CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32434/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lí/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; considerato, invero, che la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto le modalità della condotta ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa, dal momento che il ricorrente si era allontanato dalla propria abitazione per un tempo imprecisato e per ragioni e destinazione sconosciute; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci