CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 32803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che - in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Mantova, assolta l'imputata dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B) con riferimento alla distrazione di euro 750.000 perché il fatto non costituisce reato, escluse le aggravanti contestate e conseguentemente rideterminata la pena - ha confermato la condanna dell'imputata per i reati di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 222 R.D. n. 267/1942 (capo A) e bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui agli artt. 110 e 117 cod. pen. 216, comma 1, n. 1, e 222 R.D. n. 267/1942 (capo B); Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 3 giugno 026, a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA], invero, nel determinare il termine di prescrizione omette di considerare due termini di sospensione, complessivamente pari a giorni 267. Nel caso di specie, pertanto, il termine massimo di prescrizione è maturato solo in data 16 marzo 2026 e dunque successivamente alla pronunzia della sentenza di secondo grado. Tale data risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 21 dicembre 2012. - risultano, poi, due termini di sospensione della prescrizione pari a giorni 64, in applicazione della disciplina emergenziale per COVID-19, dal 08/05/2020 al 16/12/2020 e giorni 203, per astensione dei Difensori, dal 23/11/2018 al 14/06/2019; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo B), denunciando illogicità della motivazione e travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 8). Esula, infatti, dai 1poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M