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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 agosto 2025

Cassazione n. 25830/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14063/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliata ex lege presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 398/2023depositata il 15/12/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivosul valore di € 201.193,10; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: per la [OSCURATO:PERSONA] in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; per l’Agenzia delle Entrate Riscossione in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito ed accessori di legge.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14063/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliata ex lege presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 398/2023depositata il 15/12/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivosul valore di € 201.193,10; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: per la [OSCURATO:PERSONA] in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; per l’Agenzia delle Entrate Riscossione in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito ed accessori di legge. Così deci
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