CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 06878/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge per travisamento della prova e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della p.o., è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla credibilità della ricostruzione della vicenda fornita dalla persona offesa e sui relativi riscontri nonché sull'irrilevanza delle presunte contraddizioni evidenziate dalla difesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sull'idoneità delle frasi pronunciate dall'imputato a integrare la minaccia costitutiva del reato di tentata estorsione contestato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere stensore [OSCURATO:PERSONA]