CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte f pr... SENTENZA 12 MAG 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 18.11.2020 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18.11.2020 il Tribunale di Gela ha convalidato il decreto reso dal Questore di Caltanissetta in data 10.11.2020, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato imposto ad [OSCURATO:PERSONA], già deferito all'autorità giudiziaria per i reti di tentato omicidio, rissa e lesioni personali avvenuti all'interno di un bar ristorante di Gela ai danni di soggetti ivi presenti, l'obbligo per la durata di sei mesi di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza tutti í sabati alle ore 20. 2. Avverso il suddetto provvedimento il sottoposto ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce di essere già stato per gli stessi fatti tratto in arresto e sottoposto dal Gip del medesimo Tribunale agli arresti domiciliari con ordinanza del 10.10.2020, annullata dal Tribunale del Riesame con provvedimento del 29.10.2020 per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidio e sottoposto, a fronte del concorso del medesimo nella rissa, all'obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla PG. Lamenta che di detto provvedimento non si fosse in sede di convalida tenuto alcun conto per essersi il GIP limitato a svolgere un controllo di natura esclusivamente formale dell'ordine del Questore che configura una duplicazione del tutto superflua della misura interdittiva cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato già sottoposto, mancando in particolare nell'ordinanza impugnata qualsivoglia valutazione in ordine all'attualità, alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura in esame [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'omessa valutazione da parte del Gip emittente la convalida dell'ordinanza pronunciata nei suoi confronti per gli stessi fatti dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta con cui, annullata la misura cautelare degli arresti domiciliari inizialmente prescrittagli, gli era stato imposto l'obbligo di dimora e di presentazione quotidiana presso gli uffici di PG, senza che, tuttavia, tale provvedimento fosse stato mai portato alla sua attenzione non risultando che la difesa abbia presentato alcuna memoria ai sensi dell'art. comma 2-bis L. 401/1989, come puntualizzato nel provvedimento impugnato e non contestato con il presente ricorso. Non soltanto, pertanto, nessuna lacuna motivazionale è rinvenibile nell'ordinanza in esame non potendo il giudice - chiamato a pronunciarsi sulla misura limitativa della libertà personale prescritta al ricorrente, tratto in arresto per reati commessi all'interno di un locale pubblico, dal Questore ai sensi dell'art. 13 bis d.l. 14/2017 così come modificato dall'art.11 d.l. 130/2020 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 - essere a conoscenza di quanto non presente nel fascicolo sottoposto al suo esame, ma neppure è stata fornita alcuna evidenza dell'atto asseritamente in contrasto con la pronunciata convalida. Sotto tale profilo il ricorso sconta il preliminare difetto di autosufficienza, essendo preclusa alla radice in difetto di allegazione all'impugnativa del provvedimento del Tribunale del riesame la valutazione della devoluta contestazione. Va al riguardo ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece non solo identificare l'atto processuale cui fa riferimento, ma altresì dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Quanto alla contestazione relativa all'attualità, alla proporzionalità e all'adeguatezza della prescrizione impartita, le laconiche censure che null'altro specificano a fondamento della dedotta violazione, a fronte di un provvedimento che ha comunque contenuto nel minimo edittale la misura applicata (sei mesi), si destinano di per sé all'inammissibilità stante la violazione del principio di specificità sancito dal combinato disposto di cui agli artt. 581e 591 cod. proc. pen. per ogni mezzo di gravame. Va infatti chiarito che, analogamente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di determinazione della pena in cui non si richiede, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza del trattamento sanzionatorio, (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), lo stesso principio può essere applicato in tema di durata della misura in esame, vertendosi pur sempre nell'ambito di provvedimenti restrittivi della libertà personale, tenuto conto che l'irrogazione di una durata contenuta nel minimo di legge implica, in difetto di contestazioni specifiche, per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile seguendo a tale esito la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000 in favore della Cassa 2-C--0 delle A