Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2201/2012
ECLI:EU:C:2012:273
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 3 maggio 2012 –
Ciampaglia
(causa C‑185/12)
«Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità manifesta»
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale non contenente questioni precise né sufficienti indicazioni in ordine al contesto di fatto
e di diritto – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte,
artt. 92 e 103, § 1) (v. punti 4-9)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione degli articoli 8 e 12 del regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
(GU L 338, pag. 1) – Competenza giurisdizionale – Competenza del giudice competente a statuire su di una domanda di separazione
relativamente a tutte le questioni in materia di responsabilità genitoriale.
[OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 14 marzo 2012, è manifestamente
irricevibile.