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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 45503/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP di TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Pescara, in fun- zione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ed ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati accertati con due sentenze di condanna, entrambe a seguito di rito abbreviato, rideterminando la pena complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro 12.000 di multa.

Nell'operare i singoli aumenti di pena per i reati satellite, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che essi erano determinati nell'indicata misura "poiché le pene irrogate apparivano già miti rispetto ai gravi reati compiuti".

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati per i reati satellite, ritenendo mera formula di stile l'affermazione del giudice dell'esecuzione relativa alla mitezza della pena inflitta in sede di cognizione, perciò inidonea ad assolvere allo specifico onere motivazionale in punto di aumenti di pena.

Rileva altresì il ricorrente che la pena indicata per il reato di cui al capo D) della sentenza della Corte di appello di Pescara del 29/10/2019, originario reato base assunto in detta pronuncia, è stata rimodulata in termini di poco inferiori al cumulo materiale.

Con un ulteriore e specifico motivo, si è censurata la decisione per violazione di legge ed illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in punto di quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite, rilevando che, a fronte di condotte analoghe, le pene sono state rideterminate in modo assai difforme, prevedendo per il capo D) una pena detentiva pari a quaranta- quattro volte quella inflitta per il capo F), mentre la pena pecuniaria è stata pari a quasi sessanta volte quella fissata per detto capo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini.

E' noto che in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la conti- nuazione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione e ulteriormente chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Proprio l'entità degli aumenti operati nella specie, vicini alle pene origina- riamente inflitte - con particolare riferimento a quella fissata per il reato sub D) - comporta che la statuizione deve essere sorretta da più analitica motivazione delle ragioni di tale scelta, in sé legittima ma necessitante di specifica spiega- zione alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., come ha richiesto l'esegesi di questa Corte nella sua massima espressione.

Invero, il rapporto di proporzione, nella specie diversificato anche tra pena detentiva e pecuniaria, e la prossimità della pena inflitta per il reato sub D) a quella applicata in sede di cognizione quando detto reato era il più grave, sono passaggi che richiedono una puntuale motivazione riferita alle specifiche condotte delittuose, così da consentire di comprendere le ragioni della decisione.

4. L'impugnata ordinanza, dunque, deve essere annullata, rinviando al giudice dell'esecuzione - in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013 - onde esprimere compiutamente le ragioni del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento della conti- nuazione tra i reati in esame, alla stregua dei principi che si sono indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Così deciso il giorno 6 ottobre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP di TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Pescara, in fun- zione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ed ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati accertati con due sentenze di condanna, entrambe a seguito di rito abbreviato, rideterminando la pena complessiva in anni cinque di reclusione ed Euro 12.000 di multa. Nell'operare i singoli aumenti di pena per i reati satellite, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che essi erano determinati nell'indicata misura "poiché le pene irrogate apparivano già miti rispetto ai gravi reati compiuti". 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati per i reati satellite, ritenendo mera formula di stile l'affermazione del giudice dell'esecuzione relativa alla mitezza della pena inflitta in sede di cognizione, perciò inidonea ad assolvere allo specifico onere motivazionale in punto di aumenti di pena. Rileva altresì il ricorrente che la pena indicata per il reato di cui al capo D) della sentenza della Corte di appello di Pescara del 29/10/2019, originario reato base assunto in detta pronuncia, è stata rimodulata in termini di poco inferiori al cumulo materiale. Con un ulteriore e specifico motivo, si è censurata la decisione per violazione di legge ed illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in punto di quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite, rilevando che, a fronte di condotte analoghe, le pene sono state rideterminate in modo assai difforme, prevedendo per il capo D) una pena detentiva pari a quaranta- quattro volte quella inflitta per il capo F), mentre la pena pecuniaria è stata pari a quasi sessanta volte quella fissata per detto capo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. E' noto che in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la conti- nuazione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione e ulteriormente chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Proprio l'entità degli aumenti operati nella specie, vicini alle pene origina- riamente inflitte - con particolare riferimento a quella fissata per il reato sub D) - comporta che la statuizione deve essere sorretta da più analitica motivazione delle ragioni di tale scelta, in sé legittima ma necessitante di specifica spiega- zione alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., come ha richiesto l'esegesi di questa Corte nella sua massima espressione. Invero, il rapporto di proporzione, nella specie diversificato anche tra pena detentiva e pecuniaria, e la prossimità della pena inflitta per il reato sub D) a quella applicata in sede di cognizione quando detto reato era il più grave, sono passaggi che richiedono una puntuale motivazione riferita alle specifiche condotte delittuose, così da consentire di comprendere le ragioni della decisione. 4. L'impugnata ordinanza, dunque, deve essere annullata, rinviando al giudice dell'esecuzione - in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013 - onde esprimere compiutamente le ragioni del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento della conti- nuazione tra i reati in esame, alla stregua dei principi che si sono indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso il giorno 6 ottobre 2022 I
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