Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35172/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 29/11/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 640 comma secondo n. 2 -bis cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è articolato in termini generici e, comunque, non consentiti: è infatti appena il caso di ribadire che non è certamente possibile articolare il ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153); non è infatti consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con argomenti concernenti la inadeguatezza delle prove acquisite, on essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame; il motivo è altresì generico perché non si confronta con la motivazione con cui la Corte di appello (cfr., pagg. 5-6 della sentenza) ha enumerato tutti gli elementi fattuali che convergevano verso la individuazione del ricorrente come responsabile del fatto; ritenuto che anche il secondo motivo del ricorso prospetta una censura formulata in termini non consentiti in questa sede e che si risolve nella affermazione di non condivisibilità (cfr., pag. 4 del ricorso) della pena inflitta senza riuscire ad evidenziare profili di manifesta illogicità o vizi motivazionali ricompresi nel perimetro tracciato dall'art. 606 cod. proc. peri.; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/07/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 29/11/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 640 comma secondo n. 2 -bis cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è articolato in termini generici e, comunque, non consentiti: è infatti appena il caso di ribadire che non è certamente possibile articolare il ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153); non è infatti consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con argomenti concernenti la inadeguatezza delle prove acquisite, on essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame; il motivo è altresì generico perché non si confronta con la motivazione con cui la Corte di appello (cfr., pagg. 5-6 della sentenza) ha enumerato tutti gli elementi fattuali che convergevano verso la individuazione del ricorrente come responsabile del fatto; ritenuto che anche il secondo motivo del ricorso prospetta una censura formulata in termini non consentiti in questa sede e che si risolve nella affermazione di non condivisibilità (cfr., pag. 4 del ricorso) della pena inflitta senza riuscire ad evidenziare profili di manifesta illogicità o vizi motivazionali ricompresi nel perimetro tracciato dall'art. 606 cod. proc. peri.; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/202
Sentenza Cassazione n. 35172/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris