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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31267/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11893/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Ruffini n. 3/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6220 / 2019 , depositata i n data 8 novembre 2019, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

IVA [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 6220/2019, depositata in data 8 novembre 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio , - pronunciando quale giudice del rinvio da Cass., 14 giugno 2018, n. 15616, - ha rigettato il ricorso in riassunzionedella [OSCURATO:SOCIETA]., così confermando la legittimità di un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica (nell’importo di € 6.570,00) della rendita catastale proposta (per € 5.476,00) relativamente ad una unità immobiliare (iscritta in catasto al fol. 978, p.lla 1482, sub. 516, categoria D/8) derivata per frazionamento (unitamente ai sub 517, 518 e 519) dal subalterno 502, oggetto di dichiarazione di variazione Docfa presentata dalla contribuente a seguito di «diversa distribuzione degli spazi interni, divisione e variazione di destinazioned’uso parziale»; 1.1 –il giudice del gravame, - premesso che la Corte aveva cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto i giudici di appello avevano «totalmente trascurato di prendere in esame i cespiti immobiliari collocati nello stesso edificiodell'immobile riclassificato e indicati dalla ricorrente come parametro di valutazione», -ha ritenuto che: - le unità immobiliari in questione si identificavano con quelle contraddistinte aisubalterni 508 e 509; -la rendita di dette unità immobiliari, - già con destinazione d’uso a «magazzini generali» e successivamente classate nella categoria F/3 (in corso di costruzione), - tenuto conto di quest’ultima categoria , - che, diversa da quella esistente (D/8) al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, risultava esser stata già da tempo aggiornata al momento della discussione del ricorso «… in Commissione di primo grado», - non poteva ritenersi «probante a livello comparativo»; - diversamente rilevava che alla unità immobiliare erano state apportate migliorie «dopo il frazionamento, con la sistemazione di servizi igienici e di locali adibiti ad uso deposito e spogliatoio» e che, dal borsino immobiliare, era desumibile una quotazione media di mercato pari ad € 1.750,00 al mq.; valore, questo, che – ridotto del 30% «per la particolarità della struttura … e del 20% in rapporto al [biennio estimativo del] 1988/1989», - conduceva ad un valore di mercato di € 980,00 al mq.ulteriormente ridotto ad € 900,00, secondo un complessivo valore di € 328.500,00 (€ 900,00 x 365,00 mq), cui era stato applicato il saggio di fruttuosità del 2% (con conseguente rendita di € 6.570,00);

2. –[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che:

1. – col primo motivo , ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge deducendo cheil giudice del rinvio: - aveva violato le «disposizioni che regolano il principio della inammissibilità di nuove domande, eccezioni e prove nel giudizio di riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione»; - in particolare, aveva disapplicato il principio di diritto en unciato dalla Corte con la pronuncia di rinvio ed aveva tenuto conto della (nuova) produzione documentale dell’Agenzia avente ad oggetto le dichiarazioni di variazione presentate da essa esponente (successivamente al ricorso introduttivo del giudizio) in relazione ai cespiti di cui ai subalterni nn. 508 e 509; - per di più aveva omesso di prendere in considerazione ulteriori unità immobiliari (di cui ai subalterni nn. 512, 514, 517 e 506) da essa esponente indicati, a titolo comparativo, a riscontro della correttezza della rendita catastale proposta;-il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo che la gravata sentenza, - oltrechè quanto effettivamente sancito dalla pronuncia rescindente della Corte, - aveva omesso di considerare che: - le denunce di variazione, relativamente ai subalterni nn. 508 e 509, erano state presentate dopo l’introduzione del giudizio; - col motivo di ricorso accolto dalla pronuncia rescindente erano state addotte (ulteriori) unità immobiliari a riscontro della correttezza della rendita catastale proposta (quelle di cui ai subalterni nn. 512, 514, 517 e 506); - la superficie della unità immobiliare in contestazione risultava ridotta rispetto a quella preesistente e, ciò non di meno, ne era stata aumentata la rendita catastale; - in violazione del principio di certezza della motivazione, l’atto impugnato esponeva una insussistente variazione catastale (anche per classe); - il maggior valore accertato risultava smentito dai provvedimenti adottati dall’Agenzia ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 30, relativamente al biennio 2011-2012; - il calcolo della rendita catastale era stato reso esplicito solo in giudizio con conseguente inammissibile integrazione della motivazione dell’avviso di accertamento; - l’accertamento relativo alle (pretese) migliorie apportate alla unità immobiliare, - delle quali, peraltro, non v’era cenno ne llo stesso avviso di accertamento, -aveva formato oggetto di cassazione da parte della pronuncia rescindente della Corte.

2. – in via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilit à del controricorso dell’Agenzia delle Entrate che, - a fronte di ricorso notificato il 7 maggio 2020, - è stato ( tardivamente ) notificato il 27 luglio 2020 (art. 370, c. 1, cod. proc. civ.), e atteso che, -ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, art. 83, c. 2, conv. in l. n. 27 del 2020, e del d.l. n. 23 del 2020, art. 36, conv. in l. n.40 del 2020, - la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, disposta in relazione all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid 19, ha operato per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

3. – tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; 3.1 – la cassazione con rinvio disposta dalla Corte risulta fondata sui seguenti asserti: - l' avviso di a ccertamento catastale esponeva « una descrizione sufficiente dei presupposti dell'accertamento», così che infondato rimaneva il primo motivo di ricorso col quale si era dedotto che, in violazione di legge, l’atto risultava «privo di motivazione logica sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche che l'avevano determinato»; -inammissibile risultava il secondo motivo di ricorso , - col quale la ricorrente aveva denunciato «la violazione delle disposizioni sulle operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative, ex art. 360 c.p.c., n. 3: nella fattispecie, a fronte di un aumento indiscriminato della rendita catastale, vi sarebbe stata solo la riduzione della superficie, senza alcuna variazione della classe o della categoria e piuttosto l'Agenzia del territorio avrebbe dovuto determinare una diminuzione della rendita o quanto meno la conferma della variazione», - in quanto il motivo aveva omesso « di spiegare quali siano le affermazioni della CTR contra legem o comunque incompatibili con i principi enunciati da questa Corte»; - andava, peraltro, accolto il terzo motivo di ricorso, - recante la denuncia di «omesso esame circa un fattodecisivo, ex art. 360 n. 5 6 c.p.c.: la CTR si sarebbe totalmente appiattita sulle deduzioni dell'Agenzia del Territorio, senzatenere in considerazione le eccezioni ed i documenti difensivi,anche in relazione a due cespiti immobiliari, ubicati nello stesso edificio », - posto che «i giudici di appello hanno totalmente trascurato di prendere in esame i cespiti immobiliari collocati nello stessoedificio dell'immobile riclassificato e indicati dalla ricorrentecome parametro di valutazione»; 3.2 – come, allora, reso esplicito dal dictum della Corte, nella fattispecie il giudice del rinvio era chiamato, - piuttosto che a dar applicazione ad un principio di diritto, in quanto tale vincolante nell’interpretazione di disposizioni normative oggetto di violazione o falsa applicazione, - ad integrare , per converso, la valutazione estimativa già operata, - con riferimento all’unità immobiliare oggetto di rettifica per la relativa rendita catastale, -tenendo conto (anche) di «due cespiti immobiliari, ubicati nello stesso edificio… e indicati dalla ricorrente come parametro di valutazione», cespiti la cui considerazione era stata, per l’appunto, pretermessa; 3.3 – c ome, poi, ripetutamente rimarcato dalla Corte, con consolidato e risalente orientamento interpretativo, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, in quest’ultimo caso, il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi(v.

Cass., 14 gennaio 2020, n. 448; Cass., 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass., 7 agosto 2014, n. 17790; Cass., 3 ottobre 2005, n. 19305; Cass., 6 aprile 2004, n. 6707);4. – escluso, dunque, che il giudice del rinvio abbia violato un qualche principio di diritto, oggetto di enunciazione nella pronuncia rescindente (art. 384 cod. proc. civ.), nemmeno sussistela denunciata violazione di legge con riferimento alla natura cd. chiusa del giudizio di rinvio; 4.1 – dovendosi sul punto correggere la (sola) motivazione della gravata pronuncia, rimarca la Corte che, nella fattispecie, - per come emerge inequivocamente dalle stesse allegazioni di parte, - viene in considerazione il procedimento cd. indiretto di determinazione della rendita catastale (secondo il capitale fondiario); rendita che, per come legittimamente accertato dal giudice del rinvio, è stata quantificata sulla basedel valore venale della unità immobiliare , - valore desunto dai «prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe » e rapportato «all'epoca censuaria stabilita per legge», - cui è stato applicato il saggio di fruttuosità del 2% (d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 28, c. 1, e art. 29); 4.2 – è, allora, del tutto evidente che, - ai fi ni della valutazione estimativa, - non assume alcuna rilevanza il mutamento medio temporeintervenuto, con riferimento alle due unità immobiliari (di cui ai subalterni nn. 508 e 509) espressamente considerate dal giudice del merito (a seguito della cassazione con rinvio), e posto che il classamento nella categoria F/3 (difforme da quello preesistente nella categoria D/8) alcuna concludenza dimostrativa riveste sul thema decidendum(rendita catastale desunta secondo il valore di mercato), diversamente rilevando, da un lato, la ritenuta correttezza della determinazione della rendita catastale (secondo valore di mercato) dell’unità immobiliare oggetto di rettifica, - tenuto conto della sua destinazione d’uso e delle relative caratteristiche tipologiche, - e, dall’altro, la non comparabilità di unità immobiliari già destinate (seppur classate in categoria D/8) a magazzini generali;- rilievo, quello appena svolto, che dà conto, allora, dell’insussistenza della denunciata violazione di legge, -con riferimento (anche) alla dedotta produzione di nuove prove (le dichiarazioni di variazione delle due unità immobiliari valutate in comparazione), atteso che il mutato classamento, come appena detto, non elide i sopra rilevati tratti di differenziazione delle unità immobiliari in considerazione a cui riguardo, peraltro, la stessa ricorrente nemmeno ha svolto una qualche specifica deduzione;

5. –il secondo motivo di ricorso è inammissibile; 5.1 –sotto la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, difatti, la ricorrente articola, innanzitutto, deduzioni che debbono ritenersi estranee all’oggetto del giudizio di rinvio, risultando riproposte censure di violazione di legge (per difetto di motivazione ovvero per integrazione postuma della motivazione, per violazione delle disposizioni estimative) che la pronuncia rescindente ha già considerato come infondate o inammissibili; 5.2 -vengono, poi, in considerazione allegazioni, e argomenti, che risultano del tutto estranei alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, censura che deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori, di argomentazioni o deduzioni difensive non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881); 5.3- per di più la ricorrente ripropone, a titolo di comparazione, l’omesso esame di unità immobiliari delle quali non viene offerta alcuna individuazione tipologica (per caratteristiche costruttive e funzionali) e (del tutto arbitrariamente) assume come estraneo al giudizio (in tesi perché già oggetto di cassazione) quella ricostruzione delle caratteristiche tipologiche nell’unità immobiliare in contestazione che, diversamente, rappresentava il nucleo indefettibile degli accertamenti implicati dalla pronuncia rescindente, sia pur nel contesto del rilevato omesso esame comparativo con «due cespiti immobiliari, ubicati nello stesso edificio … e indicati dalla ricorrente come parametro di valutazione»;

6. – le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, attesa la rilevata tardività del controricorso e, dunque, in difetto di attività difensiva dell’Agenzia, mentre nei confronti della ricorrente sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11893/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Ruffini n. 3/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6220 / 2019 , depositata i n data 8 novembre 2019, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. IVA [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 6220/2019, depositata in data 8 novembre 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio , - pronunciando quale giudice del rinvio da Cass., 14 giugno 2018, n. 15616, - ha rigettato il ricorso in riassunzionedella [OSCURATO:SOCIETA]., così confermando la legittimità di un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica (nell’importo di € 6.570,00) della rendita catastale proposta (per € 5.476,00) relativamente ad una unità immobiliare (iscritta in catasto al fol. 978, p.lla 1482, sub. 516, categoria D/8) derivata per frazionamento (unitamente ai sub 517, 518 e 519) dal subalterno 502, oggetto di dichiarazione di variazione Docfa presentata dalla contribuente a seguito di «diversa distribuzione degli spazi interni, divisione e variazione di destinazioned’uso parziale»; 1.1 –il giudice del gravame, - premesso che la Corte aveva cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto i giudici di appello avevano «totalmente trascurato di prendere in esame i cespiti immobiliari collocati nello stesso edificiodell'immobile riclassificato e indicati dalla ricorrente come parametro di valutazione», -ha ritenuto che: - le unità immobiliari in questione si identificavano con quelle contraddistinte aisubalterni 508 e 509; -la rendita di dette unità immobiliari, - già con destinazione d’uso a «magazzini generali» e successivamente classate nella categoria F/3 (in corso di costruzione), - tenuto conto di quest’ultima categoria , - che, diversa da quella esistente (D/8) al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, risultava esser stata già da tempo aggiornata al momento della discussione del ricorso «… in Commissione di primo grado», - non poteva ritenersi «probante a livello comparativo»; - diversamente rilevava che alla unità immobiliare erano state apportate migliorie «dopo il frazionamento, con la sistemazione di servizi igienici e di locali adibiti ad uso deposito e spogliatoio» e che, dal borsino immobiliare, era desumibile una quotazione media di mercato pari ad € 1.750,00 al mq.; valore, questo, che – ridotto del 30% «per la particolarità della struttura … e del 20% in rapporto al [biennio estimativo del] 1988/1989», - conduceva ad un valore di mercato di € 980,00 al mq.ulteriormente ridotto ad € 900,00, secondo un complessivo valore di € 328.500,00 (€ 900,00 x 365,00 mq), cui era stato applicato il saggio di fruttuosità del 2% (con conseguente rendita di € 6.570,00); 2. –[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo , ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge deducendo cheil giudice del rinvio: - aveva violato le «disposizioni che regolano il principio della inammissibilità di nuove domande, eccezioni e prove nel giudizio di riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione»; - in particolare, aveva disapplicato il principio di diritto en unciato dalla Corte con la pronuncia di rinvio ed aveva tenuto conto della (nuova) produzione documentale dell’Agenzia avente ad oggetto le dichiarazioni di variazione presentate da essa esponente (successivamente al ricorso introduttivo del giudizio) in relazione ai cespiti di cui ai subalterni nn. 508 e 509; - per di più aveva omesso di prendere in considerazione ulteriori unità immobiliari (di cui ai subalterni nn. 512, 514, 517 e 506) da essa esponente indicati, a titolo comparativo, a riscontro della correttezza della rendita catastale proposta;-il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo che la gravata sentenza, - oltrechè quanto effettivamente sancito dalla pronuncia rescindente della Corte, - aveva omesso di considerare che: - le denunce di variazione, relativamente ai subalterni nn. 508 e 509, erano state presentate dopo l’introduzione del giudizio; - col motivo di ricorso accolto dalla pronuncia rescindente erano state addotte (ulteriori) unità immobiliari a riscontro della correttezza della rendita catastale proposta (quelle di cui ai subalterni nn. 512, 514, 517 e 506); - la superficie della unità immobiliare in contestazione risultava ridotta rispetto a quella preesistente e, ciò non di meno, ne era stata aumentata la rendita catastale; - in violazione del principio di certezza della motivazione, l’atto impugnato esponeva una insussistente variazione catastale (anche per classe); - il maggior valore accertato risultava smentito dai provvedimenti adottati dall’Agenzia ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 30, relativamente al biennio 2011-2012; - il calcolo della rendita catastale era stato reso esplicito solo in giudizio con conseguente inammissibile integrazione della motivazione dell’avviso di accertamento; - l’accertamento relativo alle (pretese) migliorie apportate alla unità immobiliare, - delle quali, peraltro, non v’era cenno ne llo stesso avviso di accertamento, -aveva formato oggetto di cassazione da parte della pronuncia rescindente della Corte. 2. – in via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilit à del controricorso dell’Agenzia delle Entrate che, - a fronte di ricorso notificato il 7 maggio 2020, - è stato ( tardivamente ) notificato il 27 luglio 2020 (art. 370, c. 1, cod. proc. civ.), e atteso che, -ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, art. 83, c. 2, conv. in l. n. 27 del 2020, e del d.l. n. 23 del 2020, art. 36, conv. in l. n.40 del 2020, - la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, disposta in relazione all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid 19, ha operato per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020. 3. – tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; 3.1 – la cassazione con rinvio disposta dalla Corte risulta fondata sui seguenti asserti: - l' avviso di a ccertamento catastale esponeva « una descrizione sufficiente dei presupposti dell'accertamento», così che infondato rimaneva il primo motivo di ricorso col quale si era dedotto che, in violazione di legge, l’atto risultava «privo di motivazione logica sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche che l'avevano determinato»; -inammissibile risultava il secondo motivo di ricorso , - col quale la ricorrente aveva denunciato «la violazione delle disposizioni sulle operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative, ex art. 360 c.p.c., n. 3: nella fattispecie, a fronte di un aumento indiscriminato della rendita catastale, vi sarebbe stata solo la riduzione della superficie, senza alcuna variazione della classe o della categoria e piuttosto l'Agenzia del territorio avrebbe dovuto determinare una diminuzione della rendita o quanto meno la conferma della variazione», - in quanto il motivo aveva omesso « di spiegare quali siano le affermazioni della CTR contra legem o comunque incompatibili con i principi enunciati da questa Corte»; - andava, peraltro, accolto il terzo motivo di ricorso, - recante la denuncia di «omesso esame circa un fattodecisivo, ex art. 360 n. 5 6 c.p.c.: la CTR si sarebbe totalmente appiattita sulle deduzioni dell'Agenzia del Territorio, senzatenere in considerazione le eccezioni ed i documenti difensivi,anche in relazione a due cespiti immobiliari, ubicati nello stesso edificio », - posto che «i giudici di appello hanno totalmente trascurato di prendere in esame i cespiti immobiliari collocati nello stessoedificio dell'immobile riclassificato e indicati dalla ricorrentecome parametro di valutazione»; 3.2 – come, allora, reso esplicito dal dictum della Corte, nella fattispecie il giudice del rinvio era chiamato, - piuttosto che a dar applicazione ad un principio di diritto, in quanto tale vincolante nell’interpretazione di disposizioni normative oggetto di violazione o falsa applicazione, - ad integrare , per converso, la valutazione estimativa già operata, - con riferimento all’unità immobiliare oggetto di rettifica per la relativa rendita catastale, -tenendo conto (anche) di «due cespiti immobiliari, ubicati nello stesso edificio… e indicati dalla ricorrente come parametro di valutazione», cespiti la cui considerazione era stata, per l’appunto, pretermessa; 3.3 – c ome, poi, ripetutamente rimarcato dalla Corte, con consolidato e risalente orientamento interpretativo, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, in quest’ultimo caso, il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi(v. Cass., 14 gennaio 2020, n. 448; Cass., 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass., 7 agosto 2014, n. 17790; Cass., 3 ottobre 2005, n. 19305; Cass., 6 aprile 2004, n. 6707);4. – escluso, dunque, che il giudice del rinvio abbia violato un qualche principio di diritto, oggetto di enunciazione nella pronuncia rescindente (art. 384 cod. proc. civ.), nemmeno sussistela denunciata violazione di legge con riferimento alla natura cd. chiusa del giudizio di rinvio; 4.1 – dovendosi sul punto correggere la (sola) motivazione della gravata pronuncia, rimarca la Corte che, nella fattispecie, - per come emerge inequivocamente dalle stesse allegazioni di parte, - viene in considerazione il procedimento cd. indiretto di determinazione della rendita catastale (secondo il capitale fondiario); rendita che, per come legittimamente accertato dal giudice del rinvio, è stata quantificata sulla basedel valore venale della unità immobiliare , - valore desunto dai «prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe » e rapportato «all'epoca censuaria stabilita per legge», - cui è stato applicato il saggio di fruttuosità del 2% (d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 28, c. 1, e art. 29); 4.2 – è, allora, del tutto evidente che, - ai fi ni della valutazione estimativa, - non assume alcuna rilevanza il mutamento medio temporeintervenuto, con riferimento alle due unità immobiliari (di cui ai subalterni nn. 508 e 509) espressamente considerate dal giudice del merito (a seguito della cassazione con rinvio), e posto che il classamento nella categoria F/3 (difforme da quello preesistente nella categoria D/8) alcuna concludenza dimostrativa riveste sul thema decidendum(rendita catastale desunta secondo il valore di mercato), diversamente rilevando, da un lato, la ritenuta correttezza della determinazione della rendita catastale (secondo valore di mercato) dell’unità immobiliare oggetto di rettifica, - tenuto conto della sua destinazione d’uso e delle relative caratteristiche tipologiche, - e, dall’altro, la non comparabilità di unità immobiliari già destinate (seppur classate in categoria D/8) a magazzini generali;- rilievo, quello appena svolto, che dà conto, allora, dell’insussistenza della denunciata violazione di legge, -con riferimento (anche) alla dedotta produzione di nuove prove (le dichiarazioni di variazione delle due unità immobiliari valutate in comparazione), atteso che il mutato classamento, come appena detto, non elide i sopra rilevati tratti di differenziazione delle unità immobiliari in considerazione a cui riguardo, peraltro, la stessa ricorrente nemmeno ha svolto una qualche specifica deduzione; 5. –il secondo motivo di ricorso è inammissibile; 5.1 –sotto la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, difatti, la ricorrente articola, innanzitutto, deduzioni che debbono ritenersi estranee all’oggetto del giudizio di rinvio, risultando riproposte censure di violazione di legge (per difetto di motivazione ovvero per integrazione postuma della motivazione, per violazione delle disposizioni estimative) che la pronuncia rescindente ha già considerato come infondate o inammissibili; 5.2 -vengono, poi, in considerazione allegazioni, e argomenti, che risultano del tutto estranei alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, censura che deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori, di argomentazioni o deduzioni difensive non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881); 5.3- per di più la ricorrente ripropone, a titolo di comparazione, l’omesso esame di unità immobiliari delle quali non viene offerta alcuna individuazione tipologica (per caratteristiche costruttive e funzionali) e (del tutto arbitrariamente) assume come estraneo al giudizio (in tesi perché già oggetto di cassazione) quella ricostruzione delle caratteristiche tipologiche nell’unità immobiliare in contestazione che, diversamente, rappresentava il nucleo indefettibile degli accertamenti implicati dalla pronuncia rescindente, sia pur nel contesto del rilevato omesso esame comparativo con «due cespiti immobiliari, ubicati nello stesso edificio … e indicati dalla ricorrente come parametro di valutazione»; 6. – le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, attesa la rilevata tardività del controricorso e, dunque, in difetto di attività difensiva dell’Agenzia, mentre nei confronti della ricorrente sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti process
Sentenza Cassazione n. 31267/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris