negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice, non è suscettibile di revoca unilaterale ad opera delle parti che ne sono state artefici, le quali non possono dolersi della erronea determinazione della pena proposta quando la stessa corrisponda alla manifestazione di volontà espressa e non sia segnata da abnormità che la pongano fuori dal sistema sanzionatorio. Pertanto, sebbene risulti esatto il rilievo difensivo circa l'errata modalità di calcolo della pena adottata nella specie, essendosi proceduto alla riduzione per il tentativo ex art. 56 cod.pen. prima dell'aumento, ex art. 63,comma 4, per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 604ter cod.pen., tale vizio non si è tradotto nell'illegalità della pena applicata e, pertanto, non è suscettibile di condurre all'invocato annullamento della sentenza impugnata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaÚa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23/2/2022 Il