CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 06610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3944/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2123/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Corte di cassazione Terza sezione civile Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2323 del 2018 della Corte di appello di Firenze esponendo che: - la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] &c. aveva ottenuto nei propri confronti un decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 45 mila euro e accessori; - il decreto era stato opposto e in primo grado era stata rigettata l'opposizione con condanna alle ulteriori spese; - la sentenza in parola era stata appellata con richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, informando il procuratore della società che il deducente avrebbe pagato in ipotesi di rigetto dell'istanza d'inibitoria; - gli era stato invece notificato un precetto per l'importo del decreto e delle ulteriori spese liquidate nella suddetta sentenza; - aveva quindi opposto il precetto per difetto di titolo esecutivo, essendo questo costituito, nel caso, dal decreto e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione pronunciata in prime cure, nonché allegando che era stata domandata l'anticipata inibitoria della sentenza di rigetto dell'opposizione; - il Tribunale, rilevato che era stata accolta la sospensiva, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'opponente alle spese di lite atteso che, al momento della notifica dell'intimazione, non era stata ancora disposta la sospensione della sentenza di rigetto dell'opposizione al monito pronunciata in primo grado che, essendo provvisoriamente esecutiva per legge, aveva permesso il recupero coattivo anche delle somme ingiunte; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame osservando che il previo avviso stragiudiziale dell'impugnativa della sentenza di rigetto RG n 3944 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione non aveva rilievo, così come in generale i profili deontologici al riguardo invocati, tenuto conto che la richiesta d'inibitoria aveva offerto al deducente piena tutela, e, inoltre, osservando che nel precetto era stato richiamato il decreto tanto quanto la sentenza di rigetto della correlata opposizione, sicché, escluso che si dovesse frazionare il recupero del complessivo credito, l'opposizione sul punto era infondata; resiste con controricorso la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell'adunanza della Sezione Sesta, sottosezione Terza di questa Corte; con ordinanza interlocutoria della medesima Sezione Sesta, sottosezione Terza, è stato disposto rinvio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 479, 653, 654, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che col precetto si era intimato espressamente il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza di rigetto dell'opposizione al monito, pronunciata in prime cure, e dunque non in forza di un legittimo titolo esecutivo se non per la minor somma delle ulteriori spese in quel provvedimento liquidate, posto che, infatti, il decreto ingiuntivo in questione, cui non era stata attribuita provvisoria esecutività, non era stato notificato munito di formula esecutiva e non recava le indicazioni previste dall'art. 654, cod. proc. civ.; Rilevato che il motivo è inammissibile; la censura non si misura idoneamente con la ragione decisoria; RG n 3944 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha interpretato il precetto concludendo, come anticipato, nel senso che con esso si era intimato il pagamento delle somme complessivamente dovute in base sia al decreto che alla sentenza di rigetto dell'opposizione in prime cure, atti richiamati entrambi nell'intimazione; la parte ricorrente invece; a) riferisce, nella cornice dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., di aver dedotto con l'appello che nel precetto non era menzionato il decreto ingiuntivo (pag. 11 del ricorso), fatto come visto escluso dall'accertamento della Corte di appello che su di esso, quale riscontrabile nel testo dell'intimazione riportata (a pag. 2) sia pure in modo svalutato dalla parte odierna ricorrente (a pag. 14, ultimo capoverso), ha fondato la diversa ermeneutica dell'atto; b) deduce, di conseguenza, che l'intimazione «intimava espressamente il pagamento in forza della sentenza» in parola (pagg. 14-15), potendo così avere ad oggetto la somma dovuta in base alla stessa, minore di quanto intimato, agendo, per l'eccedenza, senza titolo esecutivo, essendo tale, per le somme ingiunte, solamente il decreto poi opposto; in tal modo non viene censurata se non apoditticamente, rispetto alle norme di cui s'invoca la violazione, la complessiva ermeneutica dell'atto stragiudiziale posta in essere dal giudice di merito; non a caso la Corte territoriale premette di prescindere «da ogni riflessione circa l'esatta individuazione di quale fosse nel caso in esame il titolo esecutivo azionabile» (pag. 3, ultimo capoverso, della decisione), proprio perché la parte doveva ritenersi aver agito anche in base al decreto; ad intendere che, essendo stati posti a base del precetto sia il decreto che la sentenza, e non solo quest'ultima, qualunque tesi si fosse seguita in ordine all'individuazione, nel caso, del titolo esecutivo - il decreto all'esito del rigetto provvisoriamente esecutivo della correlata opposizione o la stessa sentenza di rigetto - non vi era difetto dello stesso; RG n 3944 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] ciò posto, quanto, in secondo luogo, alle deduzioni di violazione dell'art. 654, cod. proc. civ., e dunque di omessa notifica del decreto quale titolo ovvero del rispetto della menzionata norma, che regola le ipotesi in cui si può (minacciare di) agire esecutivamente senza notificare nuovamente il monito esecutivo (dopo averlo fatto per permetterne l'opposizione), con specifiche menzioni di cui verificare fattualmente la presenza nel precetto, si tratta di questioni nuove, che non risultano discusse nella sentenza gravata - comunque deducibili esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi (Cass., 30/09/2019, n. 24226), inappellabile, e non con opposizione all'esecuzione, quale quella proposta per difetto di titolo - e come tali inammissibili nella presente sede; del resto, non solo la parte non dimostra in ricorso, rispettandone ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., la necessaria specificità, di aver posto a base della complessiva opposizione anche tali distinti profili, e parimenti di averli specificatamente coltivati nell'appello come tali (a mente di Cass., 27/12/2019, n. 34469), ma neppure deduce un'omessa pronuncia della Corte territoriale sul rispetto dell'art. 654, cod. proc. civ., in parola, ferma l'inappellabilità sopra ricordata trattandosi, nel caso, di opposizione agli atti esecutivi rispetto alla quale la decisione del giudice di primo grado sarebbe (stata) solo suscettibile di ricorso straordinario per cassazione; resta assorbita la domanda di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese della parte controricorrente liquidate in euro 4.000,00 oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se RG n 3944 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] dovuto e nella misura dovuta, da parte