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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41239/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso è assolutamente generico, privo di qualsivoglia riferimento ai fatti esaminati nei gradi di merito, alla loro valutazione e alle norme che sarebbero state violate; Ritenuta quindi l'inammissibilità del ricorso proposto, vieppiù alla luce del principio per il quale i motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso è assolutamente generico, privo di qualsivoglia riferimento ai fatti esaminati nei gradi di merito, alla loro valutazione e alle norme che sarebbero state violate; Ritenuta quindi l'inammissibilità del ricorso proposto, vieppiù alla luce del principio per il quale i motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41239/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris