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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 21013/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 327-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 995/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 29/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 327/18 Oggetto R.G.N. 327/2018 Cron.

Rep.

Ud. 25/05/2023 CC Rilevato che: Con sentenza del giorno 20.6.2017 n. 995, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA e ASSISTENZA dei RAGIONIERI e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, per brevità, Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere che la pensione doveva essere riliquidata con applicazione del principio del pro rata, di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, nella formulazione in vigore sino alle modifiche realizzate dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06.

Il tribunale rigettava l’eccezione di decadenza sollevata dalla Cassa, ritenendo che il disposto dell’art. 47 della legge n. 639/70 fosse inapplicabile al caso in questione, trattandosi di norma riguardante l’Inps e non altri enti previdenziali, né l’art. 25 del regolamento di esecuzione della Cassa prevedeva alcuna decadenza a carico dell’iscritto.

Nel merito, il tribunale ha ritenuto di applicare il principio del pro rata, previsto dall’art. 3 comma 12 della legger n. 335 cit., nel tenore originario anteriore al 1.1.07, laddove impone che i provvedimenti adottati dagli enti previdenziali non possono avere effetti che si ripercuotono sulle anzianità già maturate, che quindi gli iscritti, in caso di successione nel tempo di diversi sistemi di calcolo della pensione, hanno diritto ad altrettante quote di pensione da calcolare secondo il sistema, rispettivamente tempo per tempo, in vigore.

Che nella fattispecie, poiché il diritto del ricorrente alla pensione era maturato nell’agosto 2005, non poteva avere incidenza la novella recata dal comma 763 dell’art. 1 della legge n. 296/06, norma non retroattiva e, quindi, applicabile solo successivamente al 1.1.07, né diversamente poteva essere, dopo l’entrata in vigore del comma 488 dell’art. 1 della legge 147/13.

Infine, il tribunale affermava che nel conteggio della pensione, non si poteva tenere conto dei coefficienti di riduzione introdotti nel 2003, perché avendo essi l’effetto di ridurre il calcolo delle quote in relazione all’età del pensionamento di ciascun lavoratore, sarebbero stati applicati con effetto retroattivo e, quindi, in violazione del principio del pro rata.

La Corte d’appello, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, preso atto che la Cassa aveva dichiarato di aderire ai principi di cui a Cass. sez. un. n. 17742/15 (con l’applicazione rigorosa del principio del pro rata per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1.1.07, per i quali trova applicazione l’art. 3 comma 12 della legge 335/95, nella formulazione originaria), ha ritenuto superata ogni valutazione in ordine ai motivi di appello sollevati in tema di illegittima applicazione del principio del pro rataed ha proceduto all’esame delle ulteriori censure in ordine ai criteri di applicazione del predetto principio.

In particolare, la Corte del merito, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite sopra menzionata, ha ritenuto che l’applicazione del pro rata riguarda tutti i provvedimenti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento pensionistico, e quindi, tutti i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Secondo la Corte territoriale il principio del pro rata può trovare ap plicazione solo a decorrere dal 1.1.96 e cioè da quando esso è stato introdotto con la legge n. 335/95, non essendo configurabile alcuna sua retroattività e ciò, in riferimento alle anzianità già maturate, rispetto all’introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della “quota A” e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che al momento dell’introduzione di dette modifiche sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità.

Infine, la Corte d’appello ha ritenuto che qualora non sia possibile applicare un criterio che prevede come base di calcolo una media reddituale su un arco temporale di venti anni, essendo il periodo in esame inferiore, non si possa che fare riferimento alla media reddituale degli anni in esame, con ciò, trovando corretta applicazione il principio del pro rata.

Avverso la sentenza della Corte d’appello la Cassa ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, con riguardo alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e in particolare al cd. frazionamento in sub quote, in riferimento alla predetta riliquidazione.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il calcolo della quota A, frazionato in tante sottoquote determinate applicando i vari criteri di computo della pensione, succedutesi nel tempo è un criterio non condivisibile, in quanto è alla data di maturazione del diritto a pensione che occorre guardare per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A e non va fatta, dunque, applicazione di ogni singolo criterio di calcolo, via via modificato nel tempo (Cass. n. 1498/19, non massimata, secondo Cass. sez. un.n. 17742/15, il concetto di pro rata “non deve essere inteso con l'ampiezza voluta dalla ricorrente, al punto di applicare ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414del 1991.

Il principio ad pro rata opera, infatti, solo dall'entrata in vigore di detto art. 3, comma 12, "ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità" (v.

Cass. 26.10.12 n. 18478 e 29.10.12 n. 18559”).

Quanto poi al criterio da prescegliere, tra quelli succedutisi, si deve considerare che, se il principio del pro rata ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse (ex pluribus: Cass. 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass., S.U., 17742/2015 cit.), cionondimeno la legge ha posto il pro rata al centro del proprio sistema, con riferimento essenzialmente al momento in cui è stato introdotto il sistema di calcoloc.d. contributivo, cui aveva riguardo, nel suo complesso, l'innovazione in proposito apportata dalla L. n. 335 del 1995.

Ciò comporta l’applicazione, cui si atterrà il giudice del rinvio, dei criteri conseguenti alla Delib. del 1997 (cfr. Cass. n. 23597/18, punto 14.2), in quanto validi ed in vigore al momento dell'accesso del ricorrente alla pensione ed il cui limitato e graduale scostamento dai criteri in vigore dal 1995, non accompagnandosi ancora all'introduzione del metodo contributivo (mentre già la Delib. 22 giugno 2002, oltre a contenere parametri grandemente pregiudizievoli rispetto ai precedenti, era funzionale alla successiva introduzione del sistema contributivo), deve ritenersi non in contrasto con il quadro complessivo dell'originario testo, cui qui deve darsi applicazione, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12.

Tale risultato è del resto coerente con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, per una ragione o per l'altra, nella varia casistica presentatasi, in esito all'accertamento dell'illegittimità delle Delib. e Regolamenti del periodo 2002- 2004, ha indirizzato verso l'applicazione dei criteri di cui alla Delib. del 1997 (cfr. Cass. n. 1498 cit.).

Il giudice di rinvio, si atterrà, nella determinazione dell'ammontare della “quota A ” della pensione di [OSCURATO:PERSONA], al principio per cui tale quota, per le pensioni liquidate anteriormente al 1.1.2007, va calcolata sulla base di un unico criterio ed in particolare, in base a quello dei criteri di cui all'art. 49 del Regolamento della Cassa quale conseguente alla Delib. 28 giugno 1997 applicabile in ragione del momento della decorrenza della relativa pensione.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 327-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 995/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 29/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 327/18 Oggetto R.G.N. 327/2018 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 CC Rilevato che: Con sentenza del giorno 20.6.2017 n. 995, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA e ASSISTENZA dei RAGIONIERI e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, per brevità, Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], volto a chiedere che la pensione doveva essere riliquidata con applicazione del principio del pro rata, di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, nella formulazione in vigore sino alle modifiche realizzate dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06. Il tribunale rigettava l’eccezione di decadenza sollevata dalla Cassa, ritenendo che il disposto dell’art. 47 della legge n. 639/70 fosse inapplicabile al caso in questione, trattandosi di norma riguardante l’Inps e non altri enti previdenziali, né l’art. 25 del regolamento di esecuzione della Cassa prevedeva alcuna decadenza a carico dell’iscritto. Nel merito, il tribunale ha ritenuto di applicare il principio del pro rata, previsto dall’art. 3 comma 12 della legger n. 335 cit., nel tenore originario anteriore al 1.1.07, laddove impone che i provvedimenti adottati dagli enti previdenziali non possono avere effetti che si ripercuotono sulle anzianità già maturate, che quindi gli iscritti, in caso di successione nel tempo di diversi sistemi di calcolo della pensione, hanno diritto ad altrettante quote di pensione da calcolare secondo il sistema, rispettivamente tempo per tempo, in vigore. Che nella fattispecie, poiché il diritto del ricorrente alla pensione era maturato nell’agosto 2005, non poteva avere incidenza la novella recata dal comma 763 dell’art. 1 della legge n. 296/06, norma non retroattiva e, quindi, applicabile solo successivamente al 1.1.07, né diversamente poteva essere, dopo l’entrata in vigore del comma 488 dell’art. 1 della legge 147/13. Infine, il tribunale affermava che nel conteggio della pensione, non si poteva tenere conto dei coefficienti di riduzione introdotti nel 2003, perché avendo essi l’effetto di ridurre il calcolo delle quote in relazione all’età del pensionamento di ciascun lavoratore, sarebbero stati applicati con effetto retroattivo e, quindi, in violazione del principio del pro rata. La Corte d’appello, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, preso atto che la Cassa aveva dichiarato di aderire ai principi di cui a Cass. sez. un. n. 17742/15 (con l’applicazione rigorosa del principio del pro rata per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1.1.07, per i quali trova applicazione l’art. 3 comma 12 della legge 335/95, nella formulazione originaria), ha ritenuto superata ogni valutazione in ordine ai motivi di appello sollevati in tema di illegittima applicazione del principio del pro rataed ha proceduto all’esame delle ulteriori censure in ordine ai criteri di applicazione del predetto principio. In particolare, la Corte del merito, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite sopra menzionata, ha ritenuto che l’applicazione del pro rata riguarda tutti i provvedimenti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento pensionistico, e quindi, tutti i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Secondo la Corte territoriale il principio del pro rata può trovare ap plicazione solo a decorrere dal 1.1.96 e cioè da quando esso è stato introdotto con la legge n. 335/95, non essendo configurabile alcuna sua retroattività e ciò, in riferimento alle anzianità già maturate, rispetto all’introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della “quota A” e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che al momento dell’introduzione di dette modifiche sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità. Infine, la Corte d’appello ha ritenuto che qualora non sia possibile applicare un criterio che prevede come base di calcolo una media reddituale su un arco temporale di venti anni, essendo il periodo in esame inferiore, non si possa che fare riferimento alla media reddituale degli anni in esame, con ciò, trovando corretta applicazione il principio del pro rata. Avverso la sentenza della Corte d’appello la Cassa ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 12, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, con riguardo alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e in particolare al cd. frazionamento in sub quote, in riferimento alla predetta riliquidazione. Il motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il calcolo della quota A, frazionato in tante sottoquote determinate applicando i vari criteri di computo della pensione, succedutesi nel tempo è un criterio non condivisibile, in quanto è alla data di maturazione del diritto a pensione che occorre guardare per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A e non va fatta, dunque, applicazione di ogni singolo criterio di calcolo, via via modificato nel tempo (Cass. n. 1498/19, non massimata, secondo Cass. sez. un.n. 17742/15, il concetto di pro rata “non deve essere inteso con l'ampiezza voluta dalla ricorrente, al punto di applicare ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414del 1991. Il principio ad pro rata opera, infatti, solo dall'entrata in vigore di detto art. 3, comma 12, "ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità" (v. Cass. 26.10.12 n. 18478 e 29.10.12 n. 18559”). Quanto poi al criterio da prescegliere, tra quelli succedutisi, si deve considerare che, se il principio del pro rata ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse (ex pluribus: Cass. 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass., S.U., 17742/2015 cit.), cionondimeno la legge ha posto il pro rata al centro del proprio sistema, con riferimento essenzialmente al momento in cui è stato introdotto il sistema di calcoloc.d. contributivo, cui aveva riguardo, nel suo complesso, l'innovazione in proposito apportata dalla L. n. 335 del 1995. Ciò comporta l’applicazione, cui si atterrà il giudice del rinvio, dei criteri conseguenti alla Delib. del 1997 (cfr. Cass. n. 23597/18, punto 14.2), in quanto validi ed in vigore al momento dell'accesso del ricorrente alla pensione ed il cui limitato e graduale scostamento dai criteri in vigore dal 1995, non accompagnandosi ancora all'introduzione del metodo contributivo (mentre già la Delib. 22 giugno 2002, oltre a contenere parametri grandemente pregiudizievoli rispetto ai precedenti, era funzionale alla successiva introduzione del sistema contributivo), deve ritenersi non in contrasto con il quadro complessivo dell'originario testo, cui qui deve darsi applicazione, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Tale risultato è del resto coerente con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, per una ragione o per l'altra, nella varia casistica presentatasi, in esito all'accertamento dell'illegittimità delle Delib. e Regolamenti del periodo 2002- 2004, ha indirizzato verso l'applicazione dei criteri di cui alla Delib. del 1997 (cfr. Cass. n. 1498 cit.). Il giudice di rinvio, si atterrà, nella determinazione dell'ammontare della “quota A ” della pensione di [OSCURATO:PERSONA], al principio per cui tale quota, per le pensioni liquidate anteriormente al 1.1.2007, va calcolata sulla base di un unico criterio ed in particolare, in base a quello dei criteri di cui all'art. 49 del Regolamento della Cassa quale conseguente alla Delib. 28 giugno 1997 applicabile in ragione del momento della decorrenza della relativa pensione. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impug
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