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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 18224/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 21 ottobre 2022 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bari del 10 marzo 2021, irrevocabile il 25 luglio 2021, per i delitti di cui all'art. 81, 110, 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi a Bari dal 21 agosto al 27 settembre 2013 rispetto a quelli di cui alle sentenze seguenti (già unificati tra loro in continuazione in sede di cognizione): 1) Corte di appello di Bari del 21 ottobre 2019, irrevocabile il 23 aprile 2021, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché estorsione e reati in materia di armi commessi a Bari negli anni 2011, 2012 e 2013; 2) Corte di appello di Bari del 24 settembre 2018, irrevocabile 1'8 maggio 2019 per il reato di cui agli artt. 378 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commesso a Bari l'11 marzo 2011.

In ordine alla possibilità di inquadrare l'attività di traffico di stupefacenti di cui alla sentenza più recente della Corte di appello di Bari nel contesto di operatività dell'associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 1), il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non sufficiente l'inclusione della commissione dei reati scopo nell'ambito temporale di operatività del gruppo mafioso del quale Parisi è stato ritenuto partecipe dal 2010 al 2018.

La Corte di appello ha valorizzato la commissione, da parte di Parisi, dei reati in concorso con soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) non appartenente al sodalizio e la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991.

E' stata quindi affermata l'impossibilità di ricondurre all'attività del clan Parisi i reati di spaccio proprio in ragione delle modalità di commissione dei reati in materia di stupefacenti.

2. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i profili della sua manifesta illogicità e contraddittorietà.

Nel caso specifico, l'associazione mafiosa aveva fra i suoi scopi quello di occuparsi della detenzione e della commercializzazione della sostanza stupefacente, per come si desume dalla formulazione del capo di imputazione relativo al reato associativo.

L'adesione all'associazione, quindi, si è accompagnata alla partecipazione alla gestione del narcotraffico che rientrava fra le attività del gruppo.

Il ricorrente ha lamentato, inoltre, il travisamento della prova con riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA] che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, è stato assolto dall'imputazione in concorso con Parisi.

Da ciò l'impossibilità di sostenere che il ricorrente abbia posto in essere l'attività di narcotraffico in concorso con il predetto.

Peraltro, il ricorrente ha evidenziato come gli episodi di spaccio siano stati innumerevoli (circa mille).

Da qui la deduzione logica secondo cui l'attività di narcotraffico non possa essere svolta in maniera autonoma ed estemporanea in una zona ove è egemone una cosca mafiosa.

Il segmento temporale nel quale è stata posta in essere la commercializzazione degli stupefacenti coincide con l'operatività della cosca alla quale apparteneva Parisi.

Irrilevante, inoltre, sarebbe la mancata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 in quanto non contestata.

In senso favorevole a Parisi deporrebbe anche la circostanza che altro reato fine commesso nel medesimo arco temporale è stato unificato in continuazione con quello associativo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha deciso che «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Con riferimento, inoltre, al rapporto tra reato associativo e reati fine, va segnalato l'orientamento, anche di recente ribadito da Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430, secondo cui «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.)».

3. Essendo quelle descritte le coordinate alle quali il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto attenersi, emerge dall'analisi dell'ordinanza impugnata come la Corte di appello abbia osservato i principi affermati da questa Corte in materia.

Ha correttamente considerato le modalità che hanno caratterizzato la commissione dei reati fine, con specifico riguardo alla mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991.

Da tale assenza di contestazione ha desunto uno degli elementi dai quali escludere la riconducibilità dello spaccio degli stupefacenti all'attività programmata sin dal momento dell'adesione di Parisi al sodalizio mafioso.

D'altronde, il motivo di ricorso, a ben vedere, oltre ad essere caratterizzato da una sollecitazione alla rivalutazione di profili di esclusiva pertinenza dei giudici di merito, pretende di desumere i presupposti per il riconoscimento della continuazione automaticamente dalla partecipazione del ricorrente al sodalizio.

Il che, evidentemente, contrasta con i richiamati principi reiteratamente affermati da questa Corte che esigono un giudizio personalizzato rispetto alla posizione del condannato dovendosi potere desumere l'identità del disegno criminoso rapportandosi al momento in cui egli è entrato a far parte del sodalizio.

Non è sufficiente, quindi, che il reato fine abbia ad oggetto la lesione di beni giuridici che rientrano nel contesto delle attività tipiche dell'associazione, essendo indispensabile verificare l'atteggiamento finalistico del condannato al momento del suo ingresso nella stessa associazione.

Sul punto il ragionamento compiuto dal giudice dell'esecuzione è esente da vizi di alcun genere poiché l'accertamento è stato condotto sulla scorta dei criteri fissati dalla giurisprudenza citata avendo preso in considerazione le modalità di commissione dei reati di spaccio di sostanza stupefacente, la mancata finalizzazione degli stessi al perseguimento degli obiettivi dell'associazione mafiosa, la distanza temporale tra l'inizio dell'operatività dell'associazione e la commissione dei (presunti) reati fine.

Il motivo di ricorso si sostanzia nell'articolazione di una censura che riguarda il profilo della motivazione fino a contenere la prospettazione di un travisamento probatorio nella parte in cui la Corte barese ha affermato che i reati in materia di stupefacenti sarebbero stati commessi da Parisi in concorso con altro soggetto che, invece, è stato assolto dalla relativa imputazione.

Si tratta di censura che non intacca il nucleo essenziale della motivazione che poggia, sostanzialmente, sulla mancanza di elementi positivi per potere inferire l'identità del disegno criminoso tra la partecipazione all'associazione e i reati in materia di stupefacenti.

Il lamentato travisamento, infatti, non riguarda la mancata considerazione di un elemento favorevole decisivo rispetto alla prospettazione del ricorrente.

Il vizio dedotto riguarda, piuttosto, un elemento che, nella ricostruzione complessiva della Corte di appello non assume rilievo decisivo, né esiste una specifica prospettazione in tal senso da parte del ricorrente.

Il ricorso, inoltre, sollecita la rilettura di una serie di elementi informativi (alcuni anche di ordine logico, come il numero notevole di episodi di spaccio in territorio nel quale era operante l'associazione mafiosa della quale Parisi era partecipe) chiedendo una valutazione di merito che non può essere utilmente svolta in questa sede.

Il vizio di motivazione, infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione, è suscettibile di essere fatto valere in questa sede entro precisi para metri.

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 ha, infatti, affermato che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Più specificamente, quanto ai vizi di motivazione deducibili in sede di legittimità, va ricordato l'arresto di Sez. 2, n. 9106, del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (conforme Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 21 ottobre 2022 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bari del 10 marzo 2021, irrevocabile il 25 luglio 2021, per i delitti di cui all'art. 81, 110, 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi a Bari dal 21 agosto al 27 settembre 2013 rispetto a quelli di cui alle sentenze seguenti (già unificati tra loro in continuazione in sede di cognizione): 1) Corte di appello di Bari del 21 ottobre 2019, irrevocabile il 23 aprile 2021, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché estorsione e reati in materia di armi commessi a Bari negli anni 2011, 2012 e 2013; 2) Corte di appello di Bari del 24 settembre 2018, irrevocabile 1'8 maggio 2019 per il reato di cui agli artt. 378 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commesso a Bari l'11 marzo 2011. In ordine alla possibilità di inquadrare l'attività di traffico di stupefacenti di cui alla sentenza più recente della Corte di appello di Bari nel contesto di operatività dell'associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 1), il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non sufficiente l'inclusione della commissione dei reati scopo nell'ambito temporale di operatività del gruppo mafioso del quale Parisi è stato ritenuto partecipe dal 2010 al 2018. La Corte di appello ha valorizzato la commissione, da parte di Parisi, dei reati in concorso con soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) non appartenente al sodalizio e la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. E' stata quindi affermata l'impossibilità di ricondurre all'attività del clan Parisi i reati di spaccio proprio in ragione delle modalità di commissione dei reati in materia di stupefacenti. 2. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i profili della sua manifesta illogicità e contraddittorietà. Nel caso specifico, l'associazione mafiosa aveva fra i suoi scopi quello di occuparsi della detenzione e della commercializzazione della sostanza stupefacente, per come si desume dalla formulazione del capo di imputazione relativo al reato associativo. L'adesione all'associazione, quindi, si è accompagnata alla partecipazione alla gestione del narcotraffico che rientrava fra le attività del gruppo. Il ricorrente ha lamentato, inoltre, il travisamento della prova con riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA] che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, è stato assolto dall'imputazione in concorso con Parisi. Da ciò l'impossibilità di sostenere che il ricorrente abbia posto in essere l'attività di narcotraffico in concorso con il predetto. Peraltro, il ricorrente ha evidenziato come gli episodi di spaccio siano stati innumerevoli (circa mille). Da qui la deduzione logica secondo cui l'attività di narcotraffico non possa essere svolta in maniera autonoma ed estemporanea in una zona ove è egemone una cosca mafiosa. Il segmento temporale nel quale è stata posta in essere la commercializzazione degli stupefacenti coincide con l'operatività della cosca alla quale apparteneva Parisi. Irrilevante, inoltre, sarebbe la mancata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 in quanto non contestata. In senso favorevole a Parisi deporrebbe anche la circostanza che altro reato fine commesso nel medesimo arco temporale è stato unificato in continuazione con quello associativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha deciso che «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Con riferimento, inoltre, al rapporto tra reato associativo e reati fine, va segnalato l'orientamento, anche di recente ribadito da Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430, secondo cui «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.)». 3. Essendo quelle descritte le coordinate alle quali il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto attenersi, emerge dall'analisi dell'ordinanza impugnata come la Corte di appello abbia osservato i principi affermati da questa Corte in materia. Ha correttamente considerato le modalità che hanno caratterizzato la commissione dei reati fine, con specifico riguardo alla mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Da tale assenza di contestazione ha desunto uno degli elementi dai quali escludere la riconducibilità dello spaccio degli stupefacenti all'attività programmata sin dal momento dell'adesione di Parisi al sodalizio mafioso. D'altronde, il motivo di ricorso, a ben vedere, oltre ad essere caratterizzato da una sollecitazione alla rivalutazione di profili di esclusiva pertinenza dei giudici di merito, pretende di desumere i presupposti per il riconoscimento della continuazione automaticamente dalla partecipazione del ricorrente al sodalizio. Il che, evidentemente, contrasta con i richiamati principi reiteratamente affermati da questa Corte che esigono un giudizio personalizzato rispetto alla posizione del condannato dovendosi potere desumere l'identità del disegno criminoso rapportandosi al momento in cui egli è entrato a far parte del sodalizio. Non è sufficiente, quindi, che il reato fine abbia ad oggetto la lesione di beni giuridici che rientrano nel contesto delle attività tipiche dell'associazione, essendo indispensabile verificare l'atteggiamento finalistico del condannato al momento del suo ingresso nella stessa associazione. Sul punto il ragionamento compiuto dal giudice dell'esecuzione è esente da vizi di alcun genere poiché l'accertamento è stato condotto sulla scorta dei criteri fissati dalla giurisprudenza citata avendo preso in considerazione le modalità di commissione dei reati di spaccio di sostanza stupefacente, la mancata finalizzazione degli stessi al perseguimento degli obiettivi dell'associazione mafiosa, la distanza temporale tra l'inizio dell'operatività dell'associazione e la commissione dei (presunti) reati fine. Il motivo di ricorso si sostanzia nell'articolazione di una censura che riguarda il profilo della motivazione fino a contenere la prospettazione di un travisamento probatorio nella parte in cui la Corte barese ha affermato che i reati in materia di stupefacenti sarebbero stati commessi da Parisi in concorso con altro soggetto che, invece, è stato assolto dalla relativa imputazione. Si tratta di censura che non intacca il nucleo essenziale della motivazione che poggia, sostanzialmente, sulla mancanza di elementi positivi per potere inferire l'identità del disegno criminoso tra la partecipazione all'associazione e i reati in materia di stupefacenti. Il lamentato travisamento, infatti, non riguarda la mancata considerazione di un elemento favorevole decisivo rispetto alla prospettazione del ricorrente. Il vizio dedotto riguarda, piuttosto, un elemento che, nella ricostruzione complessiva della Corte di appello non assume rilievo decisivo, né esiste una specifica prospettazione in tal senso da parte del ricorrente. Il ricorso, inoltre, sollecita la rilettura di una serie di elementi informativi (alcuni anche di ordine logico, come il numero notevole di episodi di spaccio in territorio nel quale era operante l'associazione mafiosa della quale Parisi era partecipe) chiedendo una valutazione di merito che non può essere utilmente svolta in questa sede. Il vizio di motivazione, infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione, è suscettibile di essere fatto valere in questa sede entro precisi para metri. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 ha, infatti, affermato che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Più specificamente, quanto ai vizi di motivazione deducibili in sede di legittimità, va ricordato l'arresto di Sez. 2, n. 9106, del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (conforme Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
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