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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48948/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c Motivi della decisione 1.BOUGHLEM Hicham ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, recante affermazione di penale responsabilità in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo rideterminando la pena, in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n.309/90, riqualificati ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 e riconosciuta la continuazione con i fatti separatamente giudicati dalla Corte di Appello di Brescia in data 15/1/2020. 2.11 ricorso poggia su due diverse doglianze: in particolare, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine agli aumenti di pena apportati sulla pena base del reato separatamente giudicato, in misura sproporzionata e illegittima e comunque non adeguatamente motivata; vizio motivazionale della sentenza, con specifico riguardo alla riconosciuta recidiva.

3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, con motivazione priva di contraddizioni. 3.1 Quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la ricostruzione dei fatti e l'accertamento della penale responsabilità.

In particolare, la Corte territoriale ha dato conto degli aumenti apportati per i singoli reati posti in continuazione, determinando l'aumento per il capo 4) in misura di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa in considerazione della molteplicità degli atti di cessione che si erano ripetuti in considerevole arco temporale tra gli anni 2014 e 2018, con cadenza di più volte a settimana.

Gli aumenti apportati per le altre contestazioni risultano invero particolarmente modesti.

L'onere motivazionale è stato peraltro assolto laddove il giudice distrettuale ha dato evidenza dei criteri utilizzati e comunque gli aumenti apportati risultano calibrati alla pluralità dei fatti reato, alla loro ripetizione nel tempo e comunque, in misura del tutto rispettosa dei criteri fissati dall'art.81 cod.pen. e comunque in misura percentuale rispetto alla misura della pena base. 3.2 Quanto, infine, all'ultimo profilo di doglianza, con cui si censura genericamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata e, segnatamente, il profilo relativo al riconoscimento della recidiva, si rileva che i giudici di merito hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto del precedente specifico ( artt. 73 d.P..R. n. 309/90), della reiterazione delle condotte criminose, del loro ripetersi soprattutto a seguito della pronuncia di condanna da parte del Tribunale di Bergamo del 8 Febbraio 2018, irrevocabile dal 25 Febbraio 2018, laddove il ricorrente ha proseguito senza soluzione di continuità l'attività criminosa fino al momento dell'arresto intervenuto nel successivo settembre, dimostrando pertanto una spiccata capacità a delinquere e una irrefrenabile propensione alla commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti, espressione di un aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen.

Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c Motivi della decisione 1.BOUGHLEM Hicham ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, recante affermazione di penale responsabilità in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo rideterminando la pena, in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n.309/90, riqualificati ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 e riconosciuta la continuazione con i fatti separatamente giudicati dalla Corte di Appello di Brescia in data 15/1/2020. 2.11 ricorso poggia su due diverse doglianze: in particolare, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine agli aumenti di pena apportati sulla pena base del reato separatamente giudicato, in misura sproporzionata e illegittima e comunque non adeguatamente motivata; vizio motivazionale della sentenza, con specifico riguardo alla riconosciuta recidiva. 3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, con motivazione priva di contraddizioni. 3.1 Quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la ricostruzione dei fatti e l'accertamento della penale responsabilità. In particolare, la Corte territoriale ha dato conto degli aumenti apportati per i singoli reati posti in continuazione, determinando l'aumento per il capo 4) in misura di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa in considerazione della molteplicità degli atti di cessione che si erano ripetuti in considerevole arco temporale tra gli anni 2014 e 2018, con cadenza di più volte a settimana. Gli aumenti apportati per le altre contestazioni risultano invero particolarmente modesti. L'onere motivazionale è stato peraltro assolto laddove il giudice distrettuale ha dato evidenza dei criteri utilizzati e comunque gli aumenti apportati risultano calibrati alla pluralità dei fatti reato, alla loro ripetizione nel tempo e comunque, in misura del tutto rispettosa dei criteri fissati dall'art.81 cod.pen. e comunque in misura percentuale rispetto alla misura della pena base. 3.2 Quanto, infine, all'ultimo profilo di doglianza, con cui si censura genericamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata e, segnatamente, il profilo relativo al riconoscimento della recidiva, si rileva che i giudici di merito hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto del precedente specifico ( artt. 73 d.P..R. n. 309/90), della reiterazione delle condotte criminose, del loro ripetersi soprattutto a seguito della pronuncia di condanna da parte del Tribunale di Bergamo del 8 Febbraio 2018, irrevocabile dal 25 Febbraio 2018, laddove il ricorrente ha proseguito senza soluzione di continuità l'attività criminosa fino al momento dell'arresto intervenuto nel successivo settembre, dimostrando pertanto una spiccata capacità a delinquere e una irrefrenabile propensione alla commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti, espressione di un aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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