CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15281/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato e il travisamento di un atto processuale, è costituito da censure in punto di fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato come le circostanze riferite dall'imputato riprendessero genericamente le risultanze processuali senza aggiungere dati ulteriori che potessero corroborare la propria responsabilità per il furto del ciclomotore (si vedano le pagg. 7 e 8); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è meramente riproduttivo di doglianze già puntualmente vagliate e disattese dalla Corte territoriale ed è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in materia di ricettazione, a mente del quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), avendo la Corte compiutamente sottolineato, a pag. 7, l'inattendibilità della spiegazione fornita dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MGi eceNicastro DEA ;ATA .RIA Borsellino IN C. MaI D 28 2026 Fut-„I , rio