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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 07731/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5302/2025 R.G. proposto darappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tagliaferri.– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generaledello Stato.–intimata –avverso la SENTENZA n. 2258/2024 della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA, SEZIONE 4°,depositata il 12/08/2024 e non notificataUdita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n.2020BS0126108) emesso dall’Agenzia delle Entrate, DirezioneProvinciale di Brescia (d’ora in poi intimata) nei confronti di FondazioneO.P. [OSCURATO:PERSONA] sociale onlus (d’ora in poi ricorrente)con cui, per l’anno 2020, era stato rideterminato il classamento e larendita catastale dell’unità immobiliare, destinata a RSA, iscritta nelCatasto edilizio del comune di Adro.In fatto l’odierna ricorrente con procedura Docfa aveva presentato unadenuncia di variazione catastale, nella quale l’immobile veniva censito incategoria B/1 con una rendita proposta pari a € 12.490,14.

L’intimataaveva rettificato il classamento in D/4, accertando una rendita catastalepari a € 62.900,00, cui aveva fatto seguito l’avviso impugnato.

Inparticolare, la proposta di variazione, a destinazione d’uso invariata, eraconseguente alla fusione nell’ambito della struttura RSA di due subalterniprivi di rendita con il principale. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, mantenevainvariata la categoria catastale, già negli anni precedenti attribuita: B/1- Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi;seminari; caserme.La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’immobile in questioneandasse collocato in B/1 per le sue caratteristiche oggettive, sulpresupposto che anche la valutazione della caratteristica oggettivadell’immobile non può prescindere dalla valutazione relativa alla suafunzionale destinazione allo svolgimento di attività sociosanitarie di curaed assistenza in regime residenziale, “tenendo conto delle necessitàstrutturali e tecniche e di servizi socio-assistenziali che attualmente sonorichiesti in una moderna RSA”.La CTR accoglieva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate sulla basedelle seguenti ragioni:- la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimentodi attribuzione della rendita catastale di un immobile è un attotributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondoNumero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive(costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd.

"destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del benea produrre ricchezza va ricondotta prioritariamente, non al concretouso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale eproduttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzopurché non in contrasto con la disciplina urbanistica»;- non rileva, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietàdell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dalproprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso inconsiderazione, in quanto espressamente previsto come criterio diclassificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nelsenso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenzadesumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibilise non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipodi attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, chepuò costituire un criterio complementare ma non alternativo oesclusivo ai fini del classamento»;- il giudice di primo grado ha errato, in quanto ha valutato la sussistenzadell’elemento del fine di lucro, effettuando una valutazione in terminisoggettivi, «quindi non attinenti all’idoneità strutturale del bene aremunerare i fattori produttivi impiegati e al fatto che solo specifichetrasformazioni potrebbero trasformare in ospedale con fine anchepotenziale di lucro l’attuale struttura.- l'operazione valutativa e censuaria non può ricondursi ad unaqualificazione che attenga alla soggettività del proprietario o gestore,ma appunto alla potenzialità fisiologica d’uso di una determinatastruttura, che appare descritta adeguatamente in fatto nella partenarrativa della sentenza di primo grado.La ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte è restata intimata.Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto laData pubblicazione 30/03/2026definizione anticipata del giudizio per tardiva proposizione del ricorso.Il ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso e depositatodocumentazione comprovante la notifica del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’istanza di decisione e opposizione alla proposta di definizioneanticipata la ricorrente, deduce, che l’atto introduttivo è statoregolarmente notificato alla controparte in data 26.02.2025 e, quindidepositato nei venti giorni successivi, in data 12.03.2025, nel pienorispetto dei termini prescritti dagli artt. 325, 327 e 369 c.p.c.Viene dedotto anche che, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., sono stateallegate le ricevute di accettazione e consegna relative alla notifica viapec del ricorso all’Agenzia delle Entrate recanti data 26.02.2025 e checomprovano che l’atto introduttivo del giudizio sia stato consegnato ericevuto dal destinatario nel termine prescritto e dunque l’ammissibilitàdel ricorso stesso;2.

Il ricorso è ammissibile.Si ricorda che, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo esottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini diprova del perfezionamento della notificazione, è necessaria laproduzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzoPEC e dei suoi allegati (ricorso e procura), nonché delle ricevute diaccettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione diconformità agli originali, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1ter, leggen. 53 del 1994; tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità delricorso e può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera diconsiglio ex art. 380 bis c.p.c. (Cass., Sez. 3 , n. 29670/2024, Rv.672896 - 01).Nel caso in esame, entro il termine di cui all’art. 372 c.p.c., la ricorrenteha provveduto al deposito della ricevuta di consegna della notifica viapec del ricorso all’Agenzia delle Entrate recanti data 26.02.2025.Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026Come da attestazione di Cancelleria rilasciata in data 9 febbraio 2026risulta che la ricorrente, non ha fornito la prova della ricevuta diavvenuta accettazione; tale deficit, tuttavia, non inficia di invalidità ilprocedimento notificatorio.La S.C. ha da tempo in più occasioni chiarito che la prova dell’avvenutanotificazione sia costituita dalla la cd. ricevuta di avvenuta consegna(RAC), che costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a provadel contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella diposta elettronica del destinatario (v.

Cass., Sez. 1, n. 26773/2016, Rv.642876 – 01, Sez. 1, n. 30532/2018, Rv. 651876 – 01, Sez. 6 - 3, n.6912/2022, Rv. 664440 - 01, Sez.

U, n. 32091/2023, Rv. 669446 – 01,Sez. 1, n. 11380/2024, Rv. 670973 – 01, Sez. 3, n. 24010/2024).Di recente è stato, poi, affermato che, in tema di deposito telematico dicontrolli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - cheviene rilasciata dal gestore del Ministero della giustizia nel momento incui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casellaPEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativabusta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazione latempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC diesito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) laPEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificareche cosa e quando è stato depositato. (Cass., Sez. 3, n. 16211/2025,Rv. 674996 - 01)3.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 8 e 10, del r.d. n. 652/1939, sostenendo l’infondata e illegittimaEntrate.La censura è fondata nei termini di seguito esposti.Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026L’oggetto della controversia è l’individuazione della corretta categoriaData pubblicazione 30/03/2026catastale, in particolare, tra la categoria B/1, proposta dallacontroricorrente e la D/4, ritenuta dalla ricorrente.Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sonodistinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C),della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare(gruppo E).Sono ricompresi nella categoria B/1, Collegi e convitti, educandati,ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, ovvero,Strutture destinate all'assistenza dei disagiati, dei religiosi o casermedello Stato.Sono ricompresi nella categoria B/2 (dal sito del catasto), Case di curaed ospedali, senza fine di lucro. (Per effetto della Circolare del [OSCURATO:PERSONA] n. 134 del 6 luglio 1941, avente per oggetto la formazionedel nuovo [OSCURATO:PERSONA], elemento poi posto alla basedell'integrazione disposta con DPR n.138 del 23.3.1998, espressamentesi considera la finalità di lucro, la quale viene considerata comeelemento di distinzione tra le B/2 e D/4)Sono ricompresi nella categoria D/4, Case di cura ed ospedali, con finedi lucro.Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1141 del 1949 la categoria D raggruppaimmobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibilidi destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni,pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma specialirispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettereanteriori.L'art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dispone che «il classamentoconsiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unitàimmobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sulreddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classiprestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gliopportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione eNumero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbanedevono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed allecaratteristiche che hanno all'atto del classamento».A norma del successivo art. 62 poi: «La destinazione ordinaria si accertacon riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo allecaratteristiche costruttive dell'unità immobiliare».L’art. 63 dispone che «Ad una unità immobiliare costituita da partiaventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deveprevalente nella formazione del reddito».Per l’individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unitàimmobiliari speciali o particolari, le circolari emanate dall’Agenzia delTerritorio il 16 maggio 2006, n. 4/T, ed il 13 aprile 2007, n. 4/T, hannoprecisato che occorre procedere a «un corretto esame preliminare dellecaratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, averificare l’assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categoriedei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale oparticolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell’immobile(…)».La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento diche inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo unaprospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive(costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd.

"destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del benea produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concretouso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale eproduttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzopurché non in contrasto con la disciplina urbanistica. (Cass., Sez. 5, n.34002/2019, Sez. 5, n. 24078/2020, Rv. 659483 – 01, Sez. 5, n.32868/2021, Sez. 5, n. 28114/2023, Sez. 5, n. 29542/2024, Sez. 5, n.2425/2026, in corso di massimazione).Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai finidell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto qualeelemento decisivo la natura oggettiva del bene, essendo rispetto adesso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stessoche, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbela ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sullapotenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma allaloro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata inriferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con ladisciplina urbanistica (in tal senso: : Cass., Sez. 5, n. 24078/2020, Rv.659483 – 01, cit., Sez. 5, n. 29542/2024, Sez. 5, n. 29310/2025, incorso di massimazione).Nella stessa direzione depongono gli arresti, secondo cui, in tema direndita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le propriecaratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assumerilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svoltaall'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, meroelemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass., Sez.6-5, n. 22103/2018, Sez. 5, n. 13666/2020, Sez. 5, n. 2249/2021, Sez.5, n. 21939/2024; Cass., Sez. 5, n. 29542/2024).Ai fini della classificazione, pertanto, non rileva, né il carattere pubblicoo privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamentesociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di esserepreso in considerazione, in quanto espressamente previsto comecriterio di classificazione per numerose categorie, ma in terminioggettivi, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi lasussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile,irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arrestiquindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi vienesvolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativoo esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5, n. 34002/2019; Sez.Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/20265, n. 13666/2020; Sez. 5, n. 2249/2021; Sez. 5, n. 32868/2021; Sez.5, n. 10242/2023, Rv. 667435 – 01; Sez. 5, n. 29542/2024).La sentenza oggi impugnata non ha dato compiuta applicazione aiprincipi di diritto sopra esposti, in quanto non risulta che abbiaeffettuato una chiara verifica circa la composizione, strutturale efunzionale, del complesso immobiliare in contestazione e ad unavalutazione, solo in via complementare, della qualificazione soggettivadel possessore.Come è stato chiaramente osservato in un precedente del tuttosovrapponibile alla presente fattispecie (Cass., Sez. 5, n. 21939/2024),«la datazione del quadro di classificazione delle unità immobiliari, noncontempla espressamente la nuova realtà (sociosanitaria) delleResidenze Sanitarie assistite (RSA) la cui originaria definizione – che siè andata nel tempo ampliando in ragione della tipologia delle attivitàsvolte e della stessa platea dei destinatari (v. il d.P.C.m. 12 gennaio2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali diassistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502», capo IV, artt. 21 e ss.) – le identificava quali«presìdi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, conesiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili adomicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica eriabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelareed alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalleRegioni e Province autonome.» (v. il d.P.R. 14 gennaio 1997, art. 4 eallegato unico);- a fronte, dunque, della dicotomia che da detto quadro diclassificazione emerge tra unità immobiliari del gruppo B – overisultano ascritti alla cat.

B/1 «Collegi e convitti, educandati; ricoveri;orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme.», ed a quella B/2«Case di cura ed ospedali … se non hanno fine di lucro …» - ed unitàimmobiliari a destinazione speciale [ove, la cat.

D/4 include «Case dicura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche, rientrino nell'art.Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/202610 della legge ed abbiano fine di lucro)], il classamento catastale dellaData pubblicazione 30/03/2026RSA va operato per analogia, volta a volta verificando la connotazionetipologica dell’unità immobiliare – quale espressiva della destinazionefunzionale e produttiva – e, solo in via complementare, l’attività che(ivi) risulti svolta;- per di più, potendo detta destinazione funzionale (con la stessasono propri anche dell’attività resa da strutture ospedaliere) ilclassamento va condotto (anche) nel rispetto del criterio della cd.prevalenza, criterio applicabile qualora un’unità immobiliare sia«costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categoriediverse», così che, in tale ipotesi, deve attribuirsi «la categoria che hadestinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione delreddito.» (d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 63; v.

Cass., 12 agosto 2021,n. 22780; Cass., 20 giugno 2007, n. 14374).».La sentenza impugnata, confutando le conclusioni del giudice di primecure, ha concluso per la riconducibilità dell’immobile nella categoriaD/4, ma non ha dato conto delle ragioni su cui ha fondato la decisione,né dell’applicazione nel caso concreto dei principi di legittimità che hacitato, né di quelli qui richiamati.4.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’errata applicazione degli artt. 8 e 10,del r.d. 652/1939 e degli artt. 29 e 30 del DPR 1142/39, ritenendoinfondata e illegittima la modalità di determinazione della rendita.Ritiene, in proposito, che a volere ammettere anche l’attribuzione dellacategoria catastale D/4, non poteva essere effettuata la stima diretta,in assenza di sopralluogo e senza tenere conto della posizionedell’immobile all’interno del Piano Generale del Territorio comunale conclassificazione in “Servizi pubblici di interesse generale”.Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo.5.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata e il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversaNumero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026composizione, per l’accertamento fattuale sulla base dei principi sopradettati.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCGT II della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5302/2025 R.G. proposto darappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tagliaferri.– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generaledello Stato.–intimata –avverso la SENTENZA n. 2258/2024 della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA, SEZIONE 4°,depositata il 12/08/2024 e non notificataUdita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n.2020BS0126108) emesso dall’Agenzia delle Entrate, DirezioneProvinciale di Brescia (d’ora in poi intimata) nei confronti di FondazioneO.P. [OSCURATO:PERSONA] sociale onlus (d’ora in poi ricorrente)con cui, per l’anno 2020, era stato rideterminato il classamento e larendita catastale dell’unità immobiliare, destinata a RSA, iscritta nelCatasto edilizio del comune di Adro.In fatto l’odierna ricorrente con procedura Docfa aveva presentato unadenuncia di variazione catastale, nella quale l’immobile veniva censito incategoria B/1 con una rendita proposta pari a € 12.490,14. L’intimataaveva rettificato il classamento in D/4, accertando una rendita catastalepari a € 62.900,00, cui aveva fatto seguito l’avviso impugnato. Inparticolare, la proposta di variazione, a destinazione d’uso invariata, eraconseguente alla fusione nell’ambito della struttura RSA di due subalterniprivi di rendita con il principale. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, mantenevainvariata la categoria catastale, già negli anni precedenti attribuita: B/1- Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi;seminari; caserme.La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’immobile in questioneandasse collocato in B/1 per le sue caratteristiche oggettive, sulpresupposto che anche la valutazione della caratteristica oggettivadell’immobile non può prescindere dalla valutazione relativa alla suafunzionale destinazione allo svolgimento di attività sociosanitarie di curaed assistenza in regime residenziale, “tenendo conto delle necessitàstrutturali e tecniche e di servizi socio-assistenziali che attualmente sonorichiesti in una moderna RSA”.La CTR accoglieva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate sulla basedelle seguenti ragioni:- la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimentodi attribuzione della rendita catastale di un immobile è un attotributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondoNumero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive(costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del benea produrre ricchezza va ricondotta prioritariamente, non al concretouso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale eproduttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzopurché non in contrasto con la disciplina urbanistica»;- non rileva, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietàdell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dalproprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso inconsiderazione, in quanto espressamente previsto come criterio diclassificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nelsenso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenzadesumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibilise non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipodi attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, chepuò costituire un criterio complementare ma non alternativo oesclusivo ai fini del classamento»;- il giudice di primo grado ha errato, in quanto ha valutato la sussistenzadell’elemento del fine di lucro, effettuando una valutazione in terminisoggettivi, «quindi non attinenti all’idoneità strutturale del bene aremunerare i fattori produttivi impiegati e al fatto che solo specifichetrasformazioni potrebbero trasformare in ospedale con fine anchepotenziale di lucro l’attuale struttura.- l'operazione valutativa e censuaria non può ricondursi ad unaqualificazione che attenga alla soggettività del proprietario o gestore,ma appunto alla potenzialità fisiologica d’uso di una determinatastruttura, che appare descritta adeguatamente in fatto nella partenarrativa della sentenza di primo grado.La ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre lacontroparte è restata intimata.Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto laData pubblicazione 30/03/2026definizione anticipata del giudizio per tardiva proposizione del ricorso.Il ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso e depositatodocumentazione comprovante la notifica del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’istanza di decisione e opposizione alla proposta di definizioneanticipata la ricorrente, deduce, che l’atto introduttivo è statoregolarmente notificato alla controparte in data 26.02.2025 e, quindidepositato nei venti giorni successivi, in data 12.03.2025, nel pienorispetto dei termini prescritti dagli artt. 325, 327 e 369 c.p.c.Viene dedotto anche che, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., sono stateallegate le ricevute di accettazione e consegna relative alla notifica viapec del ricorso all’Agenzia delle Entrate recanti data 26.02.2025 e checomprovano che l’atto introduttivo del giudizio sia stato consegnato ericevuto dal destinatario nel termine prescritto e dunque l’ammissibilitàdel ricorso stesso;2. Il ricorso è ammissibile.Si ricorda che, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo esottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini diprova del perfezionamento della notificazione, è necessaria laproduzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzoPEC e dei suoi allegati (ricorso e procura), nonché delle ricevute diaccettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione diconformità agli originali, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1ter, leggen. 53 del 1994; tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità delricorso e può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza didiscussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera diconsiglio ex art. 380 bis c.p.c. (Cass., Sez. 3 , n. 29670/2024, Rv.672896 - 01).Nel caso in esame, entro il termine di cui all’art. 372 c.p.c., la ricorrenteha provveduto al deposito della ricevuta di consegna della notifica viapec del ricorso all’Agenzia delle Entrate recanti data 26.02.2025.Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026Come da attestazione di Cancelleria rilasciata in data 9 febbraio 2026risulta che la ricorrente, non ha fornito la prova della ricevuta diavvenuta accettazione; tale deficit, tuttavia, non inficia di invalidità ilprocedimento notificatorio.La S.C. ha da tempo in più occasioni chiarito che la prova dell’avvenutanotificazione sia costituita dalla la cd. ricevuta di avvenuta consegna(RAC), che costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a provadel contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella diposta elettronica del destinatario (v. Cass., Sez. 1, n. 26773/2016, Rv.642876 – 01, Sez. 1, n. 30532/2018, Rv. 651876 – 01, Sez. 6 - 3, n.6912/2022, Rv. 664440 - 01, Sez. U, n. 32091/2023, Rv. 669446 – 01,Sez. 1, n. 11380/2024, Rv. 670973 – 01, Sez. 3, n. 24010/2024).Di recente è stato, poi, affermato che, in tema di deposito telematico dicontrolli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - cheviene rilasciata dal gestore del Ministero della giustizia nel momento incui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casellaPEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativabusta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazione latempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC diesito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) laPEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificareche cosa e quando è stato depositato. (Cass., Sez. 3, n. 16211/2025,Rv. 674996 - 01)3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 8 e 10, del r.d. n. 652/1939, sostenendo l’infondata e illegittimaEntrate.La censura è fondata nei termini di seguito esposti.Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026L’oggetto della controversia è l’individuazione della corretta categoriaData pubblicazione 30/03/2026catastale, in particolare, tra la categoria B/1, proposta dallacontroricorrente e la D/4, ritenuta dalla ricorrente.Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sonodistinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C),della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare(gruppo E).Sono ricompresi nella categoria B/1, Collegi e convitti, educandati,ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, ovvero,Strutture destinate all'assistenza dei disagiati, dei religiosi o casermedello Stato.Sono ricompresi nella categoria B/2 (dal sito del catasto), Case di curaed ospedali, senza fine di lucro. (Per effetto della Circolare del [OSCURATO:PERSONA] n. 134 del 6 luglio 1941, avente per oggetto la formazionedel nuovo [OSCURATO:PERSONA], elemento poi posto alla basedell'integrazione disposta con DPR n.138 del 23.3.1998, espressamentesi considera la finalità di lucro, la quale viene considerata comeelemento di distinzione tra le B/2 e D/4)Sono ricompresi nella categoria D/4, Case di cura ed ospedali, con finedi lucro.Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1141 del 1949 la categoria D raggruppaimmobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibilidi destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni,pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma specialirispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettereanteriori.L'art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dispone che «il classamentoconsiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unitàimmobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sulreddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classiprestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gliopportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione eNumero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbanedevono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed allecaratteristiche che hanno all'atto del classamento».A norma del successivo art. 62 poi: «La destinazione ordinaria si accertacon riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo allecaratteristiche costruttive dell'unità immobiliare».L’art. 63 dispone che «Ad una unità immobiliare costituita da partiaventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deveprevalente nella formazione del reddito».Per l’individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unitàimmobiliari speciali o particolari, le circolari emanate dall’Agenzia delTerritorio il 16 maggio 2006, n. 4/T, ed il 13 aprile 2007, n. 4/T, hannoprecisato che occorre procedere a «un corretto esame preliminare dellecaratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, averificare l’assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categoriedei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale oparticolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell’immobile(…)».La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento diche inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo unaprospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive(costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del benea produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concretouso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale eproduttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzopurché non in contrasto con la disciplina urbanistica. (Cass., Sez. 5, n.34002/2019, Sez. 5, n. 24078/2020, Rv. 659483 – 01, Sez. 5, n.32868/2021, Sez. 5, n. 28114/2023, Sez. 5, n. 29542/2024, Sez. 5, n.2425/2026, in corso di massimazione).Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai finidell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto qualeelemento decisivo la natura oggettiva del bene, essendo rispetto adesso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stessoche, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbela ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sullapotenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma allaloro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata inriferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con ladisciplina urbanistica (in tal senso: : Cass., Sez. 5, n. 24078/2020, Rv.659483 – 01, cit., Sez. 5, n. 29542/2024, Sez. 5, n. 29310/2025, incorso di massimazione).Nella stessa direzione depongono gli arresti, secondo cui, in tema direndita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le propriecaratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assumerilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svoltaall'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, meroelemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass., Sez.6-5, n. 22103/2018, Sez. 5, n. 13666/2020, Sez. 5, n. 2249/2021, Sez.5, n. 21939/2024; Cass., Sez. 5, n. 29542/2024).Ai fini della classificazione, pertanto, non rileva, né il carattere pubblicoo privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamentesociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di esserepreso in considerazione, in quanto espressamente previsto comecriterio di classificazione per numerose categorie, ma in terminioggettivi, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi lasussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile,irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arrestiquindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi vienesvolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativoo esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5, n. 34002/2019; Sez.Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/20265, n. 13666/2020; Sez. 5, n. 2249/2021; Sez. 5, n. 32868/2021; Sez.5, n. 10242/2023, Rv. 667435 – 01; Sez. 5, n. 29542/2024).La sentenza oggi impugnata non ha dato compiuta applicazione aiprincipi di diritto sopra esposti, in quanto non risulta che abbiaeffettuato una chiara verifica circa la composizione, strutturale efunzionale, del complesso immobiliare in contestazione e ad unavalutazione, solo in via complementare, della qualificazione soggettivadel possessore.Come è stato chiaramente osservato in un precedente del tuttosovrapponibile alla presente fattispecie (Cass., Sez. 5, n. 21939/2024),«la datazione del quadro di classificazione delle unità immobiliari, noncontempla espressamente la nuova realtà (sociosanitaria) delleResidenze Sanitarie assistite (RSA) la cui originaria definizione – che siè andata nel tempo ampliando in ragione della tipologia delle attivitàsvolte e della stessa platea dei destinatari (v. il d.P.C.m. 12 gennaio2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali diassistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502», capo IV, artt. 21 e ss.) – le identificava quali«presìdi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, conesiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili adomicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica eriabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelareed alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalleRegioni e Province autonome.» (v. il d.P.R. 14 gennaio 1997, art. 4 eallegato unico);- a fronte, dunque, della dicotomia che da detto quadro diclassificazione emerge tra unità immobiliari del gruppo B – overisultano ascritti alla cat. B/1 «Collegi e convitti, educandati; ricoveri;orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme.», ed a quella B/2«Case di cura ed ospedali … se non hanno fine di lucro …» - ed unitàimmobiliari a destinazione speciale [ove, la cat. D/4 include «Case dicura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche, rientrino nell'art.Numero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/202610 della legge ed abbiano fine di lucro)], il classamento catastale dellaData pubblicazione 30/03/2026RSA va operato per analogia, volta a volta verificando la connotazionetipologica dell’unità immobiliare – quale espressiva della destinazionefunzionale e produttiva – e, solo in via complementare, l’attività che(ivi) risulti svolta;- per di più, potendo detta destinazione funzionale (con la stessasono propri anche dell’attività resa da strutture ospedaliere) ilclassamento va condotto (anche) nel rispetto del criterio della cd.prevalenza, criterio applicabile qualora un’unità immobiliare sia«costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categoriediverse», così che, in tale ipotesi, deve attribuirsi «la categoria che hadestinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione delreddito.» (d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 63; v. Cass., 12 agosto 2021,n. 22780; Cass., 20 giugno 2007, n. 14374).».La sentenza impugnata, confutando le conclusioni del giudice di primecure, ha concluso per la riconducibilità dell’immobile nella categoriaD/4, ma non ha dato conto delle ragioni su cui ha fondato la decisione,né dell’applicazione nel caso concreto dei principi di legittimità che hacitato, né di quelli qui richiamati.4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’errata applicazione degli artt. 8 e 10,del r.d. 652/1939 e degli artt. 29 e 30 del DPR 1142/39, ritenendoinfondata e illegittima la modalità di determinazione della rendita.Ritiene, in proposito, che a volere ammettere anche l’attribuzione dellacategoria catastale D/4, non poteva essere effettuata la stima diretta,in assenza di sopralluogo e senza tenere conto della posizionedell’immobile all’interno del Piano Generale del Territorio comunale conclassificazione in “Servizi pubblici di interesse generale”.Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo.5. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata e il rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversaNumero registro generale 5302/2025Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 7731/2026Data pubblicazione 30/03/2026composizione, per l’accertamento fattuale sulla base dei principi sopradettati.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCGT II della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 07731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris