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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39075/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Ritenuto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che il motivo unico di ricorso con cui la difesa si duole della motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata; ritenuto che sul punto è stata offerta congrua motivazione non censurabile in questa sede Le argomentazioni richiamate in sentenza (modalità allarmanti del reato; quantitativo rilevante dello stupefacente detenuto, mancanza di attività lavorativa lecita) devono essere reputate idonee a rendere conto del decisum: secondo consolidato orientamento di questa Corte è la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»).

Ritenuto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che le argomentazioni con le quali si lamenta violazione degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/90, risultano palesemente versate in fatto, prospettandosi una diversa valutazione delle emergenze probatorie, attentamente valutate dai giudici di merito.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Ritenuto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che il motivo unico di ricorso con cui la difesa si duole della motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata; ritenuto che sul punto è stata offerta congrua motivazione non censurabile in questa sede Le argomentazioni richiamate in sentenza (modalità allarmanti del reato; quantitativo rilevante dello stupefacente detenuto, mancanza di attività lavorativa lecita) devono essere reputate idonee a rendere conto del decisum: secondo consolidato orientamento di questa Corte è la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). Ritenuto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che le argomentazioni con le quali si lamenta violazione degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/90, risultano palesemente versate in fatto, prospettandosi una diversa valutazione delle emergenze probatorie, attentamente valutate dai giudici di merito. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cass
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