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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25848/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito dalla difesa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., annullava parzialmente il provvedimento impugnato limitatamente agli addebiti dei capi di imputazione provvisoria 32) e 36), riducendo la durata di applicazione della misura, e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 2 novembre 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt.479 e 476 cod. pen. (capo 34), per avere, quale responsabile unico del procedimento del comune di Rende, vistato in fase esecutiva, con attestazioni ideologicamente false, le perizie in variante riguardanti due appalti di lavori pubblici conferiti dall'amministrazione municipale.

Tali argomentazioni sono state riprese dal difensore del ricorrente con la formulazione di un motivo aggiunto con deposito di apposito atto difensivo.

2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il Sorrentino, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.273 e 274 cod. proc. pen., e alle norme di diritto penale sostanziale oggetto di contestazione, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Catanzaro erroneamente confermato il provvedimento genetico della misura interdittiva con riferimento alle due ipotesi di falso ideologico, valorizzando il contenuto di una intercettazione di una comunicazione che non aveva visto coinvolto il prevenuto e solamente presumendo che lo stesso, in ragione della sua esperienza professionale, fosse stato consapevole della non corrispondenza al vero del visto apposto sui due progetti in variante descritti nel capo d'imputazione provvisorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La misura ínterdittiva applicata al prevenuto, infatti, non è più in corso per intervenuta scadenza del termine di efficacia di quattro mesi stabilito dal Tribunale dell'appello cautelare.

Ed è pacifico che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che - "medio tempore" - siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che solo giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (così, tra le tante, Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Oliani, Rv. 260761).2.

Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali o di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto rispetto al momento della sua proposizione (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chìappetta, Rv. 208166).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito dalla difesa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., annullava parzialmente il provvedimento impugnato limitatamente agli addebiti dei capi di imputazione provvisoria 32) e 36), riducendo la durata di applicazione della misura, e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 2 novembre 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt.479 e 476 cod. pen. (capo 34), per avere, quale responsabile unico del procedimento del comune di Rende, vistato in fase esecutiva, con attestazioni ideologicamente false, le perizie in variante riguardanti due appalti di lavori pubblici conferiti dall'amministrazione municipale. Tali argomentazioni sono state riprese dal difensore del ricorrente con la formulazione di un motivo aggiunto con deposito di apposito atto difensivo. 2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il Sorrentino, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.273 e 274 cod. proc. pen., e alle norme di diritto penale sostanziale oggetto di contestazione, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Catanzaro erroneamente confermato il provvedimento genetico della misura interdittiva con riferimento alle due ipotesi di falso ideologico, valorizzando il contenuto di una intercettazione di una comunicazione che non aveva visto coinvolto il prevenuto e solamente presumendo che lo stesso, in ragione della sua esperienza professionale, fosse stato consapevole della non corrispondenza al vero del visto apposto sui due progetti in variante descritti nel capo d'imputazione provvisorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La misura ínterdittiva applicata al prevenuto, infatti, non è più in corso per intervenuta scadenza del termine di efficacia di quattro mesi stabilito dal Tribunale dell'appello cautelare. Ed è pacifico che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che - "medio tempore" - siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che solo giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (così, tra le tante, Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Oliani, Rv. 260761).2. Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali o di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto rispetto al momento della sua proposizione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chìappetta, Rv. 208166). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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