CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 settembre 2022
Cassazione n. 46514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06GOMD2), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui a tre mandati di arresto europeo esecutivi emessi dall'autorità giudiziaria ceca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato con tre sentenze definitive emesse rispettivamente dalle Corti distrettuali di Brno e di Praga con riferimento ai reati di appropriazione indebita e truffa: mandati in esecuzione dei quali il prevenuto è stato tratto in arresto il 9 settembre 2022 dai carabinieri di Castelnuovo ne' Monti e poi, a seguito di convalida dell'arresto, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale sentenza il Pruska ha presentato ricorso, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 10, comma 2, legge n. 69 del 2005, per essersi svolta l'udienza del 10 settembre 2022 senza aver rispettato il termine dilatorio di ventiquattr'ore per la comunicazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 17 legge n. 69 del 2005, per avere la Corte di appello emesso la sentenza gravata senza il rispetto del termine di quindici giorni decorrente dalla data di arresto dell'interessato. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 16 e 18-bis legge n. 69 del 2005, 192 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta difensiva di rifiutare la consegna per essere il Pruska effettivamente dimorante in Italia da almeno cinque anni, senza tenere conto di alcuni rilevanti dati documentali acquisiti e omettendo di ascoltare i testi addotti dalla difesa che avrebbero potuto riscontrare le circostanze segnalate dall'interessato in ordine alla sua prolungata permanenza nel territorio dello Stato, iniziata oltre dieci anni fa. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il termine di ventiquattro ore, previsto dall'art. 10, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, per l'avviso al difensore dell'interessato nei cui confronti la Corte di appello ha applicato una misura coercitiva, non trova applicazione con riferimento all'udienza di convalida dell'arresto eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria per la cui celebrazione l'art. 13, legge cit., prevede il più breve termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto; né conduce a differenti conclusioni il rinvio agli artt. 9 e 10, legge cit., contenuto nel comma 2 dell'art. 13, perché riferito esclusivamente alla necessaria pronuncia dell'ordinanza di convalida, una volta escluso che l'arresto sia stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge (in questo senso Sez. 6, n. 16868 del 20/03/2018, Rejeb, Rv. 272920). Alla luce di tale regula iuris va esclusa la fondatezza della doglianza difensiva, considerato che nella fattispecie il Pruska è stato tratto in arresto per iniziativa dei carabinieri, con misura poi convalidata dal Presidente della Corte di appello, e non anche sottoposto alla custodia in esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. 3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto è pacifico che il termine entro il quale la Corte di appello deve decidere sulla richiesta di consegna formalizzata dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea non incide sulla legittimità della sentenza finale adottata, ma solo sulla misura cautelare eventualmente applicata al consegnando. Tanto si desume chiaramente dalla lettera della disposizione dettata dall'art. 17, comma 2, legge cit., che - pur nel testo modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - non prevede alcuna preclusione all'esercizio del potere decisionale finale da parte dell'autorità giudiziaria italiana. In tal senso si è espressa anche questa Corte regolatrice che, con riferimento all'analogo testo normativo previgente, aveva già chiarito che l'inosservanza del termine entro il quale, a norma dell'art. 17, comma 2, legge n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, ma non determina alcuna conseguenza sulla validità della decisione sulla consegna (Sez. F, n. 35525 del 07/08/2014, Brindusescu, Rv. 261744). 4. Il terzo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.Nel caso di specie, si tratta di mandato di arresto europeo emesso successivamente al 20 febbraio 2021, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, di modifica della legge n. 69 del 2005, il cui art. 22, comma 1, prevede, come noto, che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale». Nonostante la diversa enunciazione contenuta nel titolo del terzo motivo, le censure difensive risultano evidentemente finalizzate a censurare la motivazione con la quale la Corte di appello di Bologna ha escluso la operatività nel caso di specie dell'art. 18-bis, comma 2, legge cit., essendosi il ricorrente in pratica doluto della congruenza logica degli argomenti valorizzati dai giudici di merito, sollecitando una diversa lettura delle emergenze procedimentali. Laddove la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato come la richiesta di consegna del Pruska non potesse essere rifiutata, tenuto conto che il prevenuto, pur cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, non risultava affatto essere dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni prima del suo arresto: non avendo lo stesso imparato la lingua italiana e mai dichiarato la propria presenza in Italia alle autorità comunali o quelle sanitarie, né essendo stata rilevata la sua presenza dai carabinieri del paesino dove avrebbe dimorato; avendo egli lavorato in Italia come bracciante agricolo per pochi giorni nel lontano agosto 2014, ed essendo stato destinatario esclusivamente di una contravvenzione per violazione del codice della strada commessa nel giugno del 2017. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria pe