CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 18886/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 12 MAG 2022 SENTENZA -CANCEL Lica sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 8 ottobre 2021 il GIP del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento emesso in data 29 settembre 2021 dal Questore di Roma, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi per anni cinque, ai sensi dell'art. 61. n. 401 del 1989, notificatogli il 6 ottobre 2021 alle ore 13,20. 2. La difesa del ricorrente lamenta la violazione di legge perché il GIP aveva convalidato il provvedimento l'8 ottobre 2021 senza indicare l'orario e quindi senza rispettare il termine delle 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Dagli atti emerge il mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, perché il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato la convalida 1'8 ottobre 2021 senza indicare l'orario e quindi senza rispettare il termine delle 48 ore. La Corte costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell'art. 6 I. n. 401 del 1989 rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, sicché può essere imposta solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge. Ai sensi del successivo terzo comma, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' necessario pertanto che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio, secondo i criteri interpretativi delle Sezioni Unite Labbia (sent. n. 44273 del 27/10/2004, in motivazione). Il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore dev'essere comunque interamente osservato per consentire delle difese compiute sia al destinatario della misura che al suo legale, i quali possono depositare plurime memorie nell'arco temporale indicato. E' pertanto affetta da violazione di legge l'ordinanza di convalida del DASPO che non abbia rispettato tale termine (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01). Afferendo il vizio rilevato alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (Cass., Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632-01), con conseguente dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 29 settembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così deciso, il 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]