CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 38507/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIA4-at0-35TVE-3-51T-g-FIDa ttr udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Gip presso il Tribunale di Foggia ha disposto la archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] su denuncia di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], personalmente, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n'. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile, prima ancora che per la non impugnabilità del provvedimento, per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA].