CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna del predetto imputato per il furto di una bicicletta; Ritenuto che il primo motivo proposto — con il quale si invoca la configurabilità del tentativo — è generico, poiché non si confronta con l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito: "il reato è consumato perché il prevenuto sollevò la bici e la portò via"; Considerato che il secondo motivo — che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena — è inedito e comunque non tiene conto che l'imputato è gravato da una recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen. e ha già ottenuto in passato il beneficio ex art. 163 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],3rry a II