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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08189/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'intervenuta affermazione della penale responsabilità con riguardo al contestato reato di truffa; che il motivo di ricorso, che, come detto, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 6 a 8 della sentenza impugnata) rilevando che: a) l'imputato aveva acquistato l'autovettura dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con patto di riservato dominio; b) gli artifizi o raggiri necessari ai fini dell'integrazione del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato in relazione a circostanze fondamentali per la conclusione di un contratto, posto che un simile comportamento non consente alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente; c) nel caso di specie, depone a favore della sussistenza dell'elemento soggettivo della truffa la circostanza che l'imputato, da un lato, si è fatto consegnare dalla persona offesa la somma di euro 37.000 senza informarla dell'esistenza di un patto di riservato dominio, dall'altro, ha omesso di versare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il predetto importo, sì da liberare dal gravame l'autovettura destinata alla vendita; d) anche durante la fase esecutiva, nonostante il bene fosse sempre rimasto di proprietà e nella piena disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'imputato continuava a rassicurare la vittima, trasmettendole copia della carta di circolazione provvisoriamente intestata a suo nome; e) la successiva rottura dei rapporti contrattuali, tanto tra la vittima e l'imputato quanto tra questi e la [OSCURATO:PERSONA], pur costituendo un elemento successivo alla conclusione del contratto e alla ricezione delle somme, può rilevare come ulteriore prova del dolo iniziale del reato di truffa contrattuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'intervenuta affermazione della penale responsabilità con riguardo al contestato reato di truffa; che il motivo di ricorso, che, come detto, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 6 a 8 della sentenza impugnata) rilevando che: a) l'imputato aveva acquistato l'autovettura dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con patto di riservato dominio; b) gli artifizi o raggiri necessari ai fini dell'integrazione del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato in relazione a circostanze fondamentali per la conclusione di un contratto, posto che un simile comportamento non consente alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente; c) nel caso di specie, depone a favore della sussistenza dell'elemento soggettivo della truffa la circostanza che l'imputato, da un lato, si è fatto consegnare dalla persona offesa la somma di euro 37.000 senza informarla dell'esistenza di un patto di riservato dominio, dall'altro, ha omesso di versare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il predetto importo, sì da liberare dal gravame l'autovettura destinata alla vendita; d) anche durante la fase esecutiva, nonostante il bene fosse sempre rimasto di proprietà e nella piena disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'imputato continuava a rassicurare la vittima, trasmettendole copia della carta di circolazione provvisoriamente intestata a suo nome; e) la successiva rottura dei rapporti contrattuali, tanto tra la vittima e l'imputato quanto tra questi e la [OSCURATO:PERSONA], pur costituendo un elemento successivo alla conclusione del contratto e alla ricezione delle somme, può rilevare come ulteriore prova del dolo iniziale del reato di truffa contrattuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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