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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45068/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha rilevato l'assenza di elementi che potessero portare a ritenere che le dichiarazioni rese dal consumatore di sostanza stupefacente (qualifica che il ricorrente vorrebbe mettere in discussione attraverso precluse valutazioni in fatto) potessero avere contenuto calunnioso, avendo trovato conferma nelle attività investigative nei confronti di altri soggetti, ricevendo non necessario riscontro allorché il dichiarante ha indicato elementi fisiognomici del ricorrente idonei a corroborare l'effettiva conoscenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha rilevato l'assenza di elementi che potessero portare a ritenere che le dichiarazioni rese dal consumatore di sostanza stupefacente (qualifica che il ricorrente vorrebbe mettere in discussione attraverso precluse valutazioni in fatto) potessero avere contenuto calunnioso, avendo trovato conferma nelle attività investigative nei confronti di altri soggetti, ricevendo non necessario riscontro allorché il dichiarante ha indicato elementi fisiognomici del ricorrente idonei a corroborare l'effettiva conoscenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 45068/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris