CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28787/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che nella sentenza impugnata non siano ravvisabili i vizi motivazionali, peraltro cumulativamente denunciati, in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto); osservato che il ricorrente ha reiterato le doglianze in tema di inidoneità dell'azione (cosicché non sarebbe configurabile la tentata rapina), già disattese dalla Corte territoriale (pag. 2) con corrette argomentazioni giuridiche e qui pedissequamente riproposte con un motivo privo di ogni fondamento, considerato che l'imputato riuscì addirittura a impossessarsi del denaro, dopo avere minacciato la cassiera con un coltello; ricordato, quanto al secondo motivo, che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; da ultimo v. Sez. 4, n. 13380 del 14/02/2023, Caponio, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec