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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16294/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento senza rinvio".

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Cagliari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 15 luglio 2021 (decidendo in sede di rinvio per l'annullamento della precedente ordinanza con sentenza di questa Corte di Cassazione n. 24446/2021, Sezione IV), ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 24 dicembre 2020 (che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare in carcere) limitatamente alla parte che aveva ravvisato i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 2 dell'imputazione), con la conferma nel resto, per i reati di cui agli art. 74, commi 2, 3 e 4, T.U. stup. - capo 2, commesso da epoca anteriore al 2019 con la permanenza -, art. 56, 81, 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen. - capo 18 dell'imputazione, commesso dal maggio al 31 luglio 2019 -.

2. Ricorre in cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi che si riportano, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 275, comma 3, e 3 bis, 292, comma 2, lettera C e C bis, 309 e 623, comma 1, lettera A, cod. proc. pen.); il Tribunale ha disatteso la sentenza della Cassazione che aveva annullato la precedente ordinanza (proprio sull'assenza di motivazione dell'ordinanza genetica sulle esigenze cautelari) e ha integrato (ovvero ha motivato in luogo del G.I.P.) la motivazione non dichiarando la nullità dell'ordinanza impugnata.

Dalla lettura dell'ordinanza genetica e da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame emerge chiaramente l'insussistenza di motivazione sulle esigenze cautelari nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.

L'ordinanza genetica non riporta affatto alcune .€.0 >ire: yto re frasi erp~te nell'ordinanza del Tribunale del riesame, che oggi si impugna.

In particolare, nessuna valutazione delle esigenze cautelari per il ricorrente contiene l'ordinanza del G.I.P.

VIIPZ7"41-1(;1'"4° Manca un capitolo specifico per [OSCURATO:PERSONA], che risulta incensurato e non ha altre pendenze penali, sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della massima misura applicata.

Ne consegue che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari deve ritenersi nulla con l'impossibilità del Tribunale del riesame di integrarne la motivazione.

Le esigenze cautelari e l'adeguatezza della massima misura non possono ritenersi compiutamente valutate con il riferimento agli altri indagati, in quanto sono strettamente attinenti ai profili soggettivi dell'indagato e non possono valutarsi collettivamente.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.

2. La Procura Generale ha depositato memoria nella quale chiede di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. 2.

3. L'indagato ha presentato memoria nella quale ha ribadito la fondatezza del ricorso richiamando anche le conclusioni della Procura Generale della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato in quanto l'ordinanza genetica non contiene - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame - nessuna autonoma considerazione sulle esigenze cautelari riferite alla posizione del ricorrente.

"Il potere integrativo del riesame, previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poichè in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura.

In motivazione, la S.C. ha chiarito che la verifica in sede di riesame dell'avvenuta autonoma valutazione da parte del giudice deve ritenersi fatto processuale, in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., nonchè di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 5787 del 21/10/2015 Cc. - dep. 11/02/2016 - Rv. 265984 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017 Cc. - dep. 08/03/2018 - Rv. 272596 - 0).

In particolare, l'ordinanza impugnata (a pag. 29) contiene un riferimento al provvedimento genetico del G.I.P. nei seguenti termini: "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] profondamente inseriti nell'organizzazione, hanno dimostrato una vastità e qualità di rapporti, che non potrebbero essere impediti da misure diverse dalla custodia cautelare".

Questo passaggio non risulta nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che omette completamente di motivare (anche sinteticamente) la posizione del ricorrente per la sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame, pertanto, avrebbe dovuto prendere atto dell'assenza di autonoma valutazione (e di motivazione), sulle esigenze cautelari, dell'ordinanza genetica e pronunciare di conseguenza per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Conseguentemente si annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 24 dicembre 2020; si dichiara la cessazione della misura cautelare con l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Cagliari in data 24 dicembre 2020.1/11:141,4,:11;Ef• Dichiara la cessazione della misura cautelare e dispone l'immediata scarcerazione di Coppola, se non detenuto per altra causa.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento senza rinvio". L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cagliari, Sezione per il riesame, con ordinanza del 15 luglio 2021 (decidendo in sede di rinvio per l'annullamento della precedente ordinanza con sentenza di questa Corte di Cassazione n. 24446/2021, Sezione IV), ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 24 dicembre 2020 (che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare in carcere) limitatamente alla parte che aveva ravvisato i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo 2 dell'imputazione), con la conferma nel resto, per i reati di cui agli art. 74, commi 2, 3 e 4, T.U. stup. - capo 2, commesso da epoca anteriore al 2019 con la permanenza -, art. 56, 81, 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen. - capo 18 dell'imputazione, commesso dal maggio al 31 luglio 2019 -. 2. Ricorre in cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi che si riportano, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 275, comma 3, e 3 bis, 292, comma 2, lettera C e C bis, 309 e 623, comma 1, lettera A, cod. proc. pen.); il Tribunale ha disatteso la sentenza della Cassazione che aveva annullato la precedente ordinanza (proprio sull'assenza di motivazione dell'ordinanza genetica sulle esigenze cautelari) e ha integrato (ovvero ha motivato in luogo del G.I.P.) la motivazione non dichiarando la nullità dell'ordinanza impugnata. Dalla lettura dell'ordinanza genetica e da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame emerge chiaramente l'insussistenza di motivazione sulle esigenze cautelari nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. L'ordinanza genetica non riporta affatto alcune .€.0 >ire: yto re frasi erp~te nell'ordinanza del Tribunale del riesame, che oggi si impugna. In particolare, nessuna valutazione delle esigenze cautelari per il ricorrente contiene l'ordinanza del G.I.P. VIIPZ7"41-1(;1'"4° Manca un capitolo specifico per [OSCURATO:PERSONA], che risulta incensurato e non ha altre pendenze penali, sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della massima misura applicata. Ne consegue che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari deve ritenersi nulla con l'impossibilità del Tribunale del riesame di integrarne la motivazione. Le esigenze cautelari e l'adeguatezza della massima misura non possono ritenersi compiutamente valutate con il riferimento agli altri indagati, in quanto sono strettamente attinenti ai profili soggettivi dell'indagato e non possono valutarsi collettivamente. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 2. La Procura Generale ha depositato memoria nella quale chiede di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. 2. 3. L'indagato ha presentato memoria nella quale ha ribadito la fondatezza del ricorso richiamando anche le conclusioni della Procura Generale della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato in quanto l'ordinanza genetica non contiene - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame - nessuna autonoma considerazione sulle esigenze cautelari riferite alla posizione del ricorrente. "Il potere integrativo del riesame, previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poichè in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura. In motivazione, la S.C. ha chiarito che la verifica in sede di riesame dell'avvenuta autonoma valutazione da parte del giudice deve ritenersi fatto processuale, in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., nonchè di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 5787 del 21/10/2015 Cc. - dep. 11/02/2016 - Rv. 265984 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017 Cc. - dep. 08/03/2018 - Rv. 272596 - 0). In particolare, l'ordinanza impugnata (a pag. 29) contiene un riferimento al provvedimento genetico del G.I.P. nei seguenti termini: "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] profondamente inseriti nell'organizzazione, hanno dimostrato una vastità e qualità di rapporti, che non potrebbero essere impediti da misure diverse dalla custodia cautelare". Questo passaggio non risulta nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che omette completamente di motivare (anche sinteticamente) la posizione del ricorrente per la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, pertanto, avrebbe dovuto prendere atto dell'assenza di autonoma valutazione (e di motivazione), sulle esigenze cautelari, dell'ordinanza genetica e pronunciare di conseguenza per l'annullamento del provvedimento impugnato. Conseguentemente si annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 24 dicembre 2020; si dichiara la cessazione della misura cautelare con l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Cagliari in data 24 dicembre 2020.1/11:141,4,:11;Ef• Dichiara la cessazione della misura cautelare e dispone l'immediata scarcerazione di Coppola, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'a
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