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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2201/2012

ECLI:EU:C:2012:273
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 3 maggio 2012 – Ciampaglia (causa C‑185/12) «Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale non contenente questioni precise né sufficienti indicazioni in ordine al contesto di fatto e di diritto – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 92 e 103, § 1) (v. punti 4-9) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione degli articoli 8 e 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) – Competenza giurisdizionale – Competenza del giudice competente a statuire su di una domanda di separazione relativamente a tutte le questioni in materia di responsabilità genitoriale. [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 14 marzo 2012, è manifestamente irricevibile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 3 maggio 2012 – Ciampaglia (causa C‑185/12) «Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale non contenente questioni precise né sufficienti indicazioni in ordine al contesto di fatto e di diritto – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 92 e 103, § 1) (v. punti 4-9) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione degli articoli 8 e 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) – Competenza giurisdizionale – Competenza del giudice competente a statuire su di una domanda di separazione relativamente a tutte le questioni in materia di responsabilità genitoriale. [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 14 marzo 2012, è manifestamente irricevibile.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2201/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris