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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42044/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per due episodi di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso si risolve in deduzioni astratte prive di confronto critico con le ragioni della decisione; Considerato che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché vengono in luce punti della decisione rientranti nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata già dal primo grado di giudizio (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado e pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per due episodi di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso si risolve in deduzioni astratte prive di confronto critico con le ragioni della decisione; Considerato che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché vengono in luce punti della decisione rientranti nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata già dal primo grado di giudizio (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado e pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 42044/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris