CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07598/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 32111/24 - GALLI Giammarco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Ritenuto che l'unico di motivo di ricorso - che deduce la mancanza di dolo in relazione all'evasione - è meramente reiterativo dell'atto di appello e non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto (ritrovamento in un Comune diverso da quello dove il ricorrente era ristretto e distante dal policlinico di Roma oltre che dal luogo di domicilio coatto) e di diritto (piena consapevolezza della violazione) posti a fondamento della ritenuta responsabilità penale del ricorrente, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2