Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06213/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28436/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avversola SENTENZA d ellala [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIAn. 1587/2022 depositata i l 20/04/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il presente contenzioso scaturisce dall’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con cui veniva contestata a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (hinc: la contribuente o la società contribuente) l’indebita detrazione dell’IVA conseguente all’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, connotate da una triangolazione tra cedente effettivo e cessionario effettivo – a loro volta soggetti comun itari – e un soggetto interposto (inesistente).

La contribuente acquistava, in particolare, prodotti informatici da società cartiere, che emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. Il ricorso proposto dalla contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 1134/2021, confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), che con la sentenza n. 1587/2022 depositata in data 20/04/2022, respingeva l’appello della contribuente, ritenendo, in sintesi, che: - la sentenza impugnata aveva tenuto conto di tutte le argomentazioni difensive e delle contestazioni delle parti , con un'adeguata motivazione in relazione ai punti decisividella controversia attraverso un percorso logico - giuridico esauriente che palesava, nei suoi tratti essenziali , le circostanze poste a fondamento del ritenuto coinvolgimento della contribuente nella frode contestata; - la pronuncia aveva dato conto della pretestuosità dell'eccezione di violazione delcontraddittorio preventivo mediante il puntuale riferimento al processo verbale redatto in data 11 /01/20 18 , prodotto dalla stessa ricorrente e dal quale risultavano svariate e pregresse interlocuzioni effettuate col legale rappresentante della società assistito dal suo professionista difiducia.

In ogni caso, conformemente al principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità -richiamato dall'Ufficio - la violazione del contraddittorio non eradi per sé idonea a determinare l'invalidità dell'atto laddove l'interessato non avesse fornito, come nel caso in esame, prova idoneache, ove compiutamente realizzato , avrebbe sortito esito differente quanto alle contestazioni svolte; - trattandosi di operazione di tipo triangolare, ossia, caratterizzata dalla presenza fittizia di un soggetto terzo tra cedente e cessionario, l ’ onere probatorio a carico dell'amministrazionefinanziaria poteva ritenersi assolto laddove risultasseche il soggetto che aveva emesso le fatture fosse privo, sia in termini di personale che di mezzi, di una dotazione adeguata alla prestazione e che lo stesso nonpresentasse dichiarazioni fiscali né vers asse le impostedovute.

Di contro, era posto a carico del contr ibuente l'onere di provare la propria buona fede nella gestione dei rapporti complessivi tanto nella fase delle trattative che dell'acquisto dei prodotti oggetto di fatturazione sì da risultare estraneo all’operazionefraudolenta.

La sentenza avevavalorizzato ampiamente le circostanze che attesta va no il ruolo attivo svolto dalla contribuente in termini di consapevolezza della frode "carosello": l'assenza di contratti stipulati con le società emittenti le fatture, l'assenza di corrispondenza diretta con tal i società da intendersi quali comunicazioni fisiologiche relative agli ordini impartiti ed alleconsegne, la presenza di rapporti commerciali intrattenuti esclusivamente per il tramite di taleRoberto [OSCURATO:PERSONA] (salvo qualche contatto con il sig. [OSCURATO:PERSONA] soggetto parimenti attivo nella frode) prevalentemente in via telefonica ovvero mediante visite effettuate dallo stesso presso la sede dellacontribuente.

La CTR afferma, quindi, che: «Le circostanze suddette risultano indubbiamente idonee a connotare l'anomalia del quadro fattuale in cui le società hanno operato essendo palese la negligenza della condotta serbata dal legale rappresentante della società - da valutarsi secondo il canone ordinario esigibile da un operatore economico avveduto - il quale avrebbe do vuto adottare maggior scrupolo nella verifica dell'esistenza della società che rappresentava il proprio fornitore principale.

In sostanza la contribuente non ha fornito né in primo grado né nel presente elementi atti a vincere la presunzione di fittizietà delle operazioni quale ricostruita dall'Ufficio attraverso articolato e dettagliato quadro indiziario esposto: in particolare, a fronte delle numerose anomalie emerse, non è stata fornita alcuna prova che la società abbia effettuato le indagini necessarie per valutare come affidabile il proprio interlocutore commerciale.»; - la correttezza dell’atto impositivo, anche sotto il profilo sanzionatorio dell'atto tenuto conto - da un lato - dell'assenza degli invocati presupposti per la disapplicazione delle sanzioni e, dall’altro lato , della congruità della sanzione applicata - pari al minimo edittale del 100% - a fronte della riscontratacolpevolezza della contribuente.

3. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. La contribuente ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, occorre disattendere l’istanza di rinvio in pubblica udienza chiesta dalla parte ricorrente alla luce della sentenza di assoluzione emessa nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente n. 1408/2025, considerato che la sentenza penale di assoluzione non è definitiva e, in secondo luogo , che l’assoluzione riguarda annualità d’imposta diverse da quella interessata dal presente giudizio (per la quale è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione), come risulta dal testo della sentenza n. 1408/2025.

2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata in relazione a quanto affermato circa l’asserita consapevolezza del legale rappresentante della società contribuente in ordine allapartecipazione alla “frode carosello”.

Ad avviso di parte ricorrente la prova della consapevolezza del Sig. [OSCURATO:PERSONA] si è basata solamente su elementi indiziari raccolti dai verificatori, nonostante la presenza di dettagliata e cospicua documentazione prodotta dalla contribuente, non considerata dalla CTR che, al contrario, parla dapprima di consapevolezza e poi di un presunto ruolo attivo nella frode carosello, evocando, addirittura una condotta dolosa.

La sentenza impugnata non ha colto, pertanto, il contenuto oggettivo (errore di percezione) dell’unico vero documento assistito da fede privilegiata, ossia il verbale delgiorno 11/01/2018 più volte menzionato che (i) ha riscontrato una produzione probatoria cospicua e (ii) ha affermato la portata meramente colposa della condotta oggetto di contestazione erariale.

3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2700 e 2729 del codice civile e dell’articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

3.1. Con tale motivo, in via subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che: «anche a voler prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche in atti (la cui rilevanza è stata oggetto di specifica censura dell’appellante perché effettuate in epoca posteriore all’annualità in contestazione) è pienamente condivisibile quanto esposto dai primi giudici, ossia, l’assenza di contratti stipulati con le società emittenti le fatture, l’assenza di corrispondenza diretta con tali società da intendersi quali comunicazioni fisiologiche relative agli ordini impartiti e alle consegne, la presenza di rapporti commerciali intrattenuti esclusivamente per il tramite di tale [OSCURATO:PERSONA] (salvo qualche contatto con il sig. [OSCURATO:PERSONA] soggetto parimenti attivo nella frode) prevalentemente in via telefonica ovvero mediante visite effettuate dallo stesso presso la sede della contribuente.» Viene, poi, affermato che: «Le circostanze suddette risultano indubbiamente idonee a connotare l’anomalia del quadro fattuale in cui le società hanno operato essendo palese la negligenza della condotta serbata dal legale rappresentante della società.» La ricorrente rileva, quindi, che il giudice non può limitarsi ad applicare presunzioni (in presenza di cospicua produzione documentale di senso opposto) senza una connessione che sia “qualificata”, in termini probabilistici, tra fatto noto e fatto ignoto, censurando: - l’uso di intercettazioni risalenti nel tempo rispetto all’anno d’imposta interessato dall’atto impositivo; - con riferimento alle frodi carosello, non è sufficiente la presenza di una o più “cartiere” per presumere la partecipazione allo schema, dovendo la stessa Amministrazione dimostrare “la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta”, reputando non decisiva l’immediatezza del rapporto “fatturante- cessionario”.

La ricorrente evidenzia che anche qualora la predisposizione dei soggetti coinvolti assurgesse a prova presuntiva (da sola o congiuntamente alle intercettazioni), la stessa non potrebbe comunque superare una prova documentale fornita dalla parte (oltretutto come prova contraria) e neppure valutata dal giudice.

Diversamente, si attribuirebbe al mero atteggiamento altrui un valore totalizzante, capace di precostituire una responsabilità oggettiva ogni qual volta un’impresa si trovi coinvolta –inconsapevolmente e suo malgrado –in una frode carosello architettata da terzi, superando a priori qualsiasi prova contraria, con buona pace della tutela del contegno dell’ignaro – anche dal punto di vista sanzionatorio – e del principio di proporzionalità.

4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, nella misura in cui evocano una rivalutazione del materiale probatorio alternativa a quella operata dal giudice di seconde cure.

5. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

5.1. Con tale motivo viene rilevato che al contribuente, in materia di frode carosello, deve essere sempre concessa la prova contraria, che deve essere oggetto di effettiva valutazione pena la falsa applicazione del diritto unionale.

Richiama, quindi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore , ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta.

5. Passando all’esame del motivo di ricorso occorre premettere che, secondo questa Corte (Cass., 04/10/2018, n. 24321) nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta.

La prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare: a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente le fatture; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole(Cass., n. 24321 del 2018).

Una volta raggiunta tale prova spettaal contribuente provare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente.

5.2. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea(CGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-537/22, [OSCURATO:PERSONA],,§31) ha precisato che, in assenza di norme unionali relative alle modalità dell’assunzione delle prove in materia di evasione IVA, la verifica dell’esistenza dell’operazione imponibile deve essere effettuata conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, procedendo a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie.

La CGUE precisa, poi, che le regole nazionali in materia di prova non devono pregiudicare l’efficacia del diritto unionale (§ 38), evidenziando – in relazione alla diligenza esigibile dal contribuente circa la conoscenza o doverosa conoscibilità del fatto che l’acquisto (di beni o servizi) si inseriva in un’operazione di evasione dell’IVA -che « non si può esigere da quest’ultimo [i.e. dal soggetto passivo] che esso proceda a ver ifiche complesse e approfondite, come quelle che l’amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare» (§ 39).

5.3. La sentenza impugnata è coerente con gli orientamenti della giurisprudenza interna e unionale, con la conseguente infondatezza del terzo motivo di ricorso.

La CTR afferma, dapprima, che l’onere probatorio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi assolto laddove risulti che il soggetto che ha emesso le fatture fosseprivo, sia in termini di personale che di mezzi, di una dotazione adeguata alla prestazione e che lo stesso non avesse dichiarazioni fiscali né avesse versato le imposte , spettando, invece, al contribuente l'onere diprovare la propria buona fede nella gestione dei rapporti complessivi tanto nella fase delle trattativeche dell'acquisto dei prodotti oggetto di fatturazione sì da risultare estraneo all’operazione fraudolenta .

Subito dopo rileva che : « la sentenza ha valorizzato ampiamente le circostanze che attestano il ruolo attivo svolto dalla contribuente in termini di consapevolezza della frode "carosello".

In particolare, anche a voler prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche in atti (la cui rilevanza è stata oggetto di specifica censura dell'appellante poiché effettuate in epoca posteriore all'annualità in contestazione) è pienamente condivisibile quanto esposto dai primi giudici, ossia, l'assenza di contratti stipulati con le società emittenti le fatture, l'assenza di corrispondenza diretta con tali società da intendersi quali comunicazioni fisiologiche relative agli ordini impartiti ed alle consegne, la presenza di rapporti commerciali intrattenuti esclusivamente per il tramite di tale [OSCURATO:PERSONA] (salvo qualche contatto con il sig. [OSCURATO:PERSONA] soggetto parimenti attivo nella frode) prevalentemente in via telefonica ovvero mediante visite effettuate dallo stesso presso la sede della contribuente.

Le circostanze suddette risultano indubbiamente idonee a connotare l'anomalia del quadro fattuale in cui le società hanno operato essendo palese la negligenza della condotta serbata dal legale rappresentante della società - da valutarsi secondo il canone ordinario esigibile da un operatore economico avveduto -il quale avrebbe dovuto adottare maggior scrupolo nella verifica dell'esistenza della società che rappresentava il proprio fornitore principale.»

5.2. È pertanto netta nella motivazione della sentenza impugnata la distinzione, da un punto di vista probatorio, tra la prova del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni, rispetto a quello relativo alla prova dell’elemento soggettivo (i.e. la consapevolezza o doverosa conoscibilità del contribuente dell’esistenza del meccanismo fraudolento).

In altre parole, il giudice di seconde cure ha positivamente riscontrato (anche) l’esistenza dell’elemento soggettivo in capo al contribuente, senza rovesciare in capo a quest’ultimo l’onere della prova della propria buona fede.

6. Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 111, comma 6, Cost., dell’articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c., dell’articolo 36, comma 2, n. 4. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

6.1. Con tale motivo il contribuente censura la sentenza impugnata per motivazione perplessa e incomprensive, rilevando, in particolare, che nella parte in cui la CTR “decide” sui primi motivi di appello (i.e. primo, secondo, terzo e quinto motivo), focalizza l’attenzione (o forse creando le premesse per giungere a ritenere infondati i detti motivi di appello) su circostanze del tutto secondarie oltre ad effettuare un mero rinvio a quanto già statuito dalla sentenza di prime cure senza però compiere alcuna autonoma valutazione delle complesse questioni giuridiche sottese alla vicenda de qua.

6.2. Il motivo è infondato: le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; in senso conforme v.

Cass., 12/10/2017, n. 23940).

7. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/112/CE in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul contraddittorio preventivo e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche in combinato disposto con l’articolo 97 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

7.1. Con tale motivo la decisione nella sentenza impugnata viene censuratanella parte in cui afferma che: «la pronuncia ha dato conto della pretestuosità dell’eccezione di violazione del contraddittorio preventivo mediante il puntuale riferimento al processo verbale redatto in data 11.1.18 – prodotto dalla stessa ricorrente – ed alla menzione, ivi contenuta, di svariate pregresse interlocuzioni effettuate col legale rappresentante della società assistito dal suo professionista di fiducia.» Diversamente da quanto argomentato dal giudice di seconde cure i ricorrenti evidenziano che il riferimento al contraddittorio, tenutosi nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, è stato avviato dalla ricorrente dopo aver ricevuto il primo avviso di accertamento.

Non si tratta, peraltro, di un effettivo contraddittorio, ma di incontri in cui l’Ufficio formula richieste istruttorie e, una volta ricevuti i documenti richiesti, si riserva l’esame.

Il contraddittorio preventivo richiesto è ben altra cosa:è quello afferente alla conclusione dell’istruttoria sulla base della quale l’Ufficio intende formulare la sua pretesa impositiva, non ancora azionata con l’emissione dell’avviso.

La parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza unionale (CGUE, 03/07/2014, C-129-130/13, Kamino §§ 79-80).

7.2. Il motivo di ricorso è infondato: la sentenza impugnata, evocando una lettura sostanzialista e non formale del contraddittorio in materia di tributi armonizzati è conforme a quanto recentemente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d.

"a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez.

U, 25/07/2025, n. 21271).

A tal proposito la ricorrente nell’istanza di trattazione in pubblica udienza afferma che «qualora il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la possibilità di interloquire con l’Amministrazione finanziaria prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, avrebbe potuto fornire chiarimenti sia in ordine ai rapporti intrattenuti con il sig. [OSCURATO:PERSONA], contestualizzando quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche che si ripete sono solo parzialmente riportate nel PVC e relative ad un periodo successivo a quello oggetto della verifica fiscale (e di cui si è diffusamente trattato nel ricorso per cassazione –si vedano soprattutto i motivi nn. 1, 2 e 3), sia in merito ai prezzi praticati dai propri fornitori e dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], fornendo la documentazione e le informazioni ritenute necessarie dall’Amministrazione finanziaria affinché la questione relativa ai prezzi praticati potesse essere definitivamente chiarita, proprio come è avvenuto nell’ambito del giudizio penale» Quanto affermato dal contribuente –anche a non considerare la tardività con la quale solo successivamente al ricorso il ricorrente delinea, seppure genericamente, i possibili contenuti della prova di resistenza – resta superatodal fatto che gli elementi allegati non concretizzano, in ogni caso, la prova di resistenza così come puntualizzata dalla Sezioni Unite nel 2025 cit.: secondo queste ultime, infatti, il giudice di merito dovrà compiere – prima ed indipendentemente dal giudizio di fondatezza dell’impugnazione - una valutazione rispondente ai tipici canoni della prognosi postuma exante (perché riguardata al momento dell’omesso contraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità, concretezza, probabile idoneità causale dell’elemento tralasciato a sortire un risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa via escludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentale dell’istanza.

Ai fini dell’articolazione della prova di resistenza non è, pertanto, sufficiente elencare una serie di elementi che si sarebbero potuti produrre, in thesi, nel contraddittorio endoprocedimentale, ma è necessario dimostrare la loro idoneità, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, a determinare un diverso esito dell’esercizio del potere impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria.

8. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 d.l.gs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 472, dell’art. 42 d.P.R. 29/090/1973, n. 600, nonché dall’art. 7 legge 27 /07/ 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

8.1. Con tale motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui afferma che: «va confermata la legittimità del profilo sanzionatorio dell’atto tenuto conto –da un lato – dell’assenza degli invocati presupposti per la disapplicazione delle sanzioni e, dall’altro, della congruità della sanzione applicata – pari al minimo edittale del 100% - a fronte della riscontrata colpevolezza della contribuente».

8.2. Ad avviso di parte ricorrente il provvedimento di irrogazione delle risulta illegittimo e/o nullo in quanto assolutamente immotivato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997.

Nell’avviso si legge: «contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate».In tale prospetto, tuttavia, si legge: « dai fatti e dalle motivazioni espressi», senza che risulti, invero, concretamente espressa alcuna motivazione in ordine all’irrogazione delle sanzioni.

8.3. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (che dà atto dell’assenza dei presupposti per la disapplicazione della sanzione e dell’applicazione nel minimo edittale).

9. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

9.1. La sentenza impugnata ha previsto la condanna dell’odierna ricorrente, ritenuta soccombente, al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00.

Tuttavia, considerato che l’Agenzia delle Entrate è stata in giudizio senza avvalersi del ministero di un difensore, e che l’attività processuale è stata condotta esclusivamente dai propri dipendenti, si dubita che vi siano “spese di lite” da liquidare.

Le spese di lite, come è noto, si compongono di varie voci tra le quali certamente rientrano anche i “diritti” e gli “onorari”.

9.3. Il motivo è infondato, essendo stato precisato da questa Corte che nel processo tributario, all'Amministrazionefinanziaria che sia stata assistita in giudizio da proprifunzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione dellespese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo(Cass., 10/01/2024, n. 1019).

10. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28436/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avversola SENTENZA d ellala [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIAn. 1587/2022 depositata i l 20/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente contenzioso scaturisce dall’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con cui veniva contestata a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (hinc: la contribuente o la società contribuente) l’indebita detrazione dell’IVA conseguente all’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, connotate da una triangolazione tra cedente effettivo e cessionario effettivo – a loro volta soggetti comun itari – e un soggetto interposto (inesistente). La contribuente acquistava, in particolare, prodotti informatici da società cartiere, che emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 2. Il ricorso proposto dalla contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 1134/2021, confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), che con la sentenza n. 1587/2022 depositata in data 20/04/2022, respingeva l’appello della contribuente, ritenendo, in sintesi, che: - la sentenza impugnata aveva tenuto conto di tutte le argomentazioni difensive e delle contestazioni delle parti , con un'adeguata motivazione in relazione ai punti decisividella controversia attraverso un percorso logico - giuridico esauriente che palesava, nei suoi tratti essenziali , le circostanze poste a fondamento del ritenuto coinvolgimento della contribuente nella frode contestata; - la pronuncia aveva dato conto della pretestuosità dell'eccezione di violazione delcontraddittorio preventivo mediante il puntuale riferimento al processo verbale redatto in data 11 /01/20 18 , prodotto dalla stessa ricorrente e dal quale risultavano svariate e pregresse interlocuzioni effettuate col legale rappresentante della società assistito dal suo professionista difiducia. In ogni caso, conformemente al principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità -richiamato dall'Ufficio - la violazione del contraddittorio non eradi per sé idonea a determinare l'invalidità dell'atto laddove l'interessato non avesse fornito, come nel caso in esame, prova idoneache, ove compiutamente realizzato , avrebbe sortito esito differente quanto alle contestazioni svolte; - trattandosi di operazione di tipo triangolare, ossia, caratterizzata dalla presenza fittizia di un soggetto terzo tra cedente e cessionario, l ’ onere probatorio a carico dell'amministrazionefinanziaria poteva ritenersi assolto laddove risultasseche il soggetto che aveva emesso le fatture fosse privo, sia in termini di personale che di mezzi, di una dotazione adeguata alla prestazione e che lo stesso nonpresentasse dichiarazioni fiscali né vers asse le impostedovute. Di contro, era posto a carico del contr ibuente l'onere di provare la propria buona fede nella gestione dei rapporti complessivi tanto nella fase delle trattative che dell'acquisto dei prodotti oggetto di fatturazione sì da risultare estraneo all’operazionefraudolenta. La sentenza avevavalorizzato ampiamente le circostanze che attesta va no il ruolo attivo svolto dalla contribuente in termini di consapevolezza della frode "carosello": l'assenza di contratti stipulati con le società emittenti le fatture, l'assenza di corrispondenza diretta con tal i società da intendersi quali comunicazioni fisiologiche relative agli ordini impartiti ed alleconsegne, la presenza di rapporti commerciali intrattenuti esclusivamente per il tramite di taleRoberto [OSCURATO:PERSONA] (salvo qualche contatto con il sig. [OSCURATO:PERSONA] soggetto parimenti attivo nella frode) prevalentemente in via telefonica ovvero mediante visite effettuate dallo stesso presso la sede dellacontribuente. La CTR afferma, quindi, che: «Le circostanze suddette risultano indubbiamente idonee a connotare l'anomalia del quadro fattuale in cui le società hanno operato essendo palese la negligenza della condotta serbata dal legale rappresentante della società - da valutarsi secondo il canone ordinario esigibile da un operatore economico avveduto - il quale avrebbe do vuto adottare maggior scrupolo nella verifica dell'esistenza della società che rappresentava il proprio fornitore principale. In sostanza la contribuente non ha fornito né in primo grado né nel presente elementi atti a vincere la presunzione di fittizietà delle operazioni quale ricostruita dall'Ufficio attraverso articolato e dettagliato quadro indiziario esposto: in particolare, a fronte delle numerose anomalie emerse, non è stata fornita alcuna prova che la società abbia effettuato le indagini necessarie per valutare come affidabile il proprio interlocutore commerciale.»; - la correttezza dell’atto impositivo, anche sotto il profilo sanzionatorio dell'atto tenuto conto - da un lato - dell'assenza degli invocati presupposti per la disapplicazione delle sanzioni e, dall’altro lato , della congruità della sanzione applicata - pari al minimo edittale del 100% - a fronte della riscontratacolpevolezza della contribuente. 3. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. La contribuente ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, occorre disattendere l’istanza di rinvio in pubblica udienza chiesta dalla parte ricorrente alla luce della sentenza di assoluzione emessa nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente n. 1408/2025, considerato che la sentenza penale di assoluzione non è definitiva e, in secondo luogo , che l’assoluzione riguarda annualità d’imposta diverse da quella interessata dal presente giudizio (per la quale è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione), come risulta dal testo della sentenza n. 1408/2025. 2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata in relazione a quanto affermato circa l’asserita consapevolezza del legale rappresentante della società contribuente in ordine allapartecipazione alla “frode carosello”. Ad avviso di parte ricorrente la prova della consapevolezza del Sig. [OSCURATO:PERSONA] si è basata solamente su elementi indiziari raccolti dai verificatori, nonostante la presenza di dettagliata e cospicua documentazione prodotta dalla contribuente, non considerata dalla CTR che, al contrario, parla dapprima di consapevolezza e poi di un presunto ruolo attivo nella frode carosello, evocando, addirittura una condotta dolosa. La sentenza impugnata non ha colto, pertanto, il contenuto oggettivo (errore di percezione) dell’unico vero documento assistito da fede privilegiata, ossia il verbale delgiorno 11/01/2018 più volte menzionato che (i) ha riscontrato una produzione probatoria cospicua e (ii) ha affermato la portata meramente colposa della condotta oggetto di contestazione erariale. 3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2700 e 2729 del codice civile e dell’articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 3.1. Con tale motivo, in via subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che: «anche a voler prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche in atti (la cui rilevanza è stata oggetto di specifica censura dell’appellante perché effettuate in epoca posteriore all’annualità in contestazione) è pienamente condivisibile quanto esposto dai primi giudici, ossia, l’assenza di contratti stipulati con le società emittenti le fatture, l’assenza di corrispondenza diretta con tali società da intendersi quali comunicazioni fisiologiche relative agli ordini impartiti e alle consegne, la presenza di rapporti commerciali intrattenuti esclusivamente per il tramite di tale [OSCURATO:PERSONA] (salvo qualche contatto con il sig. [OSCURATO:PERSONA] soggetto parimenti attivo nella frode) prevalentemente in via telefonica ovvero mediante visite effettuate dallo stesso presso la sede della contribuente.» Viene, poi, affermato che: «Le circostanze suddette risultano indubbiamente idonee a connotare l’anomalia del quadro fattuale in cui le società hanno operato essendo palese la negligenza della condotta serbata dal legale rappresentante della società.» La ricorrente rileva, quindi, che il giudice non può limitarsi ad applicare presunzioni (in presenza di cospicua produzione documentale di senso opposto) senza una connessione che sia “qualificata”, in termini probabilistici, tra fatto noto e fatto ignoto, censurando: - l’uso di intercettazioni risalenti nel tempo rispetto all’anno d’imposta interessato dall’atto impositivo; - con riferimento alle frodi carosello, non è sufficiente la presenza di una o più “cartiere” per presumere la partecipazione allo schema, dovendo la stessa Amministrazione dimostrare “la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta”, reputando non decisiva l’immediatezza del rapporto “fatturante- cessionario”. La ricorrente evidenzia che anche qualora la predisposizione dei soggetti coinvolti assurgesse a prova presuntiva (da sola o congiuntamente alle intercettazioni), la stessa non potrebbe comunque superare una prova documentale fornita dalla parte (oltretutto come prova contraria) e neppure valutata dal giudice. Diversamente, si attribuirebbe al mero atteggiamento altrui un valore totalizzante, capace di precostituire una responsabilità oggettiva ogni qual volta un’impresa si trovi coinvolta –inconsapevolmente e suo malgrado –in una frode carosello architettata da terzi, superando a priori qualsiasi prova contraria, con buona pace della tutela del contegno dell’ignaro – anche dal punto di vista sanzionatorio – e del principio di proporzionalità. 4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, nella misura in cui evocano una rivalutazione del materiale probatorio alternativa a quella operata dal giudice di seconde cure. 5. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 5.1. Con tale motivo viene rilevato che al contribuente, in materia di frode carosello, deve essere sempre concessa la prova contraria, che deve essere oggetto di effettiva valutazione pena la falsa applicazione del diritto unionale. Richiama, quindi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore , ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. 5. Passando all’esame del motivo di ricorso occorre premettere che, secondo questa Corte (Cass., 04/10/2018, n. 24321) nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta. La prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare: a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente le fatture; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole(Cass., n. 24321 del 2018). Una volta raggiunta tale prova spettaal contribuente provare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente. 5.2. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea(CGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-537/22, [OSCURATO:PERSONA],,§31) ha precisato che, in assenza di norme unionali relative alle modalità dell’assunzione delle prove in materia di evasione IVA, la verifica dell’esistenza dell’operazione imponibile deve essere effettuata conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, procedendo a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie. La CGUE precisa, poi, che le regole nazionali in materia di prova non devono pregiudicare l’efficacia del diritto unionale (§ 38), evidenziando – in relazione alla diligenza esigibile dal contribuente circa la conoscenza o doverosa conoscibilità del fatto che l’acquisto (di beni o servizi) si inseriva in un’operazione di evasione dell’IVA -che « non si può esigere da quest’ultimo [i.e. dal soggetto passivo] che esso proceda a ver ifiche complesse e approfondite, come quelle che l’amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare» (§ 39). 5.3. La sentenza impugnata è coerente con gli orientamenti della giurisprudenza interna e unionale, con la conseguente infondatezza del terzo motivo di ricorso. La CTR afferma, dapprima, che l’onere probatorio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi assolto laddove risulti che il soggetto che ha emesso le fatture fosseprivo, sia in termini di personale che di mezzi, di una dotazione adeguata alla prestazione e che lo stesso non avesse dichiarazioni fiscali né avesse versato le imposte , spettando, invece, al contribuente l'onere diprovare la propria buona fede nella gestione dei rapporti complessivi tanto nella fase delle trattativeche dell'acquisto dei prodotti oggetto di fatturazione sì da risultare estraneo all’operazione fraudolenta . Subito dopo rileva che : « la sentenza ha valorizzato ampiamente le circostanze che attestano il ruolo attivo svolto dalla contribuente in termini di consapevolezza della frode "carosello". In particolare, anche a voler prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche in atti (la cui rilevanza è stata oggetto di specifica censura dell'appellante poiché effettuate in epoca posteriore all'annualità in contestazione) è pienamente condivisibile quanto esposto dai primi giudici, ossia, l'assenza di contratti stipulati con le società emittenti le fatture, l'assenza di corrispondenza diretta con tali società da intendersi quali comunicazioni fisiologiche relative agli ordini impartiti ed alle consegne, la presenza di rapporti commerciali intrattenuti esclusivamente per il tramite di tale [OSCURATO:PERSONA] (salvo qualche contatto con il sig. [OSCURATO:PERSONA] soggetto parimenti attivo nella frode) prevalentemente in via telefonica ovvero mediante visite effettuate dallo stesso presso la sede della contribuente. Le circostanze suddette risultano indubbiamente idonee a connotare l'anomalia del quadro fattuale in cui le società hanno operato essendo palese la negligenza della condotta serbata dal legale rappresentante della società - da valutarsi secondo il canone ordinario esigibile da un operatore economico avveduto -il quale avrebbe dovuto adottare maggior scrupolo nella verifica dell'esistenza della società che rappresentava il proprio fornitore principale.» 5.2. È pertanto netta nella motivazione della sentenza impugnata la distinzione, da un punto di vista probatorio, tra la prova del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni, rispetto a quello relativo alla prova dell’elemento soggettivo (i.e. la consapevolezza o doverosa conoscibilità del contribuente dell’esistenza del meccanismo fraudolento). In altre parole, il giudice di seconde cure ha positivamente riscontrato (anche) l’esistenza dell’elemento soggettivo in capo al contribuente, senza rovesciare in capo a quest’ultimo l’onere della prova della propria buona fede. 6. Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 111, comma 6, Cost., dell’articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c., dell’articolo 36, comma 2, n. 4. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 6.1. Con tale motivo il contribuente censura la sentenza impugnata per motivazione perplessa e incomprensive, rilevando, in particolare, che nella parte in cui la CTR “decide” sui primi motivi di appello (i.e. primo, secondo, terzo e quinto motivo), focalizza l’attenzione (o forse creando le premesse per giungere a ritenere infondati i detti motivi di appello) su circostanze del tutto secondarie oltre ad effettuare un mero rinvio a quanto già statuito dalla sentenza di prime cure senza però compiere alcuna autonoma valutazione delle complesse questioni giuridiche sottese alla vicenda de qua. 6.2. Il motivo è infondato: le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; in senso conforme v. Cass., 12/10/2017, n. 23940). 7. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/112/CE in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul contraddittorio preventivo e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche in combinato disposto con l’articolo 97 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 7.1. Con tale motivo la decisione nella sentenza impugnata viene censuratanella parte in cui afferma che: «la pronuncia ha dato conto della pretestuosità dell’eccezione di violazione del contraddittorio preventivo mediante il puntuale riferimento al processo verbale redatto in data 11.1.18 – prodotto dalla stessa ricorrente – ed alla menzione, ivi contenuta, di svariate pregresse interlocuzioni effettuate col legale rappresentante della società assistito dal suo professionista di fiducia.» Diversamente da quanto argomentato dal giudice di seconde cure i ricorrenti evidenziano che il riferimento al contraddittorio, tenutosi nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, è stato avviato dalla ricorrente dopo aver ricevuto il primo avviso di accertamento. Non si tratta, peraltro, di un effettivo contraddittorio, ma di incontri in cui l’Ufficio formula richieste istruttorie e, una volta ricevuti i documenti richiesti, si riserva l’esame. Il contraddittorio preventivo richiesto è ben altra cosa:è quello afferente alla conclusione dell’istruttoria sulla base della quale l’Ufficio intende formulare la sua pretesa impositiva, non ancora azionata con l’emissione dell’avviso. La parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza unionale (CGUE, 03/07/2014, C-129-130/13, Kamino §§ 79-80). 7.2. Il motivo di ricorso è infondato: la sentenza impugnata, evocando una lettura sostanzialista e non formale del contraddittorio in materia di tributi armonizzati è conforme a quanto recentemente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez. U, 25/07/2025, n. 21271). A tal proposito la ricorrente nell’istanza di trattazione in pubblica udienza afferma che «qualora il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la possibilità di interloquire con l’Amministrazione finanziaria prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, avrebbe potuto fornire chiarimenti sia in ordine ai rapporti intrattenuti con il sig. [OSCURATO:PERSONA], contestualizzando quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche che si ripete sono solo parzialmente riportate nel PVC e relative ad un periodo successivo a quello oggetto della verifica fiscale (e di cui si è diffusamente trattato nel ricorso per cassazione –si vedano soprattutto i motivi nn. 1, 2 e 3), sia in merito ai prezzi praticati dai propri fornitori e dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], fornendo la documentazione e le informazioni ritenute necessarie dall’Amministrazione finanziaria affinché la questione relativa ai prezzi praticati potesse essere definitivamente chiarita, proprio come è avvenuto nell’ambito del giudizio penale» Quanto affermato dal contribuente –anche a non considerare la tardività con la quale solo successivamente al ricorso il ricorrente delinea, seppure genericamente, i possibili contenuti della prova di resistenza – resta superatodal fatto che gli elementi allegati non concretizzano, in ogni caso, la prova di resistenza così come puntualizzata dalla Sezioni Unite nel 2025 cit.: secondo queste ultime, infatti, il giudice di merito dovrà compiere – prima ed indipendentemente dal giudizio di fondatezza dell’impugnazione - una valutazione rispondente ai tipici canoni della prognosi postuma exante (perché riguardata al momento dell’omesso contraddittorio preventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità, concretezza, probabile idoneità causale dell’elemento tralasciato a sortire un risultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa via escludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentale dell’istanza. Ai fini dell’articolazione della prova di resistenza non è, pertanto, sufficiente elencare una serie di elementi che si sarebbero potuti produrre, in thesi, nel contraddittorio endoprocedimentale, ma è necessario dimostrare la loro idoneità, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, a determinare un diverso esito dell’esercizio del potere impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria. 8. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 d.l.gs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 472, dell’art. 42 d.P.R. 29/090/1973, n. 600, nonché dall’art. 7 legge 27 /07/ 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 8.1. Con tale motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui afferma che: «va confermata la legittimità del profilo sanzionatorio dell’atto tenuto conto –da un lato – dell’assenza degli invocati presupposti per la disapplicazione delle sanzioni e, dall’altro, della congruità della sanzione applicata – pari al minimo edittale del 100% - a fronte della riscontrata colpevolezza della contribuente». 8.2. Ad avviso di parte ricorrente il provvedimento di irrogazione delle risulta illegittimo e/o nullo in quanto assolutamente immotivato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997. Nell’avviso si legge: «contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate».In tale prospetto, tuttavia, si legge: « dai fatti e dalle motivazioni espressi», senza che risulti, invero, concretamente espressa alcuna motivazione in ordine all’irrogazione delle sanzioni. 8.3. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (che dà atto dell’assenza dei presupposti per la disapplicazione della sanzione e dell’applicazione nel minimo edittale). 9. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 9.1. La sentenza impugnata ha previsto la condanna dell’odierna ricorrente, ritenuta soccombente, al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00. Tuttavia, considerato che l’Agenzia delle Entrate è stata in giudizio senza avvalersi del ministero di un difensore, e che l’attività processuale è stata condotta esclusivamente dai propri dipendenti, si dubita che vi siano “spese di lite” da liquidare. Le spese di lite, come è noto, si compongono di varie voci tra le quali certamente rientrano anche i “diritti” e gli “onorari”. 9.3. Il motivo è infondato, essendo stato precisato da questa Corte che nel processo tributario, all'Amministrazionefinanziaria che sia stata assistita in giudizio da proprifunzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione dellespese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo(Cass., 10/01/2024, n. 1019). 10. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 c
Sentenza Cassazione n. 06213/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris