CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04504/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.11 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente- avverso la sentenzan.99/2021 della Co mmissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il9 dicembre 20 21 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Tributi-Robin tax- Limitazione temporale degli effetti di C.Cost. n.10/2015 Fatti di causa L’Agenzia delle entrate notificò il 27 giugno 2019 alla [OSCURATO:PERSONA] avviso, relativo all’anno di imposta 2014, con il quale accertò: -una maggiore imposta in materia di addizionale IRES prevista per i contribuenti che operano nel settore petrolifero ed energetico, cd. [OSCURATO:PERSONA]; -l’erronea applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 19% nelle fatturazioni relative alle forniture di energia termica per uso domestico, prodotta da una centrale di teleriscaldamento alimentata a gasolio. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’atto impositivo con esclusivo riferimento al primo rilievo, prestando acquiescenza al secondo, con ricorso che venne accolto dal [OSCURATO:PERSONA]. La decisione, appellata dall’Ufficio, è stata confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha disconosciuto il recupero dell’addizionale IRES (cd. [OSCURATO:PERSONA]) non versata dalla contribuente per l’anno di imposta 2014, in forza della disciplina di cui all’art.81, commi 16, 17 e 18 del d.l. n.112 del 2008, successivamente dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n.10 del 2015, ritenendo che il limite temporale della dichiarata incostituzionalità fissato dalla Corte costituzionale (a partire dal 12 febbraio 2015, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza) dovesse riferirsi alla data di versamento (spontaneo o coattivo del tributo). Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unicomotivo, cui resiste con controricorso la Società. Il ricorso èstato avviato, ai sensi dell'art.380 bis - 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale l a ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo -rubricato: violazione e /o falsa applicazione dell’art.81, commi 16, 17, e 18 del d.l. 112/2008 convertito in l. n. 133 del 2008 nella formulazione ratione temporis vigente, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.1072015 nonché dell’art.3 Cost(art.360, comma primo, n.3 c.p.c.)- la ricorrente deduce l’errore in cui era incorsa la Commissione tributaria territoriale nel confermare l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato relativo alperiodo di imposta 2014. Secondo la prospettazione difensiva dal tenore della sentenza della Corte costituzionale, di quanto esplicitato dall’Agenzia delle entrate già con circolare 28 aprile 2015 n.18/E e dalla stessa Corte Costituzionale, con la successiv a ordinanz a n.140 del 2019, era evidente che la Consulta avesse voluto escludere gli effetti retroattivi tipicamente connessi ad una pronuncia di incostituzionalità e che la norma in questione era stata espunta dall’ordinamento solo per il futuro,con la conseguenza che la caducazione della cd [OSCURATO:PERSONA] dovesse spiegare i suoi effetti esclusivamente con riferimento ai periodi di imposta che non fossero ancora chiusi al giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di incostituzionalità (12 febbraio 2015) senza alcuna possibilità di distinguere tra versamenti e rimborsi. 1.1La censura, alla luce della copiosa giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia, è fondata. L’orientamento, già formatosi sin da Cass. n.32716 del 2018, cui hanno fatto seguito, tra le altre, Cass.n. 20814 del 2020,id. n.18732 del 2021, n. 10735 del 2012 e n.ri 10497 e 10498 del 2002, risulta a tutt’oggi seguito, come rilevato dalla ricorrente in memoria, da Cass. n. 18016/2024 (così massimata in materia di addizionale Ires per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n.112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, disposta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 nella G.U., non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015, con esclusione, pertanto, del diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data ) seguita da Cass.n.2562 del 2024 e Cass. n. 25648 del 2024. In tali pronunce, cui il Collegio ritiene dare continuità, si è condivisibilmente argomentato che la norma della quale è stata dichiarata (con le predette scansioni temporali) l’illegittimità̀ costituzionale è quella istitutiva dell’imposta di cui si discute, con la quale èstato tipizzato il presupposto dell’imposizione, al cui verificarsi consegue, in relazione a ciascun periodo d’imposta, il sorgere della relativa obbligazione tributaria, la cui nascita prescinde pertanto dalla successiva attività̀ di liquidazione (che avvenga con dichiarazione o tramite accertamento) dell’importo dovuto e, tanto più̀, dalle modalità̀ e dai termini dettati per ilsuccessivo adempimento, o dalla data in cui quest’ultimo effettivamente avvenga. Pertanto, per quanto qui più̀ rileva, l’ ”effetto” della norma che istituisce l’imposizione è quello di generare, al momento del verificarsi del relativo presupposto, l’obbligazione tributaria. Dunque, quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2015, ha spiegato, nella motivazione, che «gli effetti della dichiarazione di illegittimità̀ costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessitàsopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica», ed ha (nel dispositivo, come corretto) dichiarato l’illegittimità̀ costituzionale « a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica», non puòche ave re inciso su tale effetto, ovvero sulla nascita dell’obbligazione tributaria, al momento nel quale la fattispecie concreta integri quella legale astratta impositiva. Con la conseguenza, pertanto, che è al momento del sorgere dell’obbligazione, in conseguenza del verificarsi del presupposto dell’imposizione in ciascun periodo d’imposta (e non a quello della liquidazione o del pagamento dell’obbligazione già̀ sorta), che occorre fare riferimento per verificare gli effetti della pronuncia del giudice delle leggi. 2. La sentenza impugnata nel fare retroagire gli effetti della dichiarata incostituzionalità al periodo di imposta 2014 si è discostata da tali superiori principi onde, in accoglimento del ricorso, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla Società. 3.Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre, in ossequio al principio di soccombenza, le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della controricorrente. La Corte P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla Società contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la controricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spes