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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 30797/2026

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atteo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARTELLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]OLIVA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]PATARNELLO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]RIZZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MONTEFUSCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 2 luglio 2025 la Corte di appello di Lecce, in parzialeriforma della sentenza del 19 marzo 2021, del Tribunale di Lecce ha:- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato ascrittole al capo b) della rubrica per difetto della condizione diprocedibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e, nelconfermare il giudizio di penale responsabilità in relazione alla fattispeciecontravvenzionale di cui al capo a) della rubrica, ha rideterminato la pena allastessa inflitta nella misura di mesi due di arresto;- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato ascrittogli al capo b) della rubrica per difetto della condizione diprocedibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e, nelconfermare il giudizio di penale responsabilità in relazione alla fattispeciecontravvenzionale di cui al capo e) della rubrica, ha rideterminato la pena allostesso inflitta nella misura di giorni quindici di arresto;- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato ascrittogli al capo b) della rubrica per difetto della condizione diprocedibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e, nelconfermare il giudizio di penale responsabilità in relazione alle fattispeciecontravvenzionali di cui ai capi a) ed e) della rubrica, ha rideterminato la penaallo stesso inflitta nella misura di mesi due e giorni dieci di arresto;- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal reato ascrittogli al capo b) della rubrica per difetto della condizione diprocedibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e, nelconfermare il giudizio di penale responsabilità in relazione alla fattispeciecontravvenzionale di cui al capo a) della rubrica, ha rideterminato la pena allostesso inflitta nella misura di mesi quattro di arresto;- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato ascrittogli al capo b) della rubrica per difetto della condizione diprocedibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e, nelconfermare il giudizio di penale responsabilità in relazione alla fattispeciecontravvenzionale di cui al capo a) della rubrica, ha rideterminato la pena allostesso inflitta nella misura di mesi due di arresto;- confermato la pronuncia di primo grado nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] erubrica, alla pena, sospesa ex art. 163, cod. pen., di mesi due di arresto.2.

In parte motiva, prima di valutare nel merito le censure veicolate a mezzodei diversi atti di appello, la Corte ha escluso che le fattispecie contravvenzionalidescritte ai capi a) ed e) della rubrica – rispettivamente i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 159/11, sanzionato dall’art. 76, comma 3, del medesimo decreto, edall’art. 703 cod. pen. – fossero estinte per intervenuta prescrizione.

Richiamato ilprincipio di diritto espresso dal supremo consesso, secondo il quale la disciplinadella sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., neltesto introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez.

U, n.20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01), tenuto conto della datadi consumazione dei reati (8 dicembre 2018), valutati i termini di giorni quindiciper il deposito della sentenza di primo grado e della disposta sospensione delcorso prescrizionale nel giudizio di appello per giorni settantacinque, stante illegittimo impedimento di uno dei difensori, la Corte ha determinato il termine diprescrizione per le due contravvenzioni nella data del 6 settembre 2025.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, conl’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degliartt. 157, 159 e 161 cod. pen., art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134/21, art. 1,comma 2, legge n. 3/19.Il difensore assume che l’interpretazione offerta dalle Sezioni unite dellaCorte di cassazione nel corpo della sentenza sopra menzionata, richiamata dallaCorte di appello di Lecce, si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3e 25 Cost.Dopo aver operato un’analitica ricostruzione delle modifiche normative chenel tempo hanno interessato l’istituto della prescrizione, il difensore ha di fattopedissequamente ribadito nel corpo del presente ricorso le argomentazioni sullascorta delle quali la stessa sezione della Corte di appello di Lecce, con ordinanzaemessa l’11 luglio 2025 nell’ambito di un distinto procedimento, ha sollevato, inriferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione questione dilegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, letteraa), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza delprocesso penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per lacelere definizione dei procedimenti giudiziari) e 1, comma 2, della legge 9gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblicaamministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia ditrasparenza dei partiti e movimenti politici), «nella parte in cui, secondo il dirittovivente (Sez.

U, n. 20989 del 12.12.2024, dep. 2025), consentonol'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., neltesto introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal3.8.2017 al 31.12.2019, mentre dovrebbe ritenersi definitivamente abrogataanche per tali reati».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Con sentenza n. 38 del 10 febbraio 2026 la Corte costituzionale hadichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo perl'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa edisposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in combinatodisposto con l'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per ilcontrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia diprescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici),sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione,dalla Corte d'appello di Lecce.

Passando in rassegna i motivi di doglianza posti afondamento dell’ordinanza con la quale è stata investita della questione dicompatibilità costituzionale delle summenzionate norme, motivi che, come detto,la difesa ha posto a fondamento del presente ricorso, il Giudice delle leggi ha, inparte motiva, operato un attento scrutinio dei passaggi argomentativi offerti dalsupremo collegio nel corpo della sentenza n. 20989 del 12 dicembre 2024 e diessa ha esaltato la piena compatibilità con i principi costituzionali di legalità e diragionevolezza.

Detti canoni interpretativi non possono, pertanto, che essereribaditi in questa sede.

A ciò consegue una declaratoria di rigetto dei ricorsi.3.

È appena il caso di aggiungere come, tenuto conto della sospensione delcorso del termine che copre l’arco temporale compreso tra la scadenza deltermine previsto per il deposito della sentenza di secondo grado (1 agosto 2025)e la data della presente udienza (21 maggio 2026), i reati contravvenzionali per iquali i ricorrenti sono stati condannati non risultano essersi medio temporeestinti per intervenuta prescrizione.4.

Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atteo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARTELLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]OLIVA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]PATARNELLO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]RIZZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]MONTEFUSCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 2 luglio 2025 la Corte di appello di Lecce, in parzialeriforma della sentenza del 19 marzo 2021, del Tribunale di Lecce ha:- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato ascrittole al capo b) della rubrica per difetto della condizione diprocedibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e, nelconfermare il giudizio di penale responsabilità in relazione alla fattispeciecontravvenzionale di cui al capo a) della rubrica, ha rideterminato la pena allastessa inflitta nella misura di mesi due di arresto;- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato ascrittogli al capo b) della rubrica per difetto della condizione diprocedibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e, nelconfermare il giudizio di penale responsabilità in relazione alla fattispeciecontravvenzionale di cui al capo e) della rubrica, ha rideterminato la pena allostesso inflitta nella misura di giorni quindici di arresto;- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato ascrittogli al capo b) della rubrica per difetto della condizione diprocedibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e, nelconfermare il giudizio di penale responsabilità in relazione alle fattispeciecontravvenzionali di cui ai capi a) ed e) della rubrica, ha rideterminato la penaallo stesso inflitta nella misura di mesi due e giorni dieci di arresto;- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneal reato ascrittogli al capo b) della rubrica per difetto della condizione diprocedibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e, nelconfermare il giudizio di penale responsabilità in relazione alla fattispeciecontravvenzionale di cui al capo a) della rubrica, ha rideterminato la pena allostesso inflitta nella misura di mesi quattro di arresto;- dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato ascrittogli al capo b) della rubrica per difetto della condizione diprocedibilità ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e, nelconfermare il giudizio di penale responsabilità in relazione alla fattispeciecontravvenzionale di cui al capo a) della rubrica, ha rideterminato la pena allostesso inflitta nella misura di mesi due di arresto;- confermato la pronuncia di primo grado nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] erubrica, alla pena, sospesa ex art. 163, cod. pen., di mesi due di arresto.2. In parte motiva, prima di valutare nel merito le censure veicolate a mezzodei diversi atti di appello, la Corte ha escluso che le fattispecie contravvenzionalidescritte ai capi a) ed e) della rubrica – rispettivamente i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 159/11, sanzionato dall’art. 76, comma 3, del medesimo decreto, edall’art. 703 cod. pen. – fossero estinte per intervenuta prescrizione. Richiamato ilprincipio di diritto espresso dal supremo consesso, secondo il quale la disciplinadella sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., neltesto introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01), tenuto conto della datadi consumazione dei reati (8 dicembre 2018), valutati i termini di giorni quindiciper il deposito della sentenza di primo grado e della disposta sospensione delcorso prescrizionale nel giudizio di appello per giorni settantacinque, stante illegittimo impedimento di uno dei difensori, la Corte ha determinato il termine diprescrizione per le due contravvenzioni nella data del 6 settembre 2025.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, conl’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degliartt. 157, 159 e 161 cod. pen., art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134/21, art. 1,comma 2, legge n. 3/19.Il difensore assume che l’interpretazione offerta dalle Sezioni unite dellaCorte di cassazione nel corpo della sentenza sopra menzionata, richiamata dallaCorte di appello di Lecce, si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3e 25 Cost.Dopo aver operato un’analitica ricostruzione delle modifiche normative chenel tempo hanno interessato l’istituto della prescrizione, il difensore ha di fattopedissequamente ribadito nel corpo del presente ricorso le argomentazioni sullascorta delle quali la stessa sezione della Corte di appello di Lecce, con ordinanzaemessa l’11 luglio 2025 nell’ambito di un distinto procedimento, ha sollevato, inriferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione questione dilegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, letteraa), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza delprocesso penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per lacelere definizione dei procedimenti giudiziari) e 1, comma 2, della legge 9gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblicaamministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia ditrasparenza dei partiti e movimenti politici), «nella parte in cui, secondo il dirittovivente (Sez. U, n. 20989 del 12.12.2024, dep. 2025), consentonol'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., neltesto introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal3.8.2017 al 31.12.2019, mentre dovrebbe ritenersi definitivamente abrogataanche per tali reati».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Con sentenza n. 38 del 10 febbraio 2026 la Corte costituzionale hadichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo perl'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa edisposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in combinatodisposto con l'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per ilcontrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia diprescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici),sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione,dalla Corte d'appello di Lecce. Passando in rassegna i motivi di doglianza posti afondamento dell’ordinanza con la quale è stata investita della questione dicompatibilità costituzionale delle summenzionate norme, motivi che, come detto,la difesa ha posto a fondamento del presente ricorso, il Giudice delle leggi ha, inparte motiva, operato un attento scrutinio dei passaggi argomentativi offerti dalsupremo collegio nel corpo della sentenza n. 20989 del 12 dicembre 2024 e diessa ha esaltato la piena compatibilità con i principi costituzionali di legalità e diragionevolezza. Detti canoni interpretativi non possono, pertanto, che essereribaditi in questa sede. A ciò consegue una declaratoria di rigetto dei ricorsi.3. È appena il caso di aggiungere come, tenuto conto della sospensione delcorso del termine che copre l’arco temporale compreso tra la scadenza deltermine previsto per il deposito della sentenza di secondo grado (1 agosto 2025)e la data della presente udienza (21 maggio 2026), i reati contravvenzionali per iquali i ricorrenti sono stati condannati non risultano essersi medio temporeestinti per intervenuta prescrizione.4. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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