CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso attraverso i quali si censura la complessiva ritenuta responsabilità in ordine alla fattispecie contestata di illecita coltivazione di piante di marijuana è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche deduzioni formulate in sede di gravame e pedissequamente confutate dalla Corte di merito con corretti riferimenti in fatto ed in diritto avendo osservato che la produzione delle quattordici piante messe a dimora che all'atto del sequestro avevano già prodotto un quantitativo di sostanza idonea alla predisposizione di 868 dosi fosse tale da escludere, per offensività in concreto accertata, l'ipotesi della "coltivazione domestica"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0