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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 1958

Cassazione n. 22449/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché fattuale e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ribadito la finalità di spaccio della sostanza sequestrata all'esito della valutazione congiunta degli elementi accertati nel caso concreto, quali: il significativo quantitativo di cocaina sequestrata, pari a 777 dosi medie giornaliere; le modalità di presentazione della droga, confezionata in involucri; il rinvenimento di strumenti e materiali per la pesatura e il confezionamento delle singole dosi; la circostanza che l'imputato si trovava in regime dì detenzione domiciliare ed era privo di occupazione lavorativa, sicché non era nelle condizioni di acquistare, per esclusivo uso personale, un quantitativo certamente non trascurabile di sostanza stupefacente; osservato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge con riguardo all'art. 99 cod. pen., è inammissibile perché, anche in relazione a tale punto, la motivazione è immune da errori di diritto e da vizi logici, avendo la Corte di appello ribadito i presupposti integranti la contestata recidiva, evidenziando che l'imputato era già stato definitivamente condannato per analogo reato commesso il 24 marzo 2021, sicché, in considerazione della vicinanza temporale tra i due episodi e della circostanza che il Piri si trovasse in regime di detenzione domiciliare per il medesimo titolo di reato, la nuova violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata ritenuta, certamente non in maniera implausibile, indicativa di una accentuata pericolosità sociale; del resto, la Corte di merito ha evidenziato che l'imputato ha beneficiato di un aumento di pena per la recidiva specifica e reiterata inferiore a quello di legge - ossia della metà anziché di due terzi - errore non emendabile in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; considerato che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'aumento di pena inflitta a titolo di continuazione per il fatto giudicato con sentenza del Tribunale di Lecce il 23 giugno 2021, è parimenti inammissibile, in quanto la Corte di merito ha ritenuto la congruità di detto aumento alla luce dei criteri ex art. 133 cod. pen., e, in ogni caso, il motivo è del tutto generico, non indicando alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato l'irrogazione di una pena più mite; letta la memoria del difensore dell'imputato, il quale, nel riprendere le argomentazioni del ricorso, senza elementi di novità insiste per l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dlla causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché fattuale e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha ribadito la finalità di spaccio della sostanza sequestrata all'esito della valutazione congiunta degli elementi accertati nel caso concreto, quali: il significativo quantitativo di cocaina sequestrata, pari a 777 dosi medie giornaliere; le modalità di presentazione della droga, confezionata in involucri; il rinvenimento di strumenti e materiali per la pesatura e il confezionamento delle singole dosi; la circostanza che l'imputato si trovava in regime dì detenzione domiciliare ed era privo di occupazione lavorativa, sicché non era nelle condizioni di acquistare, per esclusivo uso personale, un quantitativo certamente non trascurabile di sostanza stupefacente; osservato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge con riguardo all'art. 99 cod. pen., è inammissibile perché, anche in relazione a tale punto, la motivazione è immune da errori di diritto e da vizi logici, avendo la Corte di appello ribadito i presupposti integranti la contestata recidiva, evidenziando che l'imputato era già stato definitivamente condannato per analogo reato commesso il 24 marzo 2021, sicché, in considerazione della vicinanza temporale tra i due episodi e della circostanza che il Piri si trovasse in regime di detenzione domiciliare per il medesimo titolo di reato, la nuova violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata ritenuta, certamente non in maniera implausibile, indicativa di una accentuata pericolosità sociale; del resto, la Corte di merito ha evidenziato che l'imputato ha beneficiato di un aumento di pena per la recidiva specifica e reiterata inferiore a quello di legge - ossia della metà anziché di due terzi - errore non emendabile in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; considerato che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'aumento di pena inflitta a titolo di continuazione per il fatto giudicato con sentenza del Tribunale di Lecce il 23 giugno 2021, è parimenti inammissibile, in quanto la Corte di merito ha ritenuto la congruità di detto aumento alla luce dei criteri ex art. 133 cod. pen., e, in ogni caso, il motivo è del tutto generico, non indicando alcun elemento che, ove valutato, avrebbe comportato l'irrogazione di una pena più mite; letta la memoria del difensore dell'imputato, il quale, nel riprendere le argomentazioni del ricorso, senza elementi di novità insiste per l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dlla causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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