CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 14269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente CC ORDINANZA sul ricorso 25066-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 35 (c/o InOffice), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 2022 DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 313 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - nonché contro M.I.U.R. - [OSCURATO:PERSONA], M.I.U.R. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1634/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2016 R.G.N. 828/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC nr. 25066/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 27 aprile 2016 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], docente di ruolo della scuola statale, per la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti con i quali il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ( in prosieguo: MIUR) -[OSCURATO:PERSONA] di Rieti aveva respinto le plurime istanze presentate per il trattenimento in servizio oltre il 65^ anno di età, compiuto in data 1.9.2010. 2. La Corte territoriale osservava che l'articolo 16 del D.L.gs. 30 dicembre 1992 nr. 503, nel testo modificato dall'articolo 72, comma sette, DL nr. 122/2008, conv. con mod. dalla L. nr. 133/2008, prevedeva una mera facoltà della amministrazione di accogliere la richiesta di trattenimento in servizio; successivamente disposizioni restrittive in materia erano state previste dall'articolo 9, comma 31, DL nr. 78/2010, conv. in L. nr. 122/2010, in vigore dal 30 luglio 2010. 3.Esponeva che il [OSCURATO:PERSONA] invocava a fondamento della domanda la direttiva del MIUR nr. 94/2009 nonché, in via subordinata in quanto asseritamente non applicabile ratione temporis, la direttiva nr. 13/2009. Tuttavia entrambe le direttive non prevedevano affatto un suo diritto al mantenimento in servizio. 4.Effettivamente la prima delle due direttive prevedeva il raggiungimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni, alla data dell' 1 settembre dell'anno 2010 o dell'anno 2011, come ipotesi ostativa alli accoglimento della istanza e non come condizione per il trattenimento in servizio; tuttavia la direttiva precisava che la istanza, fuori da queste ipotesi, poteva essere accolta, senza prevedere un obbligo di accoglierla. Negli stessi termini si esprimevano la seconda direttiva e, successivamente, la nota del 18 febbraio 2011 del dipartimento della funzione pubblica ( nr. 10854) e la circolare del MIUR del 12 marzo 2012 (nr. 23). 5.Nessun diritto al trattenimento in servizio poteva, dunque, vantare l'appellante che, peraltro, non aveva dedotto alcun profilo di violazione da parte della amministrazione dei criteri di buona fede e correttezza.PROC nr. 25066/2016 RG 6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui il MIUR ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione: dell'articolo 16, comma uno, D.Lgs. nr.503/1992, come mod. dall'articolo 72, comma sette, DL nr. 122/2008 e succ. mod.; degli articoli 1175,1337, 1366, 1375 e 2907 cod.civ.; della circolare del dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 10/2008; delle direttive del MIUR nr. 13/2009 e nr.94/2009. 2.Premesso che l'istanza di trattenimento in servizio del dipendente pubblico è sottoposta a valutazione discrezionale della amministrazione— ai sensi dell'articolo 16, comma uno, D.Lgs. nr.503/1992, come vigente ratione temporis— il ricorrente ha dedotto che quando l'amministrazione ha regolato la propria discrezionalità, formalizzando i criteri di valutazione, l'inosservanza di tali criteri determina ex se la violazione dei canoni di correttezza e buona fede. 3.In ragione di tale rilievo, si censura la sentenza impugnata per avere affermato che non era stata dedotta la violazione dei criteri di correttezza e di buona fede; si espone che le determinazioni di rigetto della richiesta di trattenimento in servizio si basavano sull'erroneo presupposto del mancato raggiungimento nel biennio di permanenza in servizio della anzianità contributiva massima di 40 anni mentre, secondo la direttiva dell'amministrazione, si trattava, all'opposto, di una condizione ostativa, ove ricorrente, al trattenimento in servizio. 4.11 motivo è inammissibile. 5.Non può essere dedotta dinanzi a questa Corte— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione della circolare del dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 10/2008 PROC nr. 25066/2016 RG e delle direttive del MIUR nr. 13/2009 e nr.94/2009, atti interni privi di valore normativo. 6.La deduzione della violazione dell'articolo 16, comma uno, D.Lgs. nr.503/1992 non è conferente al contenuto della censura, che non pone una questione di interpretazione della norma, restando incontestato che essa, nella formulazione vigente ratione temporis, attribuiva all' amministrazione un potere discrezionale di valutazione della domanda del dipendente di trattenimento in servizio oltre il 65" anno di età. 7. La censura, nella parte in cui lamenta la violazione degli articoli 1175 e 1375 cod.civ., non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. 8. Invero la Corte di merito ha evidenziato che la amministrazione, una volta accertato che l'anzianità contributiva del [OSCURATO:PERSONA] non impediva l'accoglimento della sua domanda, avrebbe «potuto» e non già «dovuto» consentire il suo trattenimento in servizio e sotto questo profilo ha ritenuto il difetto di allegazioni. 9.In sostanza, il giudice dell'appello non ha affermato che la violazione delle circolari della amministrazione non rileva sotto il profilo della correttezza e buona fede ma, piuttosto, che la violazione allegata concerneva soltanto un presupposto per il rigetto della istanza, escluso il quale il suo eventuale accoglimento restava comunque condizionato alla valutazione discrezionale da parte della amministrazione delle proprie esigenze organizzative, profilo in relazione al quale era carente la allegazione di una condotta contraria a buona fede e correttezza. 10. Sotto questo aspetto la sentenza è immune da censure, in quanto le circolari del MIUR non potrebbero comunque derogare al disposto dell'articolo 72, comma sette, DL nr. 112/2008, a tenore del quale il trattenimento in servizio è disposto dalla amministrazione «in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali...in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi». Oggetto della valutazione discrezionale sono dunque le esigenze della amministrazione e la professionalità del dipendente in funzione dell'efficiente andamento dei servizi sicchè l'inosservanza dei canoni di correttezza e buona fede rileva in PROC nr. 25066/2016 RG relazione a tale valutazione e non ad altre; va peraltro sottolineato che il dipendente non vanta alcuna aspettativa al trattenimento in servizio, trattandosi di una deroga al limite dell'età massima lavorativa di 65 anni vigente per i dipendenti dello Stato ai sensi dell'articolo 4,comma uno, DPR nr. 1092/1973. 11. In questa sede la parte ricorrente non riporta le allegazioni svolte nei gradi di merito in ordine alla violazione degli eventuali criteri generali indicati nelle circolari del MIUR per il positivo esercizio di tale potere discrezionale. 12.Con il secondo mezzo si lamenta— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 9,comma 31 e 56, DL 31 maggio 2010 nr. 78 conv. in L. nr 122/2011, dell'articolo 1, comma 1, DL 24 giugno 2014 nr. 90 e dell'articolo 11 dísp. prel. cod.cív., censurando la sentenza per avere richiamato la norma dell'articolo 9, comma 31, DL nr. 78/2010, non ancora vigente al momento della adozione dei provvedimenti di rigetto della istanza di trattenimento in servizio (e successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 1, DL 24 giugno 2014 nr. 90). 13.11 terzo motivo è proposto — ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.— sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 cod.proc.civ. 14.Si assume che il richiamo operato dal giudice dell'appello all'articolo 9, comma 31, DL nr. 78/2010 aveva introdotto nel giudizio una questione nuova, che non aveva formato oggetto del contraddittorio. 15.1 due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto si prestano al medesimo rilievo di inammissibilità, per estraneità delle censure alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 16.Tale ratio non è fondata sulle previsioni dell'articolo 9, comma 32, DL nr. 78/2010— richiamato unicamente nella ricostruzione della disciplina normativa — ma sulla discrezionalità dell'amministrazione nel valutare la istanza del dipendente di trattenimento in servizio, secondo il testo PROC nr. 25066/2016 RG dell'articolo 16, comma uno, D.Lgs nr. 503/1992 vigente in epoca successiva all'intervento del DL nr. 112/2008 conv. con mod. in L nr. 133/2008, art. 72, comma 7 e pacificamente applicabile in causa. 17. Il ricorso deve essere nel complesso dichiarato inammissibile. 18. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 19. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 5.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Rom