CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, LELIO Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio RGN Cron. Rep. Ud.26.1.23 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.427/18, depositata il 1.6.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 26.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativoal reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2009. La Corte riteneva che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuto nonostante la stessa, titolare nell’anno di un reddito inferiore a quello necessario all’iscrizione alla Cassa forense, avesse versato il contributo integrativo ma non quello soggettivo, in quanto solo quest’ultimo era idoneo a fondare una copertura previdenziale. Contro la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura al difensore. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.25 e 26 l. n.335/95, per avere la Corte erroneamente affermato la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata costituita presso l’Inps. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.25 e 26 l. n.335/95, per avere la Corte ritenuto erroneamente che l’art.18, co.12 d. l. n.98/11, conv. con l. n.111/11 avesse natura retroattiva, quando invece, avendo natura innovativa, esso non poteva applicarsi retroattivamente all’anno 2009. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte esaminato l’eccezione di prescrizione della pretesa dell’Inps avanzata in primo grado e ritualmente riproposta nella memoria difensiva d’appello. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es. Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato). In particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa –come è nel caso di specie –lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95. In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95. Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondonoai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost.Nella stessa sentenza, la Corte ha altresì affermato che l’art.18, co.12 d. l. n.98/11 è norma avente natura interpretativa e non innovativa, sicchéanche il secondo motivo di ricorso risulta da respingere. Il terzo motivo è inammissibile. Esso denuncia un’omessa considerazione di un fatto decisivo quando, in base al contenuto del motivo, la censura riguarda in realtà la mancata considerazione dell’eccezione di prescrizione che si assumere essere stata ritualmente avanzata in primo grado e ritualmente riproposta in appello (art.346 c.p.c.). Ora, il vizio di omesso esame di una eccezione, configurandosi come error in procedendo, andava dedotto ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c., risultando invece inammissibile il motivo di ricorso che faccia valere l’omessa motivazione di cui al n.5 (v. Cass.29552/22, Cass.22759/14). Si aggiunge che la prescrizione non sarebbe comunque maturata, posto che, in base al costante orientamento di questa Corte, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, l’art. 12, co.5 d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Questa Corte ha affermato che tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997, sicché dalla data fissata in tale decreto decorre il termine di prescrizione (Cass.17970 del 2022, cit., punto 18; Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816).Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, che, all’art.1, co.1, indica il termine di pagamento al 6.7.2010 (v. Cass.10273/21, v. anche Cass., sez. VI- L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336). Posto dunque che il dies a quo andava individuato nella data 6.7.2010, risulta agli atti una costituzione in mora del 30.6.2015, avente effetto interruttivo e intervenuta nel rispetto del termine quinquennale Nulla su