Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:194
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 31 marzo 2011 (
1
)
Causa C‑195/09
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA]H & Co. KGaA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])]
«Regolamento n. 1768/92 – Certificato protettivo complementare – Condizioni per il rilascio – Nozione di prima autorizzazione di immissione in commercio»
1.
In base alla normativa comunitaria di armonizzazione relativa ai farmaci, questi ultimi possono entrare in commercio solo
al termine di una lunga procedura di autorizzazione, prevista a tutela della salute pubblica. Di conseguenza, lo sfruttamento
effettivo dei brevetti relativi ai farmaci può avere inizio anche diversi anni dopo il rilascio dello stesso. Il certificato
protettivo complementare (CPC) istituito dal regolamento n. 1768/92 (
2
) persegue l’obiettivo di limitare l’erosione del periodo di sfruttamento esclusivo di tali brevetti (
3
).
2.
Nel presente giudizio sono sollevate quattro questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli artt. 13 e 19 del
regolamento. Tali questioni sono sorte nell’ambito di una controversia che oppone [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») a [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KGaA (in prosieguo «[OSCURATO:PERSONA]») e verte sulla validità e sulla durata di un CPC rilasciato a quest’ultima dall’Ufficio
brevetti del [OSCURATO:PERSONA] per un principio attivo già presente sul mercato da diversi anni, sebbene quale componente di un
farmaco utilizzato per fini terapeutici diversi da quelli indicati nel brevetto di base. In sostanza, il giudice di rinvio
chiede alla Corte di chiarire se le autorizzazioni di immissione in commercio di tale farmaco, rilasciate a [OSCURATO:PERSONA] in due [OSCURATO:PERSONA]
membri senza ottemperare ai test di efficacia e sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria di armonizzazione, debbano
comunque essere prese in considerazione per controllare la validità e la durata del CPC concesso a [OSCURATO:PERSONA].
I –
Contesto normativo
A –
Diritto dell’Unione
1. Le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE
3.
La direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE (
4
), per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali,
nella versione applicabile ai fatti di cui alla causa principale (
5
), prevedeva, all’art. 3, che nessuna specialità medicinale (
6
) potesse essere immessa in commercio in uno Stato membro senza autorizzazione (AIC) preventiva rilasciata dall’autorità competente
di tale Stato.
4.
Per ottenere il rilascio di tale autorizzazione, il responsabile dell’immissione in commercio doveva presentare una domanda
all’autorità competente dello Stato membro, corredata dalle informazioni e dai documenti specificati nell’art. 4, secondo
comma, della direttiva. Oltre a indicazioni quali la descrizione quantitativa e qualitativa dei componenti della specialità,
la descrizione sommaria del modo di preparazione, le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e gli effetti secondari,
la posologia e la descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal fabbricante, l’art. 4, punto 8, della direttiva annoverava
tra le informazioni e i documenti che dovevano essere forniti congiuntamente alla domanda i risultati delle prove fisico-chimiche,
biologiche o microbiologiche, farmacologiche e tossicologiche, nonché cliniche.
5.
La direttiva 75/319 (
7
) precisava le modalità di istruzione delle domande di AIC da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esse includevano, in particolare, la
possibilità di sottoporre la specialità al controllo di un laboratorio di Stato e di richiedere una documentazione supplementare.
6.
L’art. 5 della direttiva 65/65 disponeva:
«L’autorizzazione prevista dall’articolo 3 è rifiutata quando dopo verifica delle informazioni è dei documenti elencati dall’art.
4 risulta che la specialità e nociva nelle normali condizioni d’impiego, oppure che l’effetto terapeutico della specialità
manca o è stato insufficientemente giustificato dal richiedente, oppure che la specialità non presenta la composizione qualitativa
e quantitativa dichiarata».
7.
In base all’art. 24 della direttiva 65/65, come sostituito dall’art. 37 della direttiva 75/319:
«La regolamentazione prevista dalla presente direttiva sarà progressivamente applicata alle specialità che hanno ricevuto
l’autorizzazione all’immissione in commercio in virtù di disposizioni anteriori, entro i termini ed alle condizioni stabiliti
all’art. 39, paragrafi 2 e 3, della seconda direttiva 75/319/CEE».
8.
L’art. 39, nn. 2 e 3, della direttiva 75/319 disponeva:
«2. Le altre disposizioni della presente direttiva saranno progressivamente applicate alle specialità medicinali immesse in
commercio in virtù delle disposizioni anteriori, entro 15 anni dalla notifica di cui all’art. 38.
3. Entro tre anni dalla notifica della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla Commissione il numero delle specialità
medicinali cui si applica il paragrafo 2 e, ogni anno successivo, il numero di tali specialità per le quali non è stata ancora
rilasciata l’autorizzazione d’immissione in commercio di cui all’art. 3 della direttiva [65/65]».
9.
In base all’art. 22 della direttiva 65/65, «gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva
nei diciotto mesi successivi alla sua notificazione (
8
) e ne informano immediatamente la Commissione».
2. Il regolamento n. 1768/92
10.
La ratio dell’estensione temporale della protezione concessa dal brevetto nel caso dei medicinali è espressa nel preambolo
del regolamento n. 1768/92 (
9
) (in prosieguo: il «regolamento»). In particolare il terzo, quarto, sesto e settimo ‘considerando’ espongono:
«considerando che attualmente il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo medicinale
e l’[AIC] dello stesso riduce la protezione effettiva conferita dal brevetto ad una durata insufficiente ad ammortizzare gli
investimenti effettuati nella ricerca;
considerando che tali circostanze determinano una protezione insufficiente che penalizza la ricerca farmaceutica;
(…)
considerando che è opportuno prevedere una soluzione uniforme a livello comunitario e prevenire in tal modo una evoluzione
eterogenea delle legislazioni nazionali che comporti ulteriori differenze tali da ostacolare la libera circolazione dei medicinali
all’interno della Comunità e da incidere, di conseguenza, direttamente sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno;
considerando che è pertanto necessaria la creazione di un certificato protettivo complementare per i medicinali la cui immissione
in commercio sia stata autorizzata, il quale possa essere ottenuto dal titolare di un brevetto nazionale o europeo alle stesse
condizioni in ciascuno Stato membro; che, di conseguenza, il regolamento costituisce lo strumento giuridico più appropriato».
11.
Ai sensi dell’art. 1 del regolamento:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) medicinale, ogni sostanza o composizione presentate come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o
animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all’uomo o all’animale allo scopo di stabilire una diagnosi
medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell’uomo o dell’animale;
b) prodotto, il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale;
c) brevetto di base, un brevetto che protegge un prodotto ai sensi della lettera b) in quanto tale, un processo di fabbricazione
di un prodotto o un impiego di prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato».
12.
L’art. 2 del regolamento, intitolato «Campo di applicazione», prevede:
«Ogni prodotto protetto da un brevetto nel territorio di uno Stato membro e soggetto, in quanto medicinale, prima dell’immissione
in commercio ad una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi della direttiva 65/65 (…), può formare oggetto di
un certificato alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente regolamento».
13.
In base all’art. 3 del regolamento, intitolato «Condizioni di rilascio del certificato»:
«Il certificato viene rilasciato se, nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all’articolo 7, e alla data
di tale domanda:
a) il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;
b) per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un’autorizzazione in vigore di immissione in commercio a norma (…)
della direttiva 65/65/CEE (…). Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, un’[AIC] del prodotto rilasciata a norma della rispettiva
legislazione nazionale dell’Austria, della Finlandia e della Svezia è considerata un’autorizzazione rilasciata a norma (…)
della direttiva 65/65/CEE.
c) il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;
d) l’autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima [AIC] del prodotto in quanto medicinale».
14.
Il successivo art. 4 precisa che la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto dell’AIC del medicinale
corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del
certificato.
15.
Ai termini dell’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento, la domanda di certificato deve essere depositata entro il termine di sei
mesi a decorrere dalla data in cui è stata rilasciata l’AIC ovvero da quella del rilascio del brevetto di base, se posteriore.
16.
L’art. 8, n. 1, lett. a), b) e c), del regolamento dispone quanto segue:
«1. La domanda di certificato deve contenere:
a) una richiesta per il rilascio di un certificato che contenga in particolare:
(…)
iii) il numero del brevetto di base nonché il titolo dell’invenzione;
iv) il numero e la data della prima [AIC] del prodotto di cui all’articolo 3, lettera b) e, qualora non sia la prima [AIC] nella
Comunità, anche il numero e la data di detta autorizzazione;
b) una copia dell’[AIC] di cui all’articolo 3, lettera b), da cui risulti l’identità del prodotto e che contenga, tra l’altro,
il numero e la data dell’autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto, come previsto dall’articolo
4 bis della direttiva 65/65/CEE (…);
c) se l’autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima [AIC] del prodotto, in quanto medicinale, nella Comunità, l’indicazione
dell’identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è avvenuto il procedimento
di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nella Gazzetta ufficiale».
17.
In base all’art. 9, n. 1, del regolamento, la domanda di certificato dev’essere depositata presso l’ufficio competente della
proprietà industriale dello Stato membro che ha rilasciato o per il quale è stato rilasciato il brevetto di base e nel quale
è stata ottenuta l’AIC di cui all’art. 3, lett. b). Il n. 2 precisa che l’indicazione della domanda di certificato è pubblicata
a cura di detta autorità e deve contenere, tra gli altri dati, il numero o la data dell’AIC di cui all’art. 3, lett. b) nonché
il prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa [art. 9, n. 1, lett. d)] e, se del caso, il numero e la data
della prima AIC nella Comunità [art. 9, n. 1, lett. e)]. Gli stessi dati devono figurare, ai sensi dell’art. 11, nella pubblicazione
relativa dell’indicazione del rilascio del certificato.
18.
L’art. 13 del regolamento, intitolato «Durata del certificato» stabilisce, ai nn. 1 e 2, quanto segue:
«1. Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso
tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima [AIC] nella Comunità, ridotto di cinque
anni.
2. Nonostante il paragrafo 1, la durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui
il certificato acquista efficacia».
19.
L’art. 15 del regolamento elenca le cause di nullità del certificato. Il suo n. 1 è redatto come segue:
«1. Il certificato è nullo,
a) se è stato rilasciato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 3;
b) se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;
c) se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato era
stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo l’estinzione del brevetto di base sussistono
cause di nullità che avrebbero giustificato l’annullamento oppure la limitazione».
20.
Infine, l’art. 19, n. 1, nella sua versione iniziale (
10
), dettava la seguente disposizione transitoria:
«Qualsiasi prodotto che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia protetto da un brevetto di base in vigore
e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità
dopo il 1° gennaio 1985 può formare oggetto di un certificato».
B –
Diritto nazionale
21.
[OSCURATO:PERSONA] la direttiva 65/65 è stata trasposta con il Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelrechts del 24 agosto 1976 (in
prosieguo: l’«AMG 1976») . L’art. 3, n. 7, di tale legge accordava automaticamente ai medicinali presenti sul mercato al 1°
settembre 1976, data di pubblicazione della legge, e ancora in commercio il 1° gennaio 1978, data di entrata in vigore della
stessa, il mantenimento dell’autorizzazione per un periodo di dodici anni, previa notifica. In base al regime precedentemente
vigente, l’immissione sul mercato di medicinali non era soggetta ad alcun test di efficacia e/o sicurezza.
22.
[OSCURATO:PERSONA], la direttiva è stata trasposta con regolamento granducale del 29 aprile 1983, che ha dato esecuzione alla
legge dell’11 aprile 1983 recante disciplina dell’immissione sul mercato e della pubblicità delle specialità farmaceutiche
dei medicinali prefabbricati. L’art. 3 di tale legge subordina l’immissione sul mercato di una specialità farmaceutica o di
un medicinale prefabbricato al rilascio di una previa autorizzazione da parte del Ministero della Sanità.
II –
Causa principale e questioni pregiudiziali
23.
Il prodotto memantina era commercializzato in [OSCURATO:PERSONA], sotto il marchio Akatinol (
11
), prima del 1° settembre 1976, conformemente al regime vigente all’epoca. Su domanda di [OSCURATO:PERSONA], titolare del marchio, convenuta
nella causa principale, la sua commercializzazione veniva autorizzata in base all’art. 3, n. 7, dell’AMG 1976. Tale autorizzazione,
concessa a far data dal 26 giugno 1976, scadeva il 1° gennaio 1990 (in prosieguo: l’«AIC tedesca») (
12
). L’Akatinol sembra tuttavia essere rimasto in commercio in [OSCURATO:PERSONA] fino al 9 luglio 2002.
24.
Il 30 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] depositava una domanda di AIC della memantina in [OSCURATO:PERSONA]. L’autorizzazione veniva rilasciata dal
Ministero della Sanità lussemburghese il 19 settembre 1983. Nonostante il regolamento granducale menzionato più sopra, al
paragrafo 22, fosse già entrato in vigore, tale autorizzazione è stata accordata senza effettuare i test sull’efficacia e
la sicurezza del prodotto richiesti dalla direttiva 65/65, ma basandosi unicamente sulla precedente autorizzazione tedesca
(in prosieguo: l’«AIC lussemburghese»).
25.
Il 14 aprile 1989, [OSCURATO:PERSONA] depositava una domanda di brevetto europeo per il prodotto memantina cloridrato. [OSCURATO:PERSONA] quanto esposto
da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, tale domanda comportava due distinte rivendicazioni d’uso dei derivati dell’adamantane (per
la preparazione di farmaci per il trattamento delle lesioni alle cellule cerebrali dovute a ischemia cerebrale e per la preparazione
di un farmaco per il trattamento della malattia di Alzheimer). La memantina cloridrato è un derivato dell’adamantane. Il brevetto
è stato rilasciato il 15 settembre 1993 e scadeva il 13 aprile 2009 (in prosieguo: il «brevetto di base»). Nella decisione
di rinvio, è precisato che tale brevetto è stato rilasciato nonostante la precedente disponibilità in commercio della memantina
poiché riguarda un secondo uso terapeutico della stessa.
26.
Il 15 maggio 2002, l’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) rilasciava a H. Lundbeck A/S, licenziatario di [OSCURATO:PERSONA], una serie
di AIC valide sul territorio della Comunità per il prodotto memantina cloridrato e il farmaco Ebixa, destinato al trattamento
della malattia di Alzheimer (in prosieguo, considerate collettivamente: l’«AIC del 2002»). Le AIC tedesca e lussemburghese
sono state conseguentemente revocate.
27.
Il 13 novembre 2002, [OSCURATO:PERSONA] depositava presso l’Ufficio brevetti del [OSCURATO:PERSONA] una domanda di CPC, menzionando il brevetto
di base e l’AIC del 2002. Il CPC veniva rilasciato il 14 agosto 2003 per un periodo di cinque anni dalla scadenza del brevetto
di base (nel prosieguo: il «CPC di [OSCURATO:PERSONA]» o il «CPC controverso»). La sua validità ha dunque iniziato a decorrere dal 14 aprile 2009
e cesserà il 13 aprile 2014.
28.
[OSCURATO:PERSONA], fabbricante di farmaci generici, ha introdotto un ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la revoca del CPC di [OSCURATO:PERSONA] ovvero una dichiarazione che esso ha durata pari a zero.
29.
Nel suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’AIC del 2002 non sia la prima AIC della memantina in quanto medicinale, quest’ultima
essendo già stata autorizzata in [OSCURATO:PERSONA] quale componente dell’Akatinol nel 1983. Il CPC di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque nullo
in quanto non soddisfa le condizioni previste dall’art. 3 del regolamento o, alternativamente, nullo o di durata pari a zero,
in base all’art. 13 del regolamento, poiché la data della prima AIC nella Comunità è anteriore alla data di deposito della
domanda di brevetto. In via ancora alternativa, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il CPC controverso sia nullo poiché la prima AIC nella
Comunità è stata rilasciata prima del 1° gennaio 1985 in contrasto con l’art. 19, n. 1, del regolamento, ovvero poiché la
memantina è stata commercializzata come medicinale prima di ottenere un’autorizzazione conforme alla direttiva 65/65, in violazione
degli artt. 2 e 3 del regolamento.
30.
Nel quadro dell’esame di tale ricorso, il giudice di rinvio, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione di talune disposizioni
del regolamento, ha posto le seguenti quattro questioni pregiudiziali:
«1) Se costituisca una “prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità”, ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento
(CE) del Consiglio n. 1768/92, un’autorizzazione che sia stata rilasciata ai sensi di una legge nazionale conforme alla direttiva
del Consiglio 65/65/CEE, o se sia necessaria, inoltre, la prova che, nel rilasciare l’autorizzazione in questione, l’autorità
nazionale ha eseguito una valutazione di dati come richiesto dal procedimento amministrativo previsto in tale direttiva.
2) Se la “prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità”, ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento (CE)
del Consiglio n. 1768/92, comprenda autorizzazioni delle quali la legge nazionale aveva permesso la coesistenza con un regime
di autorizzazione conforme alla direttiva del Consiglio 65/65/CEE.
3) Se rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1768/92, come definito dall’art. 2, un prodotto
per il quale sia stata autorizzata per la prima volta l’immissione in commercio nella Comunità senza che sia stato espletato
il procedimento amministrativo previsto dalla direttiva 65/65/CEE.
4) In caso di risposta negativa alla terza questione, se un CPC rilasciato per un siffatto prodotto sia nullo».
III –
Procedura dinanzi alla Corte
31.
Hanno presentato osservazioni scritte conformemente all’art. 23 dello Statuto e sono stati sentiti all’udienza del 9 dicembre
2010 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione.
IV –
Analisi
32.
Il terzo e il quarto quesito pregiudiziale, in cui il giudice di rinvio si interroga circa la delimitazione dell’ambito di
applicazione materiale del regolamento, sollevano una questione che riveste carattere preliminare rispetto a quelle oggetto
dei restanti quesiti. Inizierò dunque la mia analisi con l’esame di tale questione.
A –
Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale
33.
Con la terza e la quarta questione pregiudiziale, il giudice di rinvio chiede in sostanza alla Corte di chiarire, da un lato,
se rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, come definito all’art. 2 dello stesso, i prodotti per i quali un’AIC
in base alla direttiva 65/65 è stata rilasciata posteriormente alla loro prima immissione in commercio e, dall’altro, in caso
di risposta negativa, se un CPC rilasciato per tali prodotti debba considerarsi nullo ai sensi del regolamento.
34.
[OSCURATO:PERSONA], solo le autorizzazioni rilasciate conformemente alla direttiva 65/65 nello Stato membro in cui è presentata
la richiesta di CPC rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento. Essa ritiene che un prodotto immesso per la prima
volta in commercio nella Comunità senza seguire la procedura prevista dalla direttiva, come è il caso della memantina, rientri
nell’ambito di applicazione del regolamento se è coperto da un brevetto nello Stato membro in questione e se è stato sottoposto,
prima della sua immissione in commercio in tale Stato membro, a una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi della
direttiva 65/65. [OSCURATO:PERSONA] e il giudice di rinvio ritengono invece che la memantina non rientri nell’ambito di applicazione
del regolamento, poiché è stata commercializzata nella Comunità anteriormente al rilascio di un’AIC conforme alla direttiva
65/65.
35.
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento, può formare oggetto di un certificato «ogni prodotto protetto da un brevetto nel territorio
di uno Stato membro e soggetto, in quanto medicinale, prima dell’immissione in commercio ad una procedura di autorizzazione
amministrativa ai sensi della direttiva 65/65».
36.
La Corte è in sostanza chiamata a chiarire se tale articolo si riferisce all’immissione in commercio
nello Stato membro
in cui è presentata la richiesta di CPC, come ritiene [OSCURATO:PERSONA], ovvero alla prima immissione in commercio
nel territorio della Comunità
, come sostiene [OSCURATO:PERSONA] (
13
).
37.
Optare per l’una o per l’altra delle interpretazioni proposte in base ad argomenti letterali e/o sistematici non sembra agevole,
dato che, come le parti nella causa principale e lo stesso giudice di rinvio hanno rilevato, sussistono elementi che militano
in un senso e altri che invece militano nel senso opposto.
38.
In particolare, è senz’altro vero, come osserva [OSCURATO:PERSONA], che l’art. 2 si riferisce a prodotti coperti da un brevetto in uno Stato
membro e che sarebbe dunque logico concludere che, quando tale articolo si riferisce all’immissione in commercio del prodotto,
quest’ultima sia da intendersi come riferita al territorio di questo stesso Stato membro. Più in generale, tale interpretazione
sarebbe coerente con la costruzione del CPC quale titolo nazionale di proprietà intellettuale.
39.
Tuttavia, è altrettanto vero che, ove si interpreti l’espressione «immissione in commercio» nel senso voluto da [OSCURATO:PERSONA], l’art. 2
finirebbe per costituire un’inutile riproduzione dell’art. 3, mentre parrebbe logico leggere il primo come disposizione che
delimita l’ambito di applicazione del regolamento, circoscrivendolo ai «prodotti nuovi» (
14
), vale a dire a prodotti che sono stati sottoposti a una procedura in base alla direttiva 65/65 prima della loro commercializzazione
sul territorio comunitario, e il secondo quale norma che fissa le condizioni di rilascio del CPC.
40.
In tali circostanze, è dunque in base alle finalità del regolamento che va risolta la questione interpretativa posta dal giudice
di rinvio.
41.
Come emerge chiaramente dal preambolo del regolamento (in particolare dal secondo, terzo e quarto ‘considerando’), scopo dello
stesso è ridurre l’erosione della durata del diritto di privativa dovuta all’espletamento della procedura amministrativa di
autorizzazione che, ritardando l’immissione in commercio del prodotto, rinvia il termine di inizio dello sfruttamento economico
del brevetto. In tal modo il legislatore comunitario ha inteso dotare l’industria farmaceutica comunitaria di uno strumento
per assicurare un adeguato ritorno economico degli investimenti necessari alla ricerca e per consentirle di colmare il ritardo
concorrenziale rispetto alle industrie di paesi terzi.
42.
Allo stesso tempo, l’assetto normativo del regolamento è chiaramente il risultato di un bilanciamento dei contrapposti interessi,
da un lato, dei produttori di farmaci e dei loro licenziatari, e, dall’altro, dei genericisti, che stimolano la concorrenza
sul prezzo nel settore farmaceutico. Effetto di tale bilanciamento è la previsione di un limite temporale massimo al diritto
di sfruttamento esclusivo garantito dal cumulo di brevetto e di CPC, limite fissato a un livello peraltro inferiore a quello
brevettuale (quindici anni invece di venti).
43.
La giurisprudenza della Corte mostra la tendenza a mantenere l’assetto creato mediante un tale bilanciamento di interessi.
Così, da un lato, essa tutela l’integrità della funzione del regolamento quale strumento protettivo dell’industria farmaceutica
fondata sulla ricerca, garantendone l’effetto utile (
15
), e, dall’altro, veglia a che tale tutela non ecceda gli obiettivi perseguiti dallo stesso regolamento (
16
).
44.
Inoltre, il regolamento è inteso a fornire una soluzione uniforme a livello comunitario al problema dell’insufficienza della
tutela brevettuale e a prevenire in tal modo un’evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali. Come sottolineato dall’avvocato
generale Jacobs, «tale uniformità è l’effetto probabilmente più significativo del certificato introdotto dal regolamento» (
17
).
45.
È alla luce dell’insieme degli elementi esposti nei paragrafi che precedono che la mia preferenza va alla tesi di [OSCURATO:PERSONA].
Non ritengo infatti coerente con le finalità del regolamento estendere la tutela offerta dal CPC a prodotti che, prima di
aver ottenuto un’autorizzazione conforme alla direttiva 65/65, erano già presenti sul mercato comunitario in virtù di titoli
diversi (
18
).
46.
Per un verso, non appare giustificato riconoscere tale tutela a prodotti che, sebbene coperti da un brevetto nello Stato membro
in cui è stata presentata la domanda di certificato e pur non essendo stati commercializzati in tale Stato se non dopo aver
ottenuto un’AIC conforme alla pertinente normativa comunitaria, erano già in commercio, in un’altra parte del territorio della
Comunità, in base a titoli diversi e senza che fossero effettuati i test prescritti da tale normativa. Al riguardo è ininfluente
la circostanza eventuale che, al momento della loro prima immissione in commercio, detti prodotti non fossero coperti da un’esclusiva
di commercializzazione (
19
).
47.
Per altro verso, ove si riconoscesse in tali circostanze la tutela offerta dal regolamento, il periodo di sfruttamento economico
esclusivo di un prodotto protetto da un brevetto, iniziato con la prima immissione in commercio nella Comunità dello stesso,
potrebbe in concreto superare la stessa durata ventennale del brevetto.
48.
Non ritengo che una diversa soluzione possa giustificarsi unicamente in considerazione della natura nazionale del CPC. In
effetti, se non vi è dubbio che il regolamento intende dar vita a un titolo di proprietà intellettuale avente carattere nazionale,
ciò nondimeno, come si è visto, uno dei suoi principali obiettivi resta l’uniformità di disciplina dei certificati rilasciati
sul territorio dell’Unione, in particolare per quanto concerne la durata degli stessi e l’estensione temporale globale della
garanzia di esclusiva. Se si seguisse la tesi di [OSCURATO:PERSONA], tale obiettivo risulterebbe indebolito, non solo per le ragioni già
esposte, ma anche perché tale tesi implica che per uno stesso prodotto sarebbe possibile ottenere un certificato in determinati
[OSCURATO:PERSONA] membri (quelli in cui è rilasciata un’AIC conforme alla normativa comunitaria prima dell’immissione in commercio in
tale Stato) e non in altri (quelli in cui il prodotto era già in precedenza commercializzato in base a titoli diversi).
49.
Inoltre, l’interpretazione suggerita da [OSCURATO:PERSONA] creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra prodotti immessi in
commercio anteriormente alla data fissata dall’art. 19 del regolamento. In effetti, per i prodotti per i quali un’AIC conforme
alla direttiva 65/65 è stata rilasciata prima di tale data la possibilità di richiedere un certificato sarebbe esclusa in
forza di detta disposizione. Al contrario, tale preclusione non varrebbe per i prodotti commercializzati anteriormente alla
data fissata nell’art. 19 del regolamento in base a titoli diversi e che abbiano ottenuto un’AIC conforme alla direttiva 65/65
solo successivamente a tale data.
50.
In base a quanto precede, ritengo che, in forza del suo art. 2, il regolamento debba essere interpretato nel senso che esulano
dal suo ambito di applicazione i prodotti immessi in commercio come medicinali sul territorio della Comunità prima di aver
ottenuto un’AIC conforme alla pertinente normativa comunitaria. Essendo stato rilasciato per un prodotto che non rientra nell’ambito
di applicazione del regolamento, il CPC in questione nella causa principale deve essere considerato invalido. Una tale conclusione
discende dall’interpretazione dell’art. 2 sopra suggerita e non mi sembra incontrare ostacoli nell’art. 15 del regolamento
che elenca le cause di nullità del CPC.
51.
Alla luce delle risposte che suggerisco di dare alla terza e alla quarta questione pregiudiziale, è solo a titolo subordinato,
per il caso in cui la Corte non dovesse condividere tale soluzione, che esaminerò la prima e la seconda questione pregiudiziale.
B –
Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale
52.
Con le prime due questioni pregiudiziali, che conviene esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio chiede in sostanza,
da un lato, se possa costituire una prima AIC nella Comunità, ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento, un’AIC rilasciata
senza che siano stati effettuati i test prescritti dall’art. 4, punto 8, della direttiva 65/65 e, dall’altro, se possa costituire
una tale AIC un’autorizzazione la cui coesistenza con un regime di autorizzazione conforme a detta direttiva è permessa in
base alla legge nazionale di trasposizione di quest’ultima (
20
).
53.
L’art. 13 del regolamento fissa le modalità di calcolo della durata del CPC in modo tale da armonizzare la data di scadenza
dei diversi CPC nazionali rilasciati sul territorio dell’Unione. Così, se, come correttamente osservato da [OSCURATO:PERSONA], ai fini della
presentazione della domanda di CPC rileva la prima AIC rilasciata nello Stato membro richiesto, per quanto concerne invece
il calcolo della durata del CPC, l’AIC che deve essere presa in considerazione è la prima rilasciata nella Comunità. Questa
può coincidere con la prima AIC rilasciata nello Stato membro richiesto, ma può anche essere un’AIC ottenuta anteriormente.
54.
Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima AIC nella Comunità ai sensi della suddetta disposizione sia l’AIC del 2002, poiché
sarebbe la prima per la memantina ad essere conforme ai requisiti sostanziali della direttiva 65/65. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece
che debbano essere considerate quale prima AIC nella Comunità alternativamente l’AIC tedesca o quella lussemburghese, nonostante
il fatto che nessuna delle due sia stata rilasciata previo espletamento dei test prescritti da detta direttiva.
55.
La Corte ha già avuto modo di interpretare la nozione di «prima autorizzazione di immissione in commercio» nelle sentenze
Hässle (
21
) e Novartis (
22
), alle quali si appellano, con opposte argomentazioni, entrambe le parti nella causa principale.
56.
Nella sentenza Hässle la Corte ha escluso che possa costituire «prima autorizzazione di immissione in commercio» ai sensi
dell’art. 19 del regolamento un’autorizzazione prevista da una normativa nazionale in materia di prezzi dei medicinali, al
cui rilascio è condizionata la commercializzazione effettiva di questi ultimi.
57.
Nella sentenza Novartis la Corte ha invece affermato che rientra nella nozione di «prima autorizzazione di immissione in commercio»
di cui all’art. 13 del regolamento, quale va inteso ai fini dell’interpretazione dell’Accordo sullo [OSCURATO:PERSONA],
un’AIC rilasciata dalle autorità svizzere e riconosciuta automaticamente dal Principato del Liechtenstein nell’ambito della
sua unione regionale con la Svizzera.
58.
Come rilevato dal giudice di rinvio, nessuna delle soluzioni adottate dalla Corte in tali pronunce può essere automaticamente
trasposta al caso di specie.
59.
In effetti, per un verso, nella causa Hässle, la Corte si trovava di fronte a un’autorizzazione nazionale ontologicamente
diversa da un’AIC ai sensi della direttiva 65/65, sebbene ad essa assimilabile quanto agli effetti sulla possibilità di commercializzare
il prodotto. Per altro verso, l’interpretazione dell’art. 13 del regolamento nella sentenza Novartis ha una portata espressamente
circoscritta al contesto dell’applicazione dell’Accordo SEE.
60.
Tuttavia, entrambi i precedenti forniscono importanti elementi interpretativi.
61.
Nella sentenza Hässle, la Corte ha affermato, senza mezzi termini, che «nulla giustifica che l’espressione “autorizzazione
di immissione in commercio” sia interpretata diversamente a seconda della disposizione del regolamento (…) nella quale compare»
e che «tale locuzione non può ricevere un senso diverso a seconda che figuri all’art. 3 o all’art. 19» (
23
). Non appare dunque sostenibile la tesi propugnata da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui deve essere riconosciuta una diversa portata alla
nozione di AIC ai fini del computo della durata del CPC. La Corte si è infatti pronunciata, in modo inequivocabile, in favore
di un’interpretazione uniforme di tale nozione, ovunque essa ricorra nel regolamento.
62.
Nella medesima pronuncia e in termini altrettanto chiari, la Corte, dopo aver osservato che «né l’art. 19 né alcun’altra disposizione
del regolamento né i ‘considerando’ di quest’ultimo fanno riferimento, esplicitamente o anche implicitamente, ad un’autorizzazione
diversa da quella prevista dalla normativa sui medicinali ai sensi della direttiva 65/65», ha concluso che la «“prima autorizzazione
di immissione in commercio nella Comunità” di cui, in particolare, all’art. 19, n. 1, del regolamento (…) deve essere (…)
un’AIC rilasciata conformemente alla direttiva 65/65» (
24
).
63.
La Corte ha in tal modo privilegiato un approccio formalistico – alla base del quale vi sono essenzialmente motivi riconducibili
all’esigenza di certezza del diritto (
25
) – che si distingue da quello, maggiormente focalizzato sulle finalità del regolamento, preconizzato dall’avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA]Colomer nelle sue conclusioni nella causa Novartis. [OSCURATO:PERSONA] la tesi da questi sostenuta, la nozione di «prima
autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità» ai fini del computo della durata del CPC dovrebbe estendersi a ogni
provvedimento che consente di distribuire legittimamente un medicinale su una parte del territorio dell’Unione (
26
).
64.
Nella sentenza Novartis, sebbene in un contesto specifico, la Corte sembra aver attenuato il formalismo della pronuncia Hässle.
Pur senza mai citare quest’ultima, la Corte ha nondimeno incluso nella nozione di prima AIC nel SEE ai sensi dell’art. 13
del regolamento un’autorizzazione svizzera automaticamente riconosciuta nel Principato del Liechtenstein e pertanto chiaramente
non conforme alla direttiva 65/65. Il ragionamento svolto dalla Corte per giungere a tale conclusione, contenuto ai punti
29 e 30 della sentenza, è lineare: poiché l’Accordo SEE ammette che nel Principato del Liechtenstein possano coesistere due
tipi di AIC, vale a dire, da un canto, quelle rilasciate dalle autorità svizzere e riconosciute automaticamente in forza dell’unione
regionale tra Svizzera e Liechtenstein e, d’altro canto, quelle rilasciate in quest’ultimo Stato conformemente alla direttiva
65/65, le prime devono essere, al pari delle seconde, considerate ai fini dell’applicazione dell’art. 13 del regolamento (
27
).
65.
Il giudice di rinvio non ritiene tuttavia che le indicazioni che possono essere tratte dalla sentenza Novartis siano sufficienti
a superare la posizione della Corte nella pronuncia Hässle. Inoltre, il Patentgericht tedesco, in una sentenza resa nel quadro
di una disputa sorta sulla domanda di un CPC per la memantina in [OSCURATO:PERSONA] avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la presa di posizione
della Corte nella sentenza Hässle come un ostacolo al riconoscimento dell’AIC tedesca o di quella lussemburghese come prima
AIC ai sensi dell’art. 13 del regolamento (
28
).
66.
Occorre a questo punto considerare più in dettaglio le AIC in questione.
67.
È pacifico che né l’AIC tedesca, ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] a seguito di notifica ai sensi dell’art. 3, n. 7, dell’AMG 1976, né l’AIC
lussemburghese, accordata sul fondamento della precedente AIC tedesca, sono state rilasciate sulla base di fascicoli comportanti
i risultati delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche al tempo richieste dalla direttiva 65/65 (
29
). È altrettanto pacifico che tali risultati non sono stati ulteriormente forniti nel corso del periodo di validità di tali AIC.
68.
Entrambe le AIC sono state adottate in vigenza dei rispettivi atti nazionali di trasposizione della direttiva 65/65. Esistono
tuttavia alcune significative differenze.
69.
L’autorizzazione tedesca è stata accordata in applicazione di un regime transitorio, previsto dalla normativa nazionale di
trasposizione della direttiva 65/65, che dispensava i medicinali già in commercio, previa notifica alle competenti autorità,
dall’applicazione della procedura comunitaria di autorizzazione per un periodo di dodici anni a partire dal 1° gennaio 1978.
Tale regime dava attuazione all’art. 24 di detta direttiva, in combinato disposto con l’art. 39 della direttiva 75/319, e
come modificato dall’art. 37 di quest’ultima (
30
), il quale consentiva di applicare gradualmente (
31
) le disposizioni della direttiva 65/65 ai medicinali immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della stessa e, di conseguenza,
permetteva, in via transitoria, la circolazione di medicinali per i quali, come è il caso dell’Akatinol, non erano stati effettuati
i prescritti test.
70.
L’AIC lussemburghese, invece, è stata accordata tenendo conto unicamente della circostanza che l’Akatinol era legittimamente
commercializzato sulla base di un’autorizzazione cosiddetta «fittizia» («fiktive Zulassung») in [OSCURATO:PERSONA] (
32
). Diversamente dall’AIC tedesca, quella lussemburghese non è dunque stata rilasciata in forza di un regime transitorio interno
in attuazione dell’art. 24 della direttiva 65/65.
71.
La risposta alle prime due questioni pregiudiziali richiede dunque di chiarire se un’AIC avente le caratteristiche sopra descritte
possa ritenersi «rilasciata conformemente alla direttiva 65/65» ai sensi della giurisprudenza Hässle e possa pertanto costituire
una prima AIC nella Comunità ai fini del computo della durata del CPC ai sensi dell’art. 13 e ai fini dell’applicazione dell’art. 19.
72.
Seguendo il filo logico utilizzato dal giudice di rinvio nel formulare le prime due questioni pregiudiziali, occorre, in primo
luogo, considerare se possa costituire prima AIC ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento un’AIC che, sebbene rilasciata
in vigenza della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 65/65, non si è conformata alla procedura amministrativa
da questa prevista.
73.
A mio avviso, deve senz’altro essere considerata, ove del caso, «prima AIC nella Comunità» ai sensi degli artt. 13 e 19 quella
rilasciata
in forza
delle disposizioni che traspongono la direttiva 65/65, anche qualora la procedura amministrativa prescritta da quest’ultima,
di fatto, non sia stata o non sia stata correttamente applicata, in particolare per quanto concerne i test tossicologici,
farmacologici e clinici.
74.
In effetti, in questo caso, pur non rispettando i requisiti sostanziali della direttiva 65/65, l’AIC si iscrive nondimeno
formalmente nel sistema della stessa. In tali circostanze, non sembra giustificato porre a carico delle autorità competenti
ad accordare il CPC l’onere di verificare la conformità alla normativa comunitaria della procedura seguita ai fini del rilascio
di un’AIC concessa sulla base della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 65/65. Un tale controllo non è peraltro
prescritto dal regolamento. L’art. 8, lett. b), sub iv), e lett. c), di quest’ultimo, nel prescrivere che la domanda di CPC
deve indicare il numero e la data della prima AIC del prodotto nella Comunità, l’indicazione dell’identità dello stesso, della
disposizione giuridica in forza della quale è avvenuto il procedimento di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione
di detta autorizzazione nella Gazzetta ufficiale, si limita, con ciò, a esigere un controllo sull’esistenza dell’autorizzazione
e sull’identità del prodotto autorizzato e, tutt’al più, la verifica, meramente formale, che il rilascio sia avvenuto in forza
di una norma armonizzata (
33
).
75.
Nel caso di specie, non sembra tuttavia ricorrere l’ipotesi descritta sopra al paragrafo 73. In effetti, se è vero che sia
l’AIC tedesca che quella lussemburghese sono state rilasciate
in vigenza
delle rispettive normative di trasposizione della direttiva 65/65, né l’una né l’altra possono considerarsi rilasciate
in forza
di disposizioni nazionali che traspongono la procedura di autorizzazione amministrativa prevista da tale atto. Come si è
visto più sopra, infatti, l’AIC tedesca è stata ottenuta in virtù di un regime transitorio permesso dall’art. 24 della direttiva
e quella lussemburghese in forza del riconoscimento automatico dell’AIC tedesca, secondo un meccanismo che si pone tuttavia
al di fuori del sistema di mutuo riconoscimento previsto da detta direttiva, il quale riguarda unicamente le AIC rilasciate
a seguito dell’espletamento della procedura amministrativa prevista da quest’ultima.
76.
In tali condizioni, le AIC in questione non si possono, a mio avviso, considerare «conformi» alla direttiva 65/65. In particolare,
la tesi suggerita dalla Commissione, secondo cui è sufficiente ad assicurare una tale conformità ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del regolamento il fatto che l’AIC sia stata rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato in cui vige
l’obbligo di non autorizzare l’immissione sul mercato di medicinali non sottoposti alla procedura prevista dalla direttiva,
mi sembra andare troppo lontano. In base a tale tesi, infatti, dovrebbero considerarsi conformi alla direttiva 65/65 anche
autorizzazioni eventualmente rilasciate sulla base di disposizioni nazionali che non sono quelle di trasposizione della direttiva (
34
).
77.
Una volta escluso che le AIC tedesca e lussemburghese ottenute da [OSCURATO:PERSONA] per la memantina e l’Akatinol possano considerarsi
«conformi» alla direttiva 65/65, occorre considerare se, ciò nondimeno, come sostiene [OSCURATO:PERSONA], tali autorizzazioni possano
comunque venire in rilievo ai fini di determinare quale sia stata la prima AIC nella Comunità per la memantina.
78.
A tale questione deve, a mio avviso, darsi una risposta affermativa per quanto concerne l’AIC tedesca, sulla base di un ragionamento
analogo a quello svolto dalla Corte ai punti 29 e 30 della sentenza Novartis, che ben può essere svincolato dal contesto specifico
nel quale si inseriva.
79.
In effetti, poiché la direttiva 65/65 ammetteva, sebbene a titolo transitorio, l’eventuale coesistenza negli [OSCURATO:PERSONA] membri
di due regimi autorizzatori, da un lato, quello istituito dalla direttiva e, dall’altro, quello permesso in base all’art. 24
della stessa, le autorizzazioni rilasciate in base a quest’ultimo regime devono, se del caso, essere considerate quali prime
AIC ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento. Tale sarebbe, nel caso di specie, l’AIC tedesca.
80.
Siffatta soluzione è conforme alla ratio del regolamento, consistente, come si è visto, nel limitare l’erosione del periodo
di esclusiva del brevetto corrispondente al tempo intercorrente tra il deposito della domanda dello stesso e l’espletamento
della procedura amministrativa prevista dalla direttiva 65/65 ai fini dell’immissione in commercio del prodotto, senza, tuttavia,
eccedere un periodo di sfruttamento esclusivo di quindici anni, considerato dal legislatore come congruo in seguito a un bilanciamento
dei contrapposti interessi coinvolti (
35
). Se non si tenesse conto, ai fini del computo della durata del CPC, delle autorizzazioni rilasciate in virtù di un regime
nazionale istituito in applicazione dell’art. 24 della direttiva 65/65, di fatto si consentirebbe, per i prodotti coperti
da un brevetto al momento della loro immissione sul mercato, il mantenimento di un’esclusiva di commercializzazione molto
più lunga. Inoltre, come sottolinea [OSCURATO:PERSONA], la soluzione contraria produrrebbe l’effetto perverso di consentire il ripristino
del periodo di esclusiva del brevetto senza tener conto del fatto che, come nel caso della memantina, il prodotto in questione
ha potuto circolare in virtù di un regime transitorio senza adeguarsi ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria (
36
).
81.
La medesima soluzione deve applicarsi, a mio avviso, anche nel caso in cui il sistema prescelto dallo Stato membro per realizzare
il progressivo adeguamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda i medicinali già immessi sul mercato, quale
previsto dall’art. 24 della direttiva 65/65 e dall’art. 39 della direttiva 75/319, non preveda il rilascio di nuove autorizzazioni
(cosiddette fittizie o post-immissione sul mercato), come nel caso della [OSCURATO:PERSONA], ma unicamente la proroga della validità
delle autorizzazioni originarie (
37
). In questo caso, la data di riferimento ai fini dell’applicazione degli artt. 13 e 19 della direttiva 65/65 dovrebbe coincidere
con il termine iniziale di efficacia di tale proroga.
82.
Non mi sembra invece che debba darsi rilievo al periodo precedente tale proroga o il rilascio di un’autorizzazione post‑immissione
sul mercato. In effetti, è solo in virtù di una tale proroga o di una tale autorizzazione che la circolazione dei medicinali
immessi sul mercato di uno Stato membro in virtù di disposizioni anteriori all’entrata in vigore della direttiva 65/65 può
considerarsi legittima in base alle disposizioni di quest’ultima, sebbene a titolo meramente transitorio e a condizione di
un futuro adeguamento alle prescrizioni della stessa (v. le condizioni stabilite ai nn. 2 e 3 dell’art. 39). Di conseguenza,
non ritengo possa considerarsi quale prima AIC nella Comunità il titolo in base al quale un tale medicinale è stato originariamente
immesso sul mercato, nonostante esso coincida con il momento in cui è stata per la prima volta autorizzata la sua commercializzazione
sul territorio della Comunità.
83.
Una tale conclusione risponde peraltro alle esigenze di certezza del diritto, alle quali la stessa Corte ha fatto riferimento
nella sentenza Hässle (
38
), nonché di uniformità e semplicità di applicazione della normativa sul CPC, su cui si è particolarmente insistito nel corso
del processo legislativo di adozione del regolamento. In effetti, verificare l’esistenza e la data di inizio di validità di
titoli nazionali rilasciati prima dell’armonizzazione operata dalla direttiva 65/65 può risultare un’operazione complessa,
mentre tale verifica è senz’altro più agevole quando verte sul titolo in base al quale medicinali già immessi sul mercato
possono legittimamente continuare ad essere commercializzati in virtù del regime transitorio istituito in virtù della direttiva
65/65.
84.
Prima di trarre le conclusioni dall’analisi che precede, occorre esaminare un’ultima questione, che, sebbene non sollevata
dalla giurisdizione di rinvio, può tuttavia avere un’influenza sulla risposta da dare ai primi due quesiti da questa sollevati
e, più in generale, sulla soluzione della controversia ad essa sottoposta.
85.
Tale questione, sulla quale le parti nella causa principale hanno avuto l’occasione di prendere posizione nel corso dell’udienza,
è avanzata dalla Commissione nell’ambito del giudizio che ha per oggetto la domanda di decisione pregiudiziale formulata dalla
[OSCURATO:PERSONA] of Appeal nella causa Generics/Synaptech, alla quale si è già accennato in precedenza, e riguarda la possibilità di
prendere in considerazione, ai fini della determinazione della durata del CPC, un’AIC rilasciata per un’utilizzazione del
prodotto diversa da quella protetta dal brevetto di base. In sostanza, la Commissione, fondandosi sul testo dell’art. 4 del
regolamento, ritiene che la protezione conferita dal CPC copra tutte le utilizzazioni del prodotto per le quali un’AIC sia
stata ottenuta, a condizione che tali utilizzazioni rientrino nell’oggetto del brevetto di base. Ne consegue, secondo l’istituzione
interveniente, che, ai fini dell’applicazione degli artt. 13 e 19 del regolamento, non sia possibile considerare quale prima
AIC nella Comunità un’AIC rilasciata per un’utilizzazione del prodotto diversa da quella o da quelle coperte dal brevetto
di base.
86.
La tesi della Commissione non mi persuade. L’art. 4 del regolamento definisce l’
oggetto della protezione
offerta dal CPC, precisando, da un lato, che tale protezione non può essere superiore a quella conferita dal brevetto di
base, e, dall’altro, che il CPC copre ogni successiva AIC avente ad oggetto un impiego del prodotto in quanto medicinale rilasciata
nel periodo di validità del CPC, escludendo dunque che sia possibile ottenere un CPC per ogni AIC relativa al prodotto ottenuta
in uno stesso Stato membro.
87.
L’art. 13 del regolamento riguarda invece la
durata
del CPC e l’art. 19 introduce un regime transitorio fissando talune
condizioni per il rilascio
del CPC. Orbene, emerge da una lettura sia testuale sia sistematica di tali disposizioni che la prima AIC nella Comunità
cui esse si riferiscono è la prima AIC
del prodotto in quanto medicinale
(
39
). Ai fini dell’applicazione di tali articoli, non si fa alcun riferimento a un determinato impiego terapeutico del prodotto
né, tanto meno, all’impiego o agli impieghi coperti dal brevetto di base, e ciò nonostante il regolamento preveda espressamente
che un tale brevetto possa riguardare sia un prodotto in quanto tale, sia un impiego dello stesso (
40
).
88.
Il regolamento legittima quindi un’interpretazione secondo cui, ai fini dell’applicazione degli artt. 13 e 19, deve considerarsi
quale prima AIC nella Comunità la prima AIC del prodotto in quanto medicinale, indipendentemente dal tipo di impiego medico
che ne costituisce l’oggetto e dall’eventuale coincidenza di tale impiego con quello protetto dal brevetto di base.
89.
Tale interpretazione risulta anzitutto in linea con la nozione di prodotto ai sensi del regolamento, come interpretata dalla
giurisprudenza della Corte. In proposito ricordo che, in base all’art. 1, lett. b), del regolamento, si intende per prodotto
«il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale». Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] of Technology,
la Corte ha precisato che la nozione di «prodotto», ai sensi di tale disposizione del regolamento, è da interpretarsi nel
senso stretto di «sostanza attiva» o di «principio attivo» (
41
). Fondandosi su tale pronuncia, nell’ordinanza Yissum, la Corte ha precisato che la nozione di prodotto «non può includere
l’uso terapeutico di un principio attivo protetto dal brevetto di base» e che «l’art. 1, lett. b), del regolamento n. 1768/92
dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il brevetto di base tuteli un secondo uso terapeutico di un principio
attivo, tale uso non costituisce parte integrante della definizione del prodotto» (
42
).
90.
L’interpretazione suggerita al paragrafo 88 supra è inoltre corroborata da alcune pronunce della Corte. Nella sentenza Pharmacia
Italia, quest’ultima ha affermato che «il fatto che un prodotto abbia ottenuto in uno Stato membro un’AIC in quanto medicinale
veterinario prima della data indicata all’art. 19, n. 1), del regolamento osta al rilascio di un certificato, in un altro
Stato membro della Comunità, sulla base di un medicinale ad uso umano autorizzato nel detto Stato membro» (
43
). Al punto 20 di tale sentenza, dopo aver richiamato, al precedente punto 19, la nozione di «prodotto» ai sensi dell’art. 1,
lett. b), del regolamento, nonché il testo degli artt. 3 e 4 dello stesso, la Corte ha precisato che «il criterio decisivo
per il rilascio del certificato
non è la destinazione del medicinale
» e «che la protezione conferita dal certificato ha ad oggetto
ogni utilizzazione del prodotto in quanto medicinale
, senza che si debba distinguere l’utilizzazione del prodotto in quanto medicinale ad uso umano da quella veterinaria» (
44
). Nella sentenza Biogen, infine, la Corte ha affermato che, allorché un medesimo prodotto è protetto da più brevetti di base (
45
), ciascuno di questi brevetti può essere designato ai fini della procedura di rilascio di un CPC (
46
), precisando tuttavia che «emerge dall’art. 13 del regolamento [che] la durata di questi certificati è calcolata in maniera
uniforme in funzione della data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità» (
47
).
91.
In base a quanto indicato nei precedenti paragrafi 86‑90 sono dell’avviso che non osti a che sia considerata quale prima AIC
nella Comunità, ai fini dell’applicazione degli artt. 13 e 19 del regolamento, un’AIC rilasciata per un’utilizzazione del
prodotto diversa da quella o da quelle coperte dal brevetto di base.
92.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere ai primi due quesiti pregiudiziali
che un’autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro in forza delle disposizioni nazionali di trasposizione
della direttiva 65/65 può costituire prima AIC nella Comunità ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento anche qualora la
procedura amministrativa da essa prescritta, di fatto, non sia stata o non sia stata correttamente applicata, in particolare
per quanto concerne la realizzazione dei test tossicologici, farmacologici e clinici previsti dall’art. 4, punto 8, della
stessa e la trasmissione dei relativi risultati.
93.
Del pari, può essere considerata quale prima AIC nella Comunità ai sensi delle suddette disposizioni un’AIC rilasciata dalle
autorità competenti di uno Stato membro in virtù del regime transitorio previsto dall’art. 24 della direttiva 65/65, in combinato
disposto con l’art. 39 della direttiva 75/319, e come modificato dall’art. 37 di quest’ultima, sulla base di un’autorizzazione
di commercializzazione concessa anteriormente alla trasposizione della direttiva 65/65 nell’ordinamento di detto Stato membro.
94.
In base alla soluzione proposta, anche a supporre che il CPC ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] sia stato validamente rilasciato (
48
), la sua durata è comunque stata calcolata in modo errato in quanto sono state prese in considerazione ai fini di tale calcolo
le AIC del 2002 e non l’AIC tedesca, la quale, in base a quanto precede, deve essere considerata la prima nella Comunità ai
sensi dell’art. 13 del regolamento. Assumendo come riferimento l’AIC tedesca, la durata del CPC di [OSCURATO:PERSONA] deve essere fissata
a zero.
V –
Conclusioni
95.
In base all’insieme delle considerazioni esposte, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte
dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice ([OSCURATO:PERSONA]) come segue:
«Il regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per
i medicinali deve essere interpretato, in forza del suo art. 2, nel senso che esulano dal suo ambito di applicazione i prodotti
immessi in commercio come medicinali sul territorio della Comunità prima di aver ottenuto un’autorizzazione di immissione
in commercio conforme alla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, o alla direttiva Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai medicinali veterinari.
I certificati protettivi complementari rilasciati per siffatti prodotti devono essere considerati invalidi».
96.
Nel caso in cui la Corte non dovesse condividere tale soluzione, suggerisco di rispondere alla prima e alla seconda questione
pregiudiziale proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice ([OSCURATO:PERSONA]) come segue:
«Un’autorizzazione di immissione in commercio rilasciata dalle autorità di uno Stato membro in forza delle disposizioni nazionali
di trasposizione della direttiva 65/65 può costituire prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità ai sensi
degli artt. 13 e 19 del regolamento n. 1768/92 anche qualora la procedura amministrativa prescritta da tale direttiva non
sia stata o non sia stata correttamente applicata, in particolare per quanto concerne la realizzazione dei test tossicologici,
farmacologici e clinici prescritti da tale direttiva e la trasmissione dei relativi risultati.
Può altresì costituire prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto nella Comunità ai sensi delle suddette
disposizioni un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro in virtù del regime transitorio previsto
dall’art. 24 della direttiva 65/65, in combinato disposto con l’art. 39 della direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali,
e come modificato dall’art. 37 di quest’ultima, sulla base di un’autorizzazione di commercializzazione concessa anteriormente
alla trasposizione della direttiva 65/65 nell’ordinamento di detto Stato membro.
Ai fini dell’applicazione degli artt. 13 e 19 del regolamento n. 1768/92 può costituire prima autorizzazione di immissione
in commercio del prodotto nella Comunità anche un’autorizzazione rilasciata per un impiego del prodotto, in quanto medicinale,
diverso da quello o da quelli protetti dal brevetto che costituisce brevetto di base ai sensi dell’art. 1, lett. c), di detto
regolamento».
1
– Lingua originale: l’italiano.
2
– Regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per
i medicinali (GU L 182, pag. 1).
3
I primi certificati di questo tipo sono stati rilasciati negli [OSCURATO:PERSONA] nel 1985, seguiti a partire dal 1988 da quelli
giapponesi. [OSCURATO:PERSONA], tale forma di tutela brevettuale supplementare è stata dapprima introdotta in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri (Italia,
Francia e Svezia), e successivamente disciplinata a livello comunitario.
4
– GU 22 del 9 febbraio 1965, pagg. 369-373. La direttiva 65/65 è stata sostituita a partire dal 18 dicembre 2001 dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano (GU L 311, pag. 67).
5
– Si tratta della versione modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 147, pag. 13). Le
modifiche ulteriori sono successive all’immissione in commercio dell’Akatinol in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA].
6
– Ai sensi dell’art. 1, primo comma, sub 1), della direttiva doveva intendersi, ai fini dell’applicazione della stessa, per
«specialità medicinale» «ogni medicinale precedentemente preparato, immesso in commercio con una denominazione speciale ed
in una confezione particolare», e per «medicinale» «ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative
o profilattiche delle malattie umane o animali».
7
– Citata alla nota 5. Anche tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2001/83.
8
– Avvenuta il 3 febbraio 1965.
9
– A partire dal 6 luglio 2009, il regolamento n. 1768/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1),
che ha proceduto alla sua codificazione.
10
– Successivamente modificata dall’Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia all’Unione europea (GU C 241,
pag. 21).
11
– Nele sue osservazioni [OSCURATO:PERSONA] espone che l’Akatinol era utilizzato nel trattamento del morbo di Parkinson e per talune altre
applicazioni.
12
– In realtà, la prima autorizzazione di commercializzazione per la memamntina e l’Akatinol in [OSCURATO:PERSONA] risale a un periodo
anteriore ed è stata rilasciata sulla base di una normativa del 1961. Tuttavia, ai fini delle presenti conclusioni, considererò
come AIC tedesca l’autorizzazione a mantenere in commercio l’Akatinol rilasciata in virtù delle disposizioni dell’AMG 1976.
13
– Come rilevato dal giudice di rinvio, nel testo del regolamento, l’articolo in questione è l’unico in cui sussiste una tale
ambiguità. In tutte le altre disposizioni, infatti, il legislatore comunitario ha avuto cura di precisare se l’autorizzazione
all’immissione in commercio dovesse intendersi come relativa al territorio dello Stato membro della domanda di CPC ovvero
a quello di un diverso Stato membro [v. art. 3, lett. b), art. 8, n. 1, lett. a), sub iv), b) e c), art. 9, n. 2, lett. d)
e e), art. 11, n. 1, lett. d) ed e), art. 13, n. 1, art. 19, n. 1, art. 19 bis]. La stessa Corte ha provveduto a tenere distinte
le due ipotesi, sottolineando, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la diversa funzione, nell’economia del regolamento,
dei due requisiti costituiti dalla prima AIC nella Comunità e dalla prima AIC nello Stato membro in cui è presentata la domanda
di CPC (v. sentenza 12 giugno 1997, causa C‑110/95, Racc. pag. I‑3251).
14
– V. la proposta di regolamento relativo alla creazione di un certificato protettivo complementare COM (90) 101 def. (in
prosieguo: la «proposta di regolamento della Commissione»), punto 24.
15
– V. sentenza 16 settembre 1999, causa C‑392/97, Farmitalia (Racc. pag. I‑5553, punti 19 e 22 nonché punto 1 del dispositivo).
16
– V. sentenza 19 ottobre 2004, causa C‑31/03, Pharmacia Italia (Racc. pag. I‑10001).
17
– V. conclusioni dell’avv. gen. Jacobs nella causa Pharmacia Italia, citata alla nota precedente.
18
– Spesso non rispondenti alle medesime esigenze di sicurezza farmacologia.
19
– Non mi sembra, infatti, che si debba giungere a una diversa conclusione qualora, al momento della sua immissione in commercio
come medicinale, il prodotto in questione non fosse coperto da un brevetto. D’altronde, lo stesso regolamento, nel prevedere,
all’art. 13, che la durata del certificato è calcolata a partire dalla prima AIC nella Comunità, non precisa che, al momento
in cui tale AIC è rilasciata, il prodotto in questione deve essere protetto da un brevetto o fare l’oggetto di una domanda
di brevetto (non era questo il caso, ad esempio, nella causa BASF, relativa ad una questione d’interpretazione del regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare
per i prodotti fitosanitari; v. sentenza 10 maggio 2001, causa C‑258/99, Racc. pag. I‑3643).
20
– Poiché il CPC controverso riguarda un medicinale ad uso umano, rileva nella specie unicamente la direttiva 65/65.
21
– Sentenza 11 dicembre 2003, causa C‑127/00, Hässle (Racc. pag. I‑14781).
22
– Sentenza 21 aprile 2005, cause riunite C‑207/03 e C‑252/03, Novartis e.a. (Racc. pag. I‑3209).
23
– V. anche sentenza Pharmacia Italia (citata alla nota 16), punto 16.
24
– Punti 56‑58.
25
– V. punto 60.
26
– V. paragrafo 49 delle conclusioni.
27
– Punti 29 e 30.
28
– Una posizione analoga è stata peraltro assunta in prima istanza dallo stesso giudice di rinvio nel presente giudizio, nel
quadro di un diverso procedimento che ha dato luogo, in fase di appello, alla domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della
causa C- 427/09, Generics (UK), in cui presento in data odierna le mie conclusioni.
29
– L’obbligo per i richiedenti di un’AIC di un medicinale di allegare alla domanda il risultato delle prove tossicologiche,
farmacologiche e cliniche di cui all’art. 8, n. 3, lett. i), della direttiva 2001/83 (precedentemente prescritte dall’art. 4
della direttiva 65/65) ha lo scopo di fornire la prova della sicurezza e dell’efficacia di un medicinale. V., in tal senso,
sentenze 5 ottobre 1995, causa C‑440/93, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2851, punto 17), nonché 3 dicembre 1998, causa
C‑368/96, Generics (UK) e a. (Racc. pag. I‑7967, punto 23), e 18 giugno 2009, causa C‑527/07, Generics (UK) (Racc. pag. I‑5259,
punto 22).
30
– [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il regime transitorio previsto dall’art. 3, n. 7, dell’AMG 1976 non fosse conforme all’art. 24 della direttiva.
A tale proposito essa produce, in allegato alle proprie osservazioni, un parere motivato della Commissione indirizzato al
governo tedesco, nel quale quest’ultima contesta la compatibilità con la direttiva del sistema di autorizzazione implicita
previsto inizialmente dall’art. 3, n. 7, dell’AMG 1976, e successivamente dall’art. 105 della versione emendata dell’AMG.
Alla lettura di tale documento risulta tuttavia che le contestazioni riguardavano unicamente la possibilità di commercializzare
prodotti non sottoposti ai test prescritti
dopo
il termine della fase transitoria, vale a dire dopo il 21 maggio 1990.
31
– Per quindici anni a partire dal giorno della notifica della direttiva 75/319 (avvenuta il 21 maggio 1975), secondo quanto
disposto dall’art. 39 di quest’ultima.
32
– V. la lettera del 3 luglio 2009 del Ministro della Sanità lussemburghese, allegata alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA]. In tale lettera,
si indica anche che le autorità lussemburghesi attendevano un’integrazione della documentazione relativa ai test farmacologici
e tossicologici e alle prove cliniche nel corso del periodo transitorio, ma che tale documentazione non è pervenuta.
33
– Obiettivo del regolamento è istituire un sistema «semplice e trasparente» per il rilascio dei CPC. Nella proposta di regolamento
della Commissione si sottolinea, al par. 16: «the patents offices should be able to implement the procedure for granting the
certificate without an excessive burden being placed on their administrations» e «examination of the conditions to be fulfilled
for the certificate to be granted involves the use of objective data that are easy to verify» nonché, ancora, «the adoption
of a standard system to calculate the duration of the protection given by the certificate (…) means that the calculation is
easy to make».
34
– Rilevo che, nella causa C-427/09, Generics (UK), in cui presento le mie conclusioni in data odierna, la Commissione ha
modificato sostanzialmente la posizione espressa nel corso della procedura scritta nella presente causa.
35
– V. punto 24 della proposta di regolamento della Commissione.
36
– Peraltro, nel caso di specie, le autorizzazioni tedesca e lussemburghese non sono mai state messe in conformità con i requisiti
della direttiva 65/65, nonostante la scadenza del termine del previsto a questi fini dalla direttiva. Di conseguenza, a quanto
è dato di capire, la memantina ha potuto circolare anche oltre tale termine in violazione della direttiva, fino al rilascio
delle autorizzazioni del 2002.
37
– Come, ad esempio, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell’art. 22 della legge 11 aprile 1983 sopramenzionata.
38
– Punto 60.
39
– V. art. 19 del regolamento, nonché art. 13, letto alla luce dell’art. 3, lett. d), del regolamento.
40
– V. art. 1, lett. c), del regolamento.
41
– Sentenza 4 maggio 2006, causa C‑431/04, [OSCURATO:PERSONA] of Technology (Racc. pag. I‑4089, punto 21). Al punto 19
della sentenza, la Corte aveva richiamato il punto 11 del preambolo della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio 11 aprile
1990, sulla creazione di un certificato protettivo complementare per i medicinali [COM (90) 101 def.], in cui si precisa che
«(…) la proposta di regolamento è limitata ai nuovi medicinali. Non si tratta di rilasciare un [CPC] per ogni specialità medicinale
brevettata che abbia ottenuto l’autorizzazione a essere immessa in commercio. Può essere, infatti, rilasciato un solo [CPC]
per prodotto, intendendo quest’ultimo nel senso stretto di sostanza attiva; eventuali modifiche di minore importanza apportate
al medicinale, come un nuovo dosaggio, l’utilizzo di un sale o di un estere diversi, una forma farmaceutica diversa, non rendono
necessario un nuovo [CPC]».
42
– Ordinanza 17 aprile 2007, causa C‑202/05, Yissum (Racc. pag. I‑2839, punti 18 e 20).
43
– Citata alla nota 16, punto 23.
44
– Il corsivo è mio.
45
– Sentenza 23 gennaio 1997, causa C‑181/95, Biogen (Racc. pag. I‑357). Nella fattispecie oggetto della causa principale si
trattava di brevetti appartenenti a più titolari, ma il ragionamento della Corte può applicarsi anche all’ipotesi di brevetti
che tutelano il prodotto per usi terapeutici diversi.
46
– A condizione, secondo quanto precisa la Corte, che, conformemente all’art. 3, lett. c), del regolamento, non sia rilasciato
più di un CPC per ciascun brevetto.
47
– Punto 29.
48
– A parte l’invalidità che discenderebbe nel caso in cui la Corte condividesse la risposta da me suggerita alla terza e quarta
questione pregiudiziale, non è chiaro se sussistano nella fattispecie le condizioni per l’applicazione dell’art. 19, n. 1,
del regolamento. Dal fascicolo non emerge, infatti, se alla data di entrata in vigore del regolamento la memantina fosse protetta
da un brevetto in vigore, come richiesto da tale disposizione. Nel caso in cui quest’ultima trovasse applicazione, il CPC
di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe invalido poiché l’AIC tedesca, la prima nella Comunità, è anteriore al 1° gennaio 1985 e, comunque, perché
è stato richiesto dopo il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, fissato dal n. 2 del medesimo
articolo.