CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1966
Cassazione n. 29920/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/1966 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto ad artt. 131-bis, 62 bis e 133 cod. pen. cod. è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al dedotto motivo afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente indeducibilità di altre, comunque generiche doglianze non sottoposte al vaglio del Giudice di merito; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i