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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23551/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La corte di appello di Milano con sentenza in data 12 maggio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Milano in data 9 settembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 640, 646, 494 e 491 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente unico motivo: -Nullità della sentenza, ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, pare opportuno rilevare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il secondo giudice ha puntualmente motivato circa la determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, e dunque non solo con riferimento al mancato riconoscimento delle generiche.

Nello specifico, si sono valorizzati elementi quali la "spiccata intensità" del dolo e la capacità a delinquere del prevenuto, che ben possono giustificare il quantum di pena base individuato dai giudici di merito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] )/teu(1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].5.1i,.. o N --

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La corte di appello di Milano con sentenza in data 12 maggio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Milano in data 9 settembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 640, 646, 494 e 491 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente unico motivo: -Nullità della sentenza, ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Invero, pare opportuno rilevare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il secondo giudice ha puntualmente motivato circa la determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, e dunque non solo con riferimento al mancato riconoscimento delle generiche. Nello specifico, si sono valorizzati elementi quali la "spiccata intensità" del dolo e la capacità a delinquere del prevenuto, che ben possono giustificare il quantum di pena base individuato dai giudici di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] )/teu(1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].5.1i,.. o N --
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